31996R1237

Regolamento (CE) n. 1237/96 della Commissione del 28 giugno 1996 che proroga il regolamento (CE) n. 1200/95 che prevede alcune misure transitorie intese a determinare l'elemento agricolo per l'importazione delle merci di cui alla tabella 1 dell'allegato B del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per l'attuazione degli obblighi che discendono dall'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round

Gazzetta ufficiale n. L 161 del 29/06/1996 pag. 0109 - 0109


REGOLAMENTO (CE) N. 1237/96 DELLA COMMISSIONE del 28 giugno 1996 che proroga il regolamento (CE) n. 1200/95 che prevede alcune misure transitorie intese a determinare l'elemento agricolo per l'importazione delle merci di cui alla tabella 1 dell'allegato B del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per l'attuazione degli obblighi che discendono dall'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3209/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (1), modificato dal regolamento (CE) n. 1193/96 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (3), è oggetto di una proposta di modifica (4) che adegua questo regolamento agli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round per precisare i dazi applicabili all'importazione delle merci che rientrano nel campo di applicazione di tale regolamento;

considerando che la Comunità ha concluso diversi accordi con paesi terzi che prevedono l'applicazione di elementi agricoli ridotti rispetto agli elementi agricoli fissati dalla tariffa doganale comune; che occorre determinare il metodo di calcolo di tali elementi agricoli;

considerando che il periodo per l'adozione di misure transitorie previsto all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 3290/94 è stato prorogato sino al 30 giugno 1997;

considerando che conviene quindi, in attesa dell'adozione di questa modifica, prorogare il periodo d'applicazione del regolamento (CE) n. 1200/95 della Commissione, del 29 maggio 1995, che prevede alcune misure transitorie intese a determinare l'elemento agricolo per l'importazione delle merci di cui alla tabella 1 dell'allegato B del regolamento (CE) n. 3448/93 per l'attuazione degli obblighi che discendono dall'Accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (5);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione delle questioni orizzontali relative agli scambi di prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato II,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1200/95, la data del «30 giugno 1996» è sostituita dalla data del «30 giugno 1997».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1996.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

(2) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(3) GU n. L 318 del 20. 12. 1993, pag. 18.

(4) GU n. C 105 dell'11. 4. 1996, pag. 8.

(5) GU n. L 119 del 30. 5. 1995, pag. 8.