Regolamento (CE) n. 1235/96 della Commissione del 28 giugno 1996 che modifica il regolamento (CE) n. 2146/95 relativo all'adattamento provvisorio dei regimi speciali d'importazione di olio d'oliva originario dell'Algeria, del Libano, del Marocco, della Tunisia e della Turchia per l'attuazione dell'accordo sull'agricoltura concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e recante deroga ai regolamenti (CEE) n. 1514/76, (CEE) n. 1620/77, (CEE) n. 1521/76, (CEE) n. 1508/76 e (CEE) n. 1180/87 del Consiglio
Gazzetta ufficiale n. L 161 del 29/06/1996 pag. 0105 - 0105
REGOLAMENTO (CE) N. 1235/96 DELLA COMMISSIONE del 28 giugno 1996 che modifica il regolamento (CE) n. 2146/95 relativo all'adattamento provvisorio dei regimi speciali d'importazione di olio d'oliva originario dell'Algeria, del Libano, del Marocco, della Tunisia e della Turchia per l'attuazione dell'accordo sull'agricoltura concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e recante deroga ai regolamenti (CEE) n. 1514/76, (CEE) n. 1620/77, (CEE) n. 1521/76, (CEE) n. 1508/76 e (CEE) n. 1180/87 del Consiglio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali dell'Uruguay Round (1) modificato dal regolamento (CE) n. 1193/96, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, considerando che il regolamento (CE) n. 2146/95 della Commissione (2), ha adattato i regimi speciali d'importazione di olio d'oliva da taluni paesi, per tener conto della sostituzione dei prelievi variabili con dazi doganali fissi, in seguito alla conclusione dell'Uruguay Round; considerando che il periodo per l'adozione di misure transitorie è stato prorogato fino al 30 giugno 1997 dal regolamento (CE) 1193/96 del Consiglio, del 26 giugno 1996, recante proroga del periodo per l'adozione delle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (3); che, in attesa dell'adozione di misure definitive da parte del Consiglio, è opportuno prorogare fino al 30 giugno 1997 le misure previste dal regolamento (CE) n. 2146/95; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 2146/95 è modificato come segue: 1) All'articolo 1, la data del «30 giugno 1996» è sostituita dal «30 giugno 1997». 2) All'articolo 6, la data del «30 giugno 1996» è sostituita dal «30 giugno 1997». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1996. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1996. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105. (2) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale. (3) GU n. L 215 del 9. 9. 1995, pag. 1.