31996R1232

Regolamento (CE) n. 1232/96 della Commissione del 28 giugno 1996 che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie per i prodotti del settore dei prodotti lattiero-caseari

Gazzetta ufficiale n. L 161 del 29/06/1996 pag. 0092 - 0093


REGOLAMENTO (CE) N. 1232/96 DELLA COMMISSIONE del 28 giugno 1996 che stabilisce il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie per i prodotti del settore dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2537/95 della Commissione (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1601/92, occorre stabilire, per il settore delle carni bovine e per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997, i quantitativi del bilancio di approvvigionamento specifici delle Canarie in prodotti lattiero-caseari;

considerando che le quantità del bilancio previsionale di approvvigionamento di tali prodotti sono state fissate dal regolamento (CE) n. 2883/94 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 956/96 (4), per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996; che, per continuare a soddisfare il fabbisogno in prodotti del settore dei prodotti lattiero-caseari, è opportuno stabilire tali quantitativi per il periodo dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione degli articoli 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 1601/92, le quantità del bilancio previsionale di approvvigionamento che beneficiano, nel settore dei prodotti lattiero-caseari, dell'esonero dai dazi applicabili all'importazione per i prodotti provenienti dai paesi terzi, o secondo i casi, dell'aiuto comunitario per i prodotti provenienti dal mercato comunitario figurano in allegato.

Quando, per un prodotto determinato, il bilancio previsionale prevede due quantità attribuite, rispettivamente, al consumo diretto ed alla trasformazione o al condizionamento, è possibile modificare la ripartizione tra queste due utilizzazioni entro il limite del 20 % del totale delle quantità fissate per tale prodotto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a partire dal 1° luglio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

(2) GU n. L 260 del 31. 10. 1995, pag. 10.

(3) GU n. L 304 del 29. 11. 1994, pag. 18.

(4) GU n. L 130 del 31. 5. 1996, pag. 3.

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