Regolamento (CE) n. 1228/96 della Commissione del 28 giugno 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 584/92 che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore lattiero-caseario, del regime previsto dagli accordi intermedi di associazione tra la Comunità e la Polonia, l'Ungheria, la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca
Gazzetta ufficiale n. L 161 del 29/06/1996 pag. 0082 - 0085
REGOLAMENTO (CE) N. 1228/96 DELLA COMMISSIONE del 28 giugno 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 584/92 che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore lattiero-caseario, del regime previsto dagli accordi intermedi di associazione tra la Comunità e la Polonia, l'Ungheria, la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 3491/93 del Consiglio, del 13 dicembre, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra (1), in particolare l'articolo 1, visto il regolamento (CE) n. 3492/93 del Consiglio, del 13 dicembre 1993, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra (2), in particolare l'articolo 1, visto il regolamento (CE) n. 3296/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra (3), in particolare l'articolo 1, visto il regolamento (CE) n. 3297/94 del Consiglio, del 19 dicembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica slovacca, dall'altra (4), in particolare l'articolo 1, visto il regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per determinati prodotti agricoli e l'adeguamento autonomo e transitorio di alcune concessioni previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (5), modificato dal regolamento (CE) n. 1194/96 (6), in particolare l'articolo 8, considerando che il regolamento (CE) n. 3066/95 prevede, a titolo autonomo e transitorio, alcune misure di adeguamento delle concessioni agricole previste dagli accordi europei conclusi tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca, dall'altra, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1996 a l'entrata in vigore dei protocolli aggiuntivi agli accordi europei che saranno conclusi al termine dei negoziati attualmente in corso con i suddetti paesi; che tale regolamento è stato prorogato fino al 31 dicembre 1996 dal regolamento (CE) n. 1194/96; considerando che il regolamento (CEE) n. 584/92 della Commissione (7), rettificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 596/96 (8), stabilisce le modalità di applicazione del regime previsto nei suddetti accordi per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; che occorre modificare tale regolamento per tener conto della proroga delle misure relative ai prodotti lattiero-caseari previste dal regolamento (CE) n. 3066/95; che è necessario adattare nel contempo il titolo del regolamento; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte ed i prodotti lattiero-caseari, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 584/92 è modificato come segue: 1) Il titolo del regolamento è sostituito dal testo seguente: «che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore lattiero-caseario, del regime previsto dagli accordi europei tra la Comunità e la Polonia, l'Ungheria, la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca». 2) L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1996. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 1. (2) GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 4. (3) GU n. L 341 del 30. 12. 1994, pag. 14. (4) GU n. L 341 del 30. 12. 1994, pag. 17. (5) GU n. L 328 del 30. 12. 1995, pag. 31. (6) Vedi pagina 2 della presente Gazzetta ufficiale. (7) GU n. L 62 del 7. 3. 1992, pag. 34. (8) GU n. L 84 del 3. 4. 1996, pag. 37. ALLEGATO «ALLEGATO I A. PRODOTTI ORIGINARI DELLA POLONIA dazio doganale ridotto dell'80 % >SPAZIO PER TABELLA> B. 1. PRODOTTI ORIGINARI DELLA REPUBBLICA CECA Dazio doganale ridotto dell'80 % >SPAZIO PER TABELLA> B. 2. PRODOTTI ORIGINARI DELLA SLOVACCHIA Dazio doganale ridotto dell'80 % >SPAZIO PER TABELLA> C. PRODOTTI ORIGINARI DELL'UNGHERIA 1. Dazio doganale ridotto dell'80 % >SPAZIO PER TABELLA> 2. Dazio doganale ridotto dell'80 % >SPAZIO PER TABELLA>