Regolamento (CE) n. 1226/96 della Commissione del 28 giugno 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 865/90 recante modalità di applicazione del regime speciale di importazione di sorgo et di miglio originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi, del Pacifico (ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM), ai fini dell'attuazione dell'accordo agricolo concluso nel quadro dell'Uruguay Round
Gazzetta ufficiale n. L 161 del 29/06/1996 pag. 0073 - 0074
REGOLAMENTO (CE) N. 1226/96 DELLA COMMISSIONE del 28 giugno 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 865/90 recante modalità di applicazione del regime speciale di importazione di sorgo et di miglio originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi, del Pacifico (ACP) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM), ai fini dell'attuazione dell'accordo agricolo concluso nel quadro dell'Uruguay Round LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (1), modificato dal regolamento (CE) n. 1193/96 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, considerando che, per tener conto del regime d'importazione in vigore nel settore dei cereali e di quello connesso all'applicazione dell'accordo agricolo concluso nel quadro dell'Uruguay Round, è necessario adottare misure transitorie per l'adattamento delle concessioni preferenziali sotto forma di esenzione dal prelievo all'importazione di taluni prodotti cerealicoli provenienti dagli Stati ACP e dai PTOM; considerando che il periodo per l'adozione di misure transitorie è stato prorogato fino al 30 giugno 1997 dal regolamento (CE) n. 1193/96 del Consiglio, del 26 giugno 1996, recante proroga del periodo previsto per l'adozione delle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, che, in attesa dell'adozione delle misure definitive da parte del Consiglio, è opportuno prorogare fino al 30 giugno 1997 le misure previste dal regolamento (CEE) n. 865/90 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CE) n. 1420/95 (4); considerando che il regolamento (CEE) n. 865/90 ha previsto le modalità d'applicazione relative alle condizioni preferenziali di riduzione del prelievo all'importazione nel quadro dei contingenti di sorgo e di miglio; che, poiché i prelievi sono stati sostituiti da dazi doganali e la prefissazione dell'onere all'importazione è stata soppressa a partire dal 1° luglio 1995, è necessario prorogare l'adattamento transitorio di tali disposizioni; considerando che i dazi della tariffa doganale applicabili per tali contingenti sono quelli in vigore il giorno dell'accettazione della dichiarazione d'immissione in libera pratica delle merci importate; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per la campagna 1996/1997, il regolamento (CEE) n. 865/90 è modificato come segue: 1) il termine «prelievo» è sostituito dal termine «dazio», ogniqualvolta ricorra; 2) all'articolo 2 e all'articolo 4, il testo del secondo comma della lettera b) è soppresso; 3) all'articolo 3, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente: «b) nella casella 8, l'indicazione "ACP" o "PTOM", a seconda dei casi. Il titolo obbliga ad importare da tali paesi. Il dazio all'importazione non subisce alcuna maggiorazione o modifica.» Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica dal 1° luglio 1996 al 30 giugno 1997. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1996. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105. (2) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale. (3) GU n. L 90 del 5. 4. 1990, pag. 16. (4) GU n. L 141 del 24. 6. 1995, pag. 9.