31996R1171

Regolamento (CE) n. 1171/96 della Commissione del 27 giugno 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 210/69 relativo alle comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Gazzetta ufficiale n. L 155 del 28/06/1996 pag. 0015 - 0016


REGOLAMENTO (CE) N. 1171/96 DELLA COMMISSIONE del 27 giugno 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 210/69 relativo alle comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2931/95 della Commissione (2), in particolare l'articolo 28,

considerando che il regolamento (CEE) n. 210/69 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 587/96 (4), ha stabilito le informazioni relative alla gestione del mercato dei prodotti lattiero-caseari che devono essere trasmesse regolarmente alla Commissione; che per l'attuazione dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round sono state imposte, allo scopo di garantire il rispetto degli impegni previsti dall'accordo, informazioni supplementari o più particolareggiate sulle esportazioni, in particolare per quanto riguarda le domande di titoli e il loro impiego, a partire dal mese di luglio 1995; che, a norma dello stesso accordo, le esportazioni a titolo di aiuto alimentare sono escluse dalle restrizioni applicate alle esportazioni sovvenzionate; che occorre pertanto precisare che le comunicazioni riguardanti le domande di titoli di esportazione devono distinguere le domande relative ai titoli chiesti per forniture a titolo di aiuto alimentare;

considerando che il regolamento (CE) n. 823/96 della Commissione (5), recante modifica del regolamento (CE) n. 1466/95 della Commissione (6), stabilisce modalità particolari per le esportazioni di alcuni formaggi verso la Svizzera; che occorre prevedere la trasmissione delle informazioni corrispondenti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 210/69 è modificato come segue:

1) Al punto 1, la frase introduttiva è sostituita dal testo seguente:

«1) Ogni giorno lavorativo entro le ore 18, fatta eccezione per le quantità per le quali sono stati chiesti titoli di esportazione sia senza domanda di restituzione sia per effettuare forniture a titolo di aiuto alimentare ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4 dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dell'Uruguay Round:».

2) Al punto 2 è aggiunta la lettera f) seguente:

«f) le quantità, per codice della nomenclatura dei prodotti lattiero-caseari per le restituzioni all'esportazione e per codice di destinazione, per le quali sono stati chiesti titoli di esportazione per effettuare forniture a titolo di aiuto alimentare ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4 dell'accordo sull'agricoltura concluso nell'ambito dell'Uruguay Round:».

3) Il punto 4 è sostituito dal testo seguente:

«4) Anteriormente al 16 di ogni mese per il mese precedente: le quantità, per codice della nomenclatura combinata o eventualmente della nomenclatura dei prodotti lattiero-caseari per le restituzioni all'esportazione, per le quali sono stati chiesti titoli, senza domanda di restituzione, di cui:

a) all'articolo 1 bis del regolamento (CE) n. 1466/95,

b) all'articolo 1 ter del regolamento (CE) n. 1466/95.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

(2) GU n. L 307 del 20. 12. 1995, pag. 10.

(3) GU n. L 28 del 5. 2. 1969, pag. 1.

(4) GU n. L 84 del 3. 4. 1996, pag. 19.

(5) GU n. L 111 del 4. 5. 1996, pag. 9.

(6) GU n. L 144 del 28. 6. 1995, pag. 22.