31996R1128

Regolamento (CE) n. 1128/96 della Commissione del 24 giugno 1996 che stabilisce le modalità d'applicazione per il taglio dei vini da tavola in Spagna

Gazzetta ufficiale n. L 150 del 25/06/1996 pag. 0013 - 0013


REGOLAMENTO (CE) N. 1128/96 DELLA COMMISSIONE del 24 giugno 1996 che stabilisce le modalità d'applicazione per il taglio dei vini da tavola in Spagna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1544/95 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 5 e l'articolo 83,

considerando che l'articolo 16, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 822/87 vieta di norma il taglio di un vino da tavola bianco con un vino da tavola rosso, prevedendo tuttavia una deroga per la Spagna;

considerando che, sulla base di questa deroga, definisce le modalità di applicazione specifiche per la Spagna correlandole alla struttura delle viticoltura e ai comportamenti dei consumatori che si modificano lentamente, in attesa anche che il problema venga risolto nel contesto della riforma del settore vitivinicolo;

considerando che, affinché la possibilità di effettuare il taglio tra vini da tavola bianchi e vini da tavola rossi resti limitata al paese in cui è necessaria, occorre accertarsi che i vini ottenuti con tale pratica non possano essere consumati fuori della Spagna;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2238/93 della Commissione (3) ha previsto i documenti di accompagnamento per i trasporti dei prodotti vitivinicoli;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In applicazione dell'articolo 16, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 822/87, il taglio di un vino atto a diventare un vino da tavola bianco o di un vino da tavola bianco con un vino atto a diventare un vino da tavola rosso o con un vino da tavola rosso è ammesso in territorio spagnolo, a condizione che il prodotto ottenuto presenti le caratteristiche di un vino da tavola rosso e che la percentuale del vino rosso utilizzato non sia inferiore al [75 %].

2. I vini da tavola spagnoli rossi e rosati possono formare oggetto di scambi commerciali con gli altri Stati membri o essere esportati verso paesi terzi soltanto se non sono ottenuti con il taglio di cui al paragrafo 1.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, l'organismo competente designato dalla Spagna garantisce l'origine dei vini da tavola spagnoli rossi e rosati apponendo un timbro nella casella riservata alle osservazioni ufficiali del documento previsto dal regolamento (CEE) n. 2238/93, preceduto dalla menzione «vino non ottenuto con un taglio tra vini bianchi e rossi».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 31.

(3) GU n. L 200 del 10. 8. 1993, pag. 10.