Regolamento (CE) n. 1112/96 della Commissione del 20 giugno 1996 che modifica il regolamento (CE) n. 1466/95 che stabilisce le modalità particolari di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
Gazzetta ufficiale n. L 148 del 21/06/1996 pag. 0024 - 0025
REGOLAMENTO (CE) N. 1112/96 DELLA COMMISSIONE del 20 giugno 1996 che modifica il regolamento (CE) n. 1466/95 che stabilisce le modalità particolari di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2931/95 della Commissione (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3 e l'articolo 17, paragrafo 14, considerando che il regolamento (CE) n. 1466/95 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 995/96 (4), ha stabilito le modalità particolari di applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari; considerando che l'articolo 1ter del regolamento (CE) n. 1466/95 ha istituito un regime specifico per le esportazioni di taluni formaggi a destinazione della Svizzera; che è necessario precisare che tale regime si applica esclusivamente alle esportazioni che beneficiano di una riduzione o di un'esenzione dei dazi doganali di importazione in Svizzera; che occorre completare l'elenco dei formaggi contemplati da tale regime inserendovi i formaggi precedentemente contemplati dal regolamento (CEE) n. 1953/82 della Commissione (5), abrogato dal regolamento (CE) n. 823/96 (6), in modo da includervi tutti i formaggi che beneficiano di un dazio preferenziale all'importazione in Svizzera; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 1466/95 è modificato come segue: 1) all'articolo 1ter, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Il presente articolo stabilisce le modalità particolari per le esportazioni in Svizzera dei formaggi definiti nell'allegato, che beneficiano, all'atto dell'importazione, di una riduzione o di un'esenzione dei dazi doganali.»; 2) l'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 5 maggio 1996. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 1996. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 307 del 20. 12. 1995, pag. 10. (3) GU n. L 144 del 28. 6. 1995, pag. 22. (4) GU n. L 133 del 4. 6. 1996, pag. 13. (5) GU n. L 212 del 21. 7. 1982, pag. 5. (6) GU n. L 111 del 4. 5. 1996, pag. 9. ALLEGATO «ALLEGATO >SPAZIO PER TABELLA>