31996R1029

Regolamento (CE) n. 1029/96 della Commissione del 7 giugno 1996 recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso

Gazzetta ufficiale n. L 137 del 08/06/1996 pag. 0001 - 0002


REGOLAMENTO (CE) N. 1029/96 DELLA COMMISSIONE del 7 giugno 1996 recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, l'articolo 13, paragrafo 11 e l'articolo 16, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3072/95 (4), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, l'articolo 14, paragrafo 16 e l'articolo 17, paragrafo 11,

considerando che il regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 285/96 (6), stabilisce le modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso; che il dispositivo previsto all'articolo 7, paragrafo 2 bis, limita a 30 giorni la validità dei titoli nel caso in cui non sia stata fissata alcuna restituzione; che occorre precisare che tale dispositivo si applica esclusivamente nel caso in cui non vi siano né restituzione né tassa all'esportazione;

considerando che il periodo di riflessione previsto all'articolo 7, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1162/95, deve essere altresì applicato quando viene fissata una tassa all'esportazione; che è pertanto opportuno precisarlo;

considerando che la cauzione di 5 ECU per tonnellata, prevista all'articolo 10, lettera a) del regolamento (CE) n. 1162/95, deve essere applicata esclusivamente ai titoli d'esportazione senza restituzione e senza tassa all'esportazione; che è pertanto opportuno precisarlo;

considerando che occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1162/95;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1162/95 è modificato come segue:

1. All'articolo 7:

a) il testo del paragrafo 2 bis è sostituito dal seguente:

«2 bis. Qualora non sia stata fissata alcuna restituzione o tassa all'esportazione, i titoli d'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono validi 30 giorni a decorrere dalla data del rilascio, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88.»;

b) il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Ove si faccia espresso riferimento al presente paragrafo quando viene fissata una restituzione o una tassa all'esportazione dei prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dei prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1418/76, la domanda di titolo d'esportazione deve essere corredata della copia di un contratto. Il contratto deve essere stipulato da un organismo ufficiale del paese di destinazione o da una società avente la sede aziendale in tale paese e deve indicare un quantitativo contrattuale e un periodo di consegna compatibili col periodo di validità del titolo. Per tale contratto non possono essere stati rilasciati in precedenza titoli d'esportazione in virtù del presente articolo. Lo Stato membro interessato controlla la conformità delle domande di titoli alle condizioni del presente paragrafo e comunica alla Commissione, nel giorno della loro presentazione, i quantitativi indicati nelle domande ammissibili. I titoli corrispondenti sono effettivamente rilasciati solamente il terzo giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda, sempreché nel frattempo la Commissione non abbia adottato misure particolari.

Se le domande di titoli d'esportazione di cui al primo comma superano i quantitativi che possono essere esportati, indicati nel regolamento che fissa la restituzione o la tassa all'esportazione, la Commissione può fissare, nei due giorni lavorativi successivi alla presentazione della domanda, una percentuale unica di riduzione dei quantitativi. La domanda di rilascio del titolo può essere revocata entro due giorni lavorativi dalla data di pubblicazione della percentuale di riduzione.

In deroga all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3719/88, i diritti connessi al titolo non sono trasferibili.

In caso di mancata esecuzione del contratto da parte dell'acquirente importatore, l'operatore può esportare in un altro paese di destinazione, ma in tal caso esclusivamente con la restituzione o la tassa all'esportazione vigente il giorno della domanda iniziale del titolo per la destinazione "altri paesi terzi".

Qualora il giorno della domanda iniziale del titolo non esistano restituzioni o tasse all'esportazione per la destinazione "altri paesi terzi", può essere adottata una soluzione specifica, secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92.»

2. All'articolo 10, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:

«a) 1 ECU per tonnellata, se si tratta di titoli d'importazione ai quali non si applicano le condizioni dell'articolo 10, paragrafo 4, quarto trattino del regolamento (CEE) n. 1766/92 oppure di prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 1418/76, e 5 ECU per tonnellata, se si tratta di titoli d'esportazione per un prodotto per il quale, il giorno della domanda, non è stata fissata alcuna restituzione o tassa all'esportazione, o per il quale la tassa all'esportazione non viene fissata anticipatamente;».

3. All'articolo 13:

a) il testo del paragrafo 1, lettera a), punto ii), ultimo trattino, è sostituito dal seguente:

«- il quantitativo per ciascun codice ripartito secondo la destinazione, qualora il tasso della restituzione o della tassa all'esportazione vari in funzione di essa;»

b) il testo del paragrafo 1, lettera b), punto ii), è sostituito dal seguente:

«ii) i quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli e che non sono stati utilizzati, nonché l'importo della restituzione o della tassa all'esportazione per ogni codice».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

(2) GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

(3) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

(4) GU n. L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

(5) GU n. L 117 del 24. 5. 1995, pag. 2.

(6) GU n. L 37 del 15. 2. 1996, pag. 18.