31996R0958

Regolamento (CE) n. 958/96 della Commissione, del 30 maggio 1996, che modifica il regolamento (CE) n. 1431/94 che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore delle carni di pollame, del regime di importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 130 del 31/05/1996 pag. 0006 - 0006


REGOLAMENTO (CE) N. 958/96 DELLA COMMISSIONE del 30 maggio 1996 che modifica il regolamento (CE) n. 1431/94 che stabilisce le modalità di applicazione, nel settore delle carni di pollame, del regime di importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, del 29 marzo 1994, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni bovine di qualità pregiata, carni suine, carni di volatili, frumento (grano) e frumento segalato e crusche, stacciature e altri residui (1), modificato dal regolamento (CE) n. 2198/95 della Commissione (2), in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (3), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CE) n. 1431/94 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 (5), ha stabilito le modalità di applicazione nel quadro del regime di importazione previsto dal regolamento (CE) n. 774/94 per il settore del pollame;

considerando che, per evitare speculazioni e tenendo conto dell'esperienza fatta, in particolare dell'elevato numero di richiedenti, è necessario modificare le condizioni di accesso al regime in esame ed escludere gli operatori che non hanno intenzione di utilizzare i titoli per coprire il proprio fabbisogno;

considerando che la validità dei titoli permette agli operatori di presentare le domande nei primi dieci giorni di ogni trimestre;

considerando che il comitato di gestione per le uova e il pollame non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1431/94 è modificato come segue:

1) all'articolo 3, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:

«a) il richiedente di un titolo di importazione deve essere una persona fisica o giuridica che, alla data della presentazione della domanda, è in grado di dimostrare con soddisfazione delle autorità competenti degli Stati membri, di aver importato almeno 100 tonnellate (peso del prodotto) di prodotti di cui ai codici NC 0207, 1602 31, 1602 32 e 1602 39 nel corso di ciascuno dei due anni civili precedenti l'anno di presentazione della domanda di titolo. Tuttavia, sono esclusi dal beneficio del regime i dettaglianti e i ristoratori che vendono tali prodotti al consumatore finale.»

2) all'articolo 4, punto 1, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

«La domanda di titolo può essere presentata esclusivamente nei primi dieci giorni di ciascuno dei periodi definiti all'articolo 2.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 91 dell'8. 4. 1994, pag. 1.

(2) GU n. L 221 del 19. 9. 1995, pag. 3.

(3) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

(4) GU n. L 156 del 23. 6. 1994, pag. 9.

(5) GU n. L 305 del 19. 12. 1995, pag. 49.