Regolamento (CE) n. 957/96 della Commissione, del 30 maggio 1996, che modifica il regolamento (CE) n. 773/96 recante misure speciali che derogano ai regolamenti (CEE) n. 3665/87, (CEE) n. 3719/88 e (CEE) n. 1964/82 nel settore delle carni bovine
Gazzetta ufficiale n. L 130 del 31/05/1996 pag. 0005 - 0005
REGOLAMENTO (CE) N. 957/96 DELLA COMMISSIONE del 30 maggio 1996 che modifica il regolamento (CE) n. 773/96 recante misure speciali che derogano ai regolamenti (CEE) n. 3665/87, (CEE) n. 3719/88 e (CEE) n. 1964/82 nel settore delle carni bovine LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 894/96 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 12, considerando che il regolamento (CE) n. 773/96 della Commissione (3) ha adottato particolari disposizioni per regolarizzare alcune operazioni di esportazione a seguito dei provvedimenti presi da vari paesi terzi come protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina; considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 773/96, il termine entro il quale i prodotti devono lasciare il territorio doganale della Comunità è stato prorogato da 60 a 120 giorni; che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2 dello stesso regolamento, il periodo durante il quale i prodotti possono essere sottoposti ad un regime sospensivo in zona franca o in deposito franco è fissato a 60 giorni; considerando che tali termini risultano troppo brevi per consentire agli operatori di trovare un altro sbocco per questi prodotti; che occorre quindi portarli rispettivamente a 150 e a 120 giorni; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 773/96 è modificato come segue: 1) all'articolo 5, paragrafo 1 il termine di «120 giorni» è sostituito da «150 giorni»; 2) all'articolo 5, paragrafo 2 il termine di «60 giorni» è sostituito da «120 giorni». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 30 maggio 1996. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 1996. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24. (2) GU n. L 125 del 23. 5. 1996, pag. 1. (3) GU n. L 104 del 27. 4. 1996, pag. 19.