31996R0887

Regolamento (CE) n. 887/96 della Commissione, del 15 maggio 1996, che modifica il regolamento (CEE) n. 2677/85 recante modalità d'applicazione del regime di aiuto al consumo per l'olio d'oliva

Gazzetta ufficiale n. L 119 del 16/05/1996 pag. 0016 - 0017


REGOLAMENTO (CE) N. 887/96 DELLA COMMISSIONE del 15 maggio 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 2677/85 recante modalità d'applicazione del regime di aiuto al consumo per l'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94 (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 8,

considerando che l'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2677/85 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1292/95 (4), prevede l'applicazione di sanzioni alle imprese che hanno commesso determinate irregolarità; che, al fine di chiarire gli elementi costitutivi dell'infrazione e di assicurare l'applicazione di sanzioni commisurate alla gravità di ciascun caso, occorre modificare disposizioni in questione;

considerando che deve essere fissato un congruo termine per le inchieste supplementari di cui all'articolo 9, paragrafo 3 e all'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2677/85; che, per rendere più precise talune disposizioni vigenti e, segnatamente, indicare la percentuale di controlli supplementari da effettuare a monte e a valle delle imprese di confezionamento, è necessario modificare l'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2677/85;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2677/85 è modificato come segue:

1) All'articolo 5, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. La competente autorità di uno Stato membro, qualora constati che l'olio non risponde ad una delle definizioni di cui al paragrafo 1:

- se la qualità constatata corrisponde ad una delle definizioni di cui all'allegato del regolamento 136/66/CEE, applica una sanzione pari ad un importo compreso tra il 20 % e l'80 % della media mensile dell'aiuto al consumo richiesto nel corso dei dodici mesi precedenti il prelievo dei campioni, proporzionalmente alla gravità dell'infrazione;

- negli altri casi, ritira immediatamente il riconoscimento all'impresa per un periodo da uno a cinque anni, proporzionalmente alla gravità dell'infrazione, fatte salve le altre eventuali sanzioni. Inoltre, l'impresa interessata è tenuta a versare allo Stato membro un importo pari al doppio della media mensile dell'aiuto al consumo richiesto nel corso dei dodici mesi precedenti il prelievo dei campioni.

Le sanzioni di cui al primo comma non si applicano se l'impresa dimostra, allo Stato membro, che la non conformità dell'olio è dovuta a circostanze eccezionali non controllabili dall'impresa.

Gli importi di cui al primo comma sono dedotti dalle spese imputabili al FEAOG ad opera degli organismi pagatori degli Stati membri.

Per il calcolo della media mensile sono presi in considerazione soltanto i mesi durante i quali è stata presentata una domanda di aiuto.

Qualora vengano constatate irregolarità diverse da quelle di cui al primo comma, l'autorità competente ne viene informata immediatamente in ogni singolo caso.»

2) All'articolo 9, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Lo Stato membro versa l'importo dell'aiuto nel termine di centocinquanta giorni dalla data di presentazione della domanda di aiuto relativa ai quantitativi per i quali i controlli in loco hanno permesso di accertare il diritto all'aiuto. Tale termine può tuttavia essere prorogato qualora i controlli richiedano un approfondimento dell'inchiesta. Lo Stato membro fissa il termine supplementare, che non può tuttavia oltrepassare dodici mesi, e ne informa la Commissione. In casi eccezionali debitamente giustificati e notificati alla Commissione, il termine supplementare può essere prorogato di sei mesi.

L'organismo incaricato del controllo del diritto all'aiuto comunica all'organismo pagatore il risultato delle sue verifiche, relativamente al riconoscimento del diritto all'aiuto per ciascuna impresa riconosciuta, entro quarantacinque giorni dal controllo in loco e comunque almeno venti giorni prima dello scadere del termine di cui al primo comma.»

3) All'articolo 11, paragrafo 2, il testo «Lo Stato membro fissa tale periodo supplementare, informandone la Commissione. In tal caso, qualora l'interessato non comprovi la proroga della cauzione in vigore o la costituzione di una nuova cauzione prima della scadenza della cauzione precedente, quest'ultima viene incamerata. Tuttavia, se la prova viene presentata entro dieci giorni dalla scadenza della cauzione precedente, ne viene incamerata la metà.» è sostituito dal seguente:

«Lo Stato membro fissa tale periodo supplementare, che non può tuttavia oltrepassare i dodici mesi, informandone la Commissione. In casi eccezionali debitamente giustificati e notificati alla Commissione, detto periodo supplementare può essere prorogato di sei mesi. In ogni caso, qualora l'interessato non comprovi la proroga della cauzione in vigore o la costituzione di una nuova cauzione prima della scadenza della cauzione precedente, quest'ultima viene incamerata. Tuttavia, se la prova viene presentata entro dieci giorni dalla scadenza della cauzione precedente, ne viene incamerata la metà.»

4) L'articolo 12 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1, primo comma, la frase «Essi effettuano altresì controlli a campione dei documenti finanziari giustificativi delle operazioni realizzate dalle imprese» è sostituito dalla frase «Essi effettuano controlli a campione della contabilità finanziaria delle imprese»;

b) al paragrafo 1 è soppresso il quarto comma;

c) al paragrafo 1, il testo del settimo comma è sostituito dal seguente:

«A titolo di controllo allargato, lo Stato membro procede a controlli supplementari sia presso i fornitori della materia prima e del materiale di condizionamento, sia presso gli operatori cui è stato consegnato l'olio confezionato. Tali controlli supplementari riguardano almeno il 10 % delle imprese riconosciute e sono effettuati ogniqualvolta siano ritenuti necessari per il riconoscimento del diritto all'aiuto. A tal fine, i fornitori e gli operatori summenzionati tengono a disposizione della autorità di controllo la documentazione necessaria, da definirsi dallo Stato membro.»;

d) al paragrafo 6, secondo comma, i termini « . . ., qualora il quantitativo per cui è stato indebitamente richiesto l'aiuto superi di almeno il 20 % il quantitativo controllato . . .» sono sostituiti dai termini « . . ., qualora il quantitativo per cui è stato indebitamente richiesto l'aiuto rappresenti almeno il 20 % del quantitativo del totale sottoposto a verifica . . .».

5) All'articolo 12 bis, paragrafo 2, i termini «In casi eccezionali debitamente giustificati . . .» sono sostituiti dai termini «Nei casi debitamente giustificati . . .».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

(2) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

(3) GU n. L 254 del 25. 9. 1985, pag. 5.

(4) GU n. L 125 dell'8. 6. 1995, pag. 11.