31996R0875

Regolamento (CE) n. 875/96 della Commissione, del 14 maggio 1996, che modifica il regolamento (CEE) n. 1442/93 recante modalità d'applicazione del regime d'importazione delle banane nella Comunità (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 118 del 15/05/1996 pag. 0014 - 0016


REGOLAMENTO (CE) N. 875/96 DELLA COMMISSIONE del 14 maggio 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 1442/93 recante modalità d'applicazione del regime d'importazione delle banane nella Comunità (Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (2), in particolare l'articolo 20,

considerando che a norma dell'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1442/93 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1164/95 (4), viene applicata una percentuale di riduzione a tutte le domande di titoli d'importazione presentate per una determinata origine se la somma dei quantitativi richiesti per detta origine supera notevolmente il quantitativo indicativo fissato per il trimestre per la stessa origine; che, al fine di tutelare gli interessi dei piccoli operatori che esercitano la loro attività utilizzando soltanto una determinata origine, tale riduzione non si applica alle domande che vertono su un quantitativo pari o inferiore a 150 t, purché il quantitativo disponibile per l'anno in corso non sia esaurito; che, al fine di evitare che la misura venga elusa e che venga presentato un numero ingiustificato di tali domande, è opportuno fissare per ciascuna origine un limite oltre il quale viene ripristinata l'applicazione della percentuale di riduzione; che tale limite non deve tuttavia applicarsi alle domande presentate dai nuovi operatori per la categoria C;

considerando che attualmente ciascun operatore della categoria C ottiene, nell'ambito del contingente tariffario, diritti a importare per quantitativi annui esigui, che può del resto utilizzare completamente con un'unica domanda di titolo d'importazione; che è pertanto opportuno non sottoporre le domande di titoli della categoria C a una percentuale di riduzione, purché la quota stabilita per l'origine di cui trattasi non sia superata;

considerando che l'articolo 10, paragrafo 3 e l'articolo 17, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1442/93 definiscono le condizioni per il rilascio dei titoli di riassegnazione per i quantitativi non utilizzati di titoli rilasciati per un trimestre precedente dello stesso anno; che per determinare i quantitativi tradizionali per Stato ACP e le quote per taluni paesi o gruppi di paesi fornitori, in seguito all'accordo quadro sulle banane concluso nel corso dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, è opportuno fissare percentuali di riduzione per origine; che per una corretta gestione di tali quantitativi è quindi necessario disporre che il titolo di riassegnazione sia chiesto e rilasciato per la stessa origine del primo titolo non interamente utilizzato o utilizzato solo in parte;

considerando che le esigenze della gestione trimestrale delle quote assegnate individualmente dal regolamento (CEE) n. 404/93 a ciascuna delle Isole del Vento creano notevoli difficoltà per queste regioni produttrici ACP, a seguito delle condizioni specifiche di produzione e di commercializzazione e della difficoltà di organizzare spedizioni regolari periodiche; che è quindi giustificato accogliere favorevolmente la loro richiesta e prevedere il rilascio di titoli d'importazione per banane originarie delle «Isole del Vento»; che pertanto i quantitativi indicativi fissati ogni trimestre a norma dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1442/93 devono riferirsi all'entità geografica «Isole del Vento»; che il rispetto delle quote di ciascuno degli stati ACP deve essere garantito, su base annuale, mediante un controllo dell'origine effettiva delle merci al momento dell'immissione in libera pratica nonché mediante il controllo degli attestati di origine rilasciati dalle autorità delle regioni fornitrici;

considerando che è inoltre opportuno, in base all'esperienza acquisita, gestire in modo più flessibile i quantitativi trimestrali fissati per l'importazione dei quantitativi ACP tradizionali, conformemente alle procedure seguite nell'ambito del contingente tariffario di cui all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 404/93;

considerando che il gran numero di comunicazioni tra la Commissione e gli Stati membri nonché le eventuali verifiche di talune informazioni inducono a rinviare di qualche giorno la data limite fissata ogni trimestre per il rilascio dei titoli d'importazione;

considerando che è opportuno adeguare l'importo della cauzione relativa al titolo d'importazione per tener conto del cambiamento del valore in ecu di alcuni prezzi e importi effettuato per annullare gli effetti dell'abolizione del coefficiente correttore applicato fino al 31 gennaio 1995 ai tassi di conversione utilizzati nel quadro della politica agricola comune;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1442/93 è modificato come segue:

1) All'articolo 9, paragrafo 3, primo comma, l'ultima frase è sostituita dal testo seguente:

«Tuttavia tale riduzione non si applica:

- alle domande di titoli delle categorie A e B concernenti un quantitativo inferiore o pari a 150 tonnellate, purché il quantitativo globale oggetto di tali domande non superi, per una determinata origine, il 15 % del totale dei quantitativi richiesti;

- alle domande di titoli della categoria C.»

2) All'articolo 10, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

«I quantitativi di un titolo non utilizzati vengono riassegnati, su richiesta e per la stessa origine, allo stesso operatore, secondo i casi titolare o cessionario, nel corso di un trimestre successivo ma entro l'anno del rilascio del primo titolo.»

3) All'articolo 11, paragrafo 1 la data del 21 è sostituita da quella del 23.

4) All'articolo 14:

a) Il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Per i quantitativi tradizionali di banane originarie dei paesi ACP, ai sensi dell'articolo 15bis del regolamento (CEE) n. 404/93, vengono fissati quantitativi indicativi trimestrali per il rilascio di titoli d'importazione secondo i criteri precisati all'articolo 9, paragrafo 1.

Per Santa Lucia, San Vincenzo, le isole Grenadine, Dominica e Grenada, è fissato un quantitativo indicativo trimestrale unico con la dicitura "Isole del Vento".»

b) Il testo del paragrafo 3 è soppresso.

c) Il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

«4. Per poter essere ricevuta, la domanda di titolo deve:

a) essere accompagnata dall'originale di un certificato rilasciato dalle autorità competenti del paese ACP interessato attestante l'origine delle banane, conformemente al modello che figura nell'allegato III;

b) recare:

- nella casella "note" e nella casella 24 la dicitura "banane ACP tradizionali - regolamento (CEE) n. 404/93";

- nella casella 8 l'indicazione del paese d'origine; tuttavia per le merci originarie di Santa Lucia, San Vincenzo, isole Grenadine, Dominica e Grenada, la domanda può recare nella casella 8 la dicitura "Isole del Vento";

c) vertere su un quantitativo non superiore a quello fissato nell'allegato del regolamento (CEE) n. 404/93 per un paese ACP determinato.»

d) È inserito il paragrafo seguente:

«5. Il titolo d'importazione reca le indicazioni di cui al paragrafo 4 e obbliga a importare dal paese di origine indicato nella casella 8. Il titolo d'importazione che reca nella casella 8 la dicitura "Isole del Vento" obbliga a importare da uno degli stati ACP menzionati al paragrafo 4, lettera b).»

5) L'articolo 15 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 15

L'immissione in libera pratica delle banane ACP tradizionali è subordinata alla presentazione di un certificato di origine EUR 1, rilasciato dalle autorità competenti del paese interessato, nel quale si attesta l'origine delle banane.

Quando viene presentato un titolo d'importazione recante nella casella 8 la dicitura "Isole del Vento", i servizi competenti iscrivono a tergo del certificato il quantitativo immesso in libera pratica e l'origine esatta della merce attestata dal certificato d'origine presentato.»

6) All'articolo 16:

a) al paragrafo 1, il testo del primo e del secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«Entro i due giorni lavorativi successivi allo scadere del termine di presentazione delle domande di titoli d'importazione, le autorità nazionali competenti comunicano alla Commissione i quantitativi per i quali è stata inoltrata domanda di titolo indicando l'origine che figura nella casella 8. Nel caso delle "Isole del Vento" i quantitativi devono essere indicati per isola.

Dette autorità rilasciano i titoli per i quantitativi e le origini indicate nelle domande, fatta salva la fissazione di una percentuale uniforme di riduzione in applicazione del paragrafo 2»;

b) il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Se per un trimestre e per una origine determinata i quantitativi per i quali sono state inoltrate domande di titoli superano notevolmente i quantitativi indicativi determinati, viene fissata una percentuale uniforme di riduzione da applicare a ogni domanda di titolo recante detta origine.

Se i quantitativi richiesti superano i quantitativi tradizionali disponibili per una origine determinata, la Commissione stabilisce una percentuale di riduzione da applicare a tutte le domande per tale origine.»

7) All'articolo 17:

a) al paragrafo 1, la data del 21 è sostituita da quella del 23;

b) al paragrafo 4, il testo del primo comma è sostituito dal testo seguente:

«I quantitativi del titolo non utilizzati vengono riassegnati, su richiesta e per la stessa origine, allo stesso operatore, secondo i casi titolare o cessionario, nel corso di un trimestre successivo ma entro l'anno del rilascio del primo titolo.»

8) All'articolo 19, l'importo di 15 ECU è sostituito da quello di 18,11 ECU.

9) Nell'allegato I, le autorità competenti per il Belgio, la Danimarca e il Portogallo sono le seguenti:

«- BELGIO

Bureau d'intervention et de restitution belge/Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Rue de Trèves 82/Trierstraat 82

B-1040 Bruxelles/Brussel

- DANIMARCA

EU-direktoratet

Kampmannsgade 3

DK-1780 København V

- PORTOGALLO

Ministério da Economia

Direcção-Geral do Comércio

Direcção de Serviços de Licenciamento do Comércio Externo

Av. da República, 79

P-1094 Lisboa Codex»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica per la prima volta alle domande di titoli d'importazione presentate per il terzo trimestre del 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1.

(2) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

(3) GU n. L 142 del 12. 6. 1993, pag. 6.

(4) GU n. L 117 del 24. 5. 1995, pag. 14.