Regolamento (CE) n. 851/96 della Commissione, dell'8 maggio 1996, che fissa il prezzo minimo all'importazione applicabile durante la campagna di commercializzazione 1996/97 a taluni prodotti trasformati a base di ciliegie
Gazzetta ufficiale n. L 115 del 09/05/1996 pag. 0012 - 0014
REGOLAMENTO (CE) N. 851/96 DELLA COMMISSIONE dell'8 maggio 1996 che fissa il prezzo minimo all'importazione applicabile durante la campagna di commercializzazione 1996/97 a taluni prodotti trasformati a base di ciliegie LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), come modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2314/95 della Commissione (2), in particolare l'articolo 10 bis, paragrafo 8, considerando che, in applicazione dell'articolo 10 bis, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 426/86, il prezzo minimo all'importazione viene fissato tenendo segnatamente conto: - del prezzo franco frontiera all'importazione nella Comunità, - dei prezzi praticati sui mercati mondiali, - della situazione sul mercato interno della Comunità, - dell'evoluzione degli scambi con i paesi terzi; considerando che, per ciliegie trasformate di cui all'allegato I, parte B del regolamento (CEE) n. 426/86, in base ai criteri sopra ricordati è necessario fissare un prezzo minimo all'importazione per la campagna 1996/97; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Durante la campagna di commercializzazione 1996/97 si applica, per ciascun prodotto specificato in allegato, il prezzo minimo all'importazione indicato nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 10 maggio 1996. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 1996. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1. (2) GU n. L 233 del 30. 9. 1995, pag. 69. ALLEGATO >SPAZIO PER TABELLA>