Regolamento (CE) n. 819/96 del Consiglio, del 29 aprile 1996, che stabilisce a favore della Turchia talune concessioni sotto forma di un contingente tariffario comunitario nel 1996 per le nocciole
Gazzetta ufficiale n. L 111 del 04/05/1996 pag. 0003 - 0004
REGOLAMENTO (CE) N. 819/96 DEL CONSIGLIO del 29 aprile 1996 che stabilisce a favore della Turchia talune concessioni sotto forma di un contingente tariffario comunitario nel 1996 per le nocciole IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113, visto l'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, vista la proposta della Commissione, considerando che, nell'ambito dell'accordo preferenziale esistente tra la Comunità economica europea, da un lato, e la Turchia, dall'altro, sono state accordate a tale paese concessioni per determinati prodotti agricoli; considerando che, a seguito dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, occorre adeguare la concessione per le nocciole tenendo conto, in particolare, dei regimi di scambio di tale prodotto in vigore tra l'Austria, la Finlandia e la Svezia, da un lato, e la Turchia, dall'altro; considerando che, a tal fine, sono in corso colloqui esplorativi con la Turchia in vista della conclusione di un accordo specifico su tale questione; considerando tuttavia che, date le scadenze troppo ravvicinate, tale accordo non è potuto entrare in vigore il 1° gennaio 1996; considerando che in tali condizioni, a norma degli articoli 76, 102 e 128 dell'atto di adesione del 1994, la Comunità è tenuta ad adottare le misure necessarie per porre rimedio a tale situazione; che queste misure devono assumere la forma di contingenti tariffari comunitari autonomi comprendenti le concessioni tariffarie preferenziali convenzionali applicate dall'Austria, dalla Finlandia e dalla Svezia, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Fatti salvi i regimi all'importazione nella Comunità applicabili alle nocciole, in virtù dell'accordo concluso tra la Comunità e la Turchia, il contingente comunitario esistente è aumentato, a titolo autonomo conformemente all'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Per quanto riguarda le concessioni tariffarie di cui all'allegato, si applicano gli articoli da 4 a 8 del regolamento (CE) n. 1981/94 (1). Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1996. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 1996. Per il Consiglio Il Presidente W. LUCHETTI (1) GU n. L 199 del 2. 8. 1994, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 298/95 (GU n. L 35 del 15. 2. 1995, pag. 6). ALLEGATO Contingente tariffario preferenziale aperto per il 1996 >SPAZIO PER TABELLA>