Regolamento (CE) n. 789/96 del Consiglio, del 22 aprile 1996, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti della pesca (1996)
Gazzetta ufficiale n. L 108 del 01/05/1996 pag. 0008 - 0011
REGOLAMENTO (CE) N. 789/96 DEL CONSIGLIO del 22 aprile 1996 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti della pesca (1996) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 28, vista la proposta della Commissione, considerando che l'approvvigionamento della Comunità di pesci di talune specie o di filetti di pesci dipende attualmente da importazioni da paesi terzi; che è nell'interesse della Comunità sospendere parzialmente o totalmente i dazi doganali applicabili a detti prodotti, nel limite di contingenti tariffari comunitari di volumi adeguati; che, al fine di non compromettere le prospettive di sviluppo di tale produzione nella Comunità e per assicurare un adeguato approvvigionamento delle industrie utilizzatrici, è opportuno aprire tali contingenti tariffari per un periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 dicembre 1996 a dazio variabile, secondo la sensibilità dei vari prodotti sul mercato comunitario; considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti nonché l'applicazione senza interruzione delle aliquote di dazi previste per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri fino ad esaurimento dei contingenti stessi; considerando che è compito della Comunità decidere l'apertura, a titolo autonomo, di contingenti tariffari; che nulla osta tuttavia a che, al fine di assicurare l'efficacia della gestione comune di detti contingenti, gli Stati membri siano autorizzati a prelevare sui volumi contingentali i quantitativi necessari corrispondenti alle importazioni effettive; che, tuttavia, tale modalità di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, che deve in particolare poter seguire lo stato di esaurimento dei volumi contingentali e informarne gli Stati membri, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. A decorrere dal 1° aprile e fino al 31 dicembre 1996, i dazi doganali applicabili all'importazione dei prodotti elencati in allegato vengono sospesi ai livelli e nei limiti dei contingenti tariffari comunitari indicati in corrispondenza di ciascuno di essi. 2. Le importazioni dei prodotti in questione non beneficiano dei contingenti previsti al paragrafo 1, se non a condizione che il prezzo franco frontiera, stabilito dagli Stati membri a norma dell'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, recante organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (1), sia almeno pari al prezzo di riferimento fissato o da fissare dalla Comunità per i prodotti o le categorie di prodotti considerati. Articolo 2 I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione che può prendere qualsiasi misura amministrativa necessaria per garantire una gestione efficace. Articolo 3 Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica, che richiede una domanda di beneficio del regime preferenziale per un prodotto contemplato dal presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo sul volume contingentale di un quantitativo corrispondente al fabbisogno. Le domande di prelievo, con l'indicazione della data delle suddette dichiarazioni, devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione. I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile del suddetto importo lo permetta. Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li versa non appena possibile nel volume contingentale corrispondente. L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del volume contingentale. La Commissione informa gli Stati membri dei prelievi effettuati. Articolo 4 Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione l'uguaglianza e la continuità di accesso ai contingenti fino a quando lo consente il saldo dei volumi contingentali. Articolo 5 Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per assicurare il rispetto del presente regolamento. Articolo 6 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 22 aprile 1996. Per il Consiglio Il Presidente W. LUCHETTI (1) GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3318/94 (GU n. L 350 del 31. 12. 1994, pag. 15). ALLEGATO >SPAZIO PER TABELLA>