31996R0774

Regolamento (CE) n. 774/96 della Commissione, del 26 aprile 1996, recante modifica del regolamento (CE) n. 716/96 che istituisce misure eccezionali a sostegno del mercato delle carni bovine nel Regno Unito

Gazzetta ufficiale n. L 104 del 27/04/1996 pag. 0021 - 0021


REGOLAMENTO (CE) N. 774/96 DELLA COMMISSIONE del 26 aprile 1996 recante modifica del regolamento (CE) n. 716/96 che istituisce misure eccezionali a sostegno del mercato delle carni bovine nel Regno Unito

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95 della Commissione (2), in particolare l'articolo 23,

considerando che, a norma del regolamento (CE) n. 716/96 della Commissione (3), l'autorità competente del Regno Unito paga 1 ECU/kg di peso vivo per i bovini di età superiore a 30 mesi acquistati in forza dello stesso regolamento; che questa spesa è cofinanziata dalla Comunità; che, tuttavia, è opportuno autorizzare il Regno Unito a pagare, a proprie spese, importi supplementari per i bovini oggetto del provvedimento;

considerando che, per errore, la versione inglese del regolamento (CE) n. 716/96 non corrisponde a quella presentata per parere al comitato di gestione; che tale errore deve essere corretto;

considerando che il comitato di gestione delle carni bovine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (CE) n. 716/96:

1) (Riguarda unicamente la versione in lingua inglese).

2) L'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 2

1. Il prezzo che l'autorità competente del Regno Unito paga al produttore o a chi ne fa le veci per l'acquisto degli animali di cui all'articolo 1, paragrafo 1 è di 1 ECU/kg di peso vivo.

La Comunità cofinanzia il prezzo di acquisto pagato dal Regno Unito per gli animali di cui all'articolo 1, paragrafo 1 in ragione di 392 ECU per ogni animale acquistato e distrutto conformemente al disposto dell'articolo 1.

2. Fatto salvo il disposto del paragrafo 1, l'autorità competente del Regno Unito è autorizzata a pagare un importo supplementare per i bovini acquistati a norma del presente regolamento, qualora essa lo ritenga giustificato. Questa spesa non è cofinanziata dalla Comunità.

L'importo supplementare di cui al comma precedente è limitato all'ammontare necessario per compensare la differenza tra 1 ECU/kg di peso vivo e il valore commerciale dell'animale.

3. Il tasso di conversione applicabile è il tasso agricolo in vigore il primo giorno del mese in cui l'animale viene acquistato.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 29 aprile 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(2) GU n. L 248 del 14. 10. 1995, pag. 39.

(3) GU n. L 99 del 20. 4. 1996, pag. 14.