31996R0752

Regolamento (CE) n. 752/96 del Consiglio, del 22 aprile 1996, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 519/94 relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi

Gazzetta ufficiale n. L 103 del 26/04/1996 pag. 0001 - 0004


REGOLAMENTO (CE) N. 752/96 DEL CONSIGLIO del 22 aprile 1996 che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 519/94 relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (1), ha instaurato nei confronti della Repubblica popolare cinese taluni contingenti quantitativi indicati nell'allegato II di detto regolamento e delle misure di vigilanza riguardo ad alcuni prodotti indicati nell'allegato III dello stesso;

considerando che nel determinare il livello dei contingenti, il Consiglio si è posto come obiettivo di preservare un certo equilibrio tra un'adeguata protezione dei settori dell'industria comunitaria interessata e il mantenimento, considerati i diversi interessi in gioco, di un livello di scambi accettabile con la Repubblica popolare cinese;

considerando che, tenuto conto dell'esperienza acquisita nell'ambito dell'applicazione dei contingenti, un esame della situazione dei diversi produttori comunitari interessati indica che un adattamento del livello di taluni contingenti sarebbe appropriato senza essere contrario all'obiettivo summenzionato, né di natura tale da perturbare le condizioni del mercato comunitario; che per quanto riguarda le calzature, il carattere particolarmente sensibile di tale settore suggerisce un aumento più modesto rispetto agli altri prodotti, limitato ai contingenti applicabili alle calzature in cuoio;

considerando che l'esame dei principali indicatori economici, in particolare del livello della produzione comunitaria, e della recente evoluzione del consumo permettono di prevedere l'eliminazione dei contingenti per i guanti del codice SA/NC 4203 29 91 e 4203 29 99, per le autoradio combinate del codice SA/NC 8527 21 e per le autoradio non combinate del codice SA/NC 8527 29;

considerando tuttavia l'opportunità di sottoporre al controllo comunitario preliminare i prodotti per i quali il presente regolamento sopprime i contingenti, escluse le autoradio non combinate;

considerando che è opportuno riunire in un unico contingente i tre contingenti concernenti i giocattoli rispettivamente dei codici SA/NC 9503 41, 9503 49 e 9503 90, al fine di offrire una maggiore flessibilità nell'applicazione di tali contingenti a favore degli operatori economici interessati;

considerando che il mantenimento delle misure di vigilanza non appare più indispensabile per una serie di prodotti le cui importazioni effettuate nel 1994 sono state trascurabili o sono diminuite rispetto al 1993; che occorre quindi, per motivi di semplificazione amministrativa, escludere tali prodotti dall'elenco dei prodotti sottoposti a vigilanza comunitaria;

considerando che occorre modificare di conseguenza i contingenti quantitativi e le misure di vigilanza fissate dal regolamento (CE) n. 519/94,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 519/94 è sostituito da quello che figura nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato III del regolamento (CE) n. 519/94 è sostituito da quello che figura nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 aprile 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

S. AGNELLI

(1) GU n. L 67 del 10. 3. 1994, pag. 89. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 168/96 (GU n. L 25 dell'1. 2. 1996, pag. 2).

ALLEGATO I

«ALLEGATO II

Elenco di contingenti per taluni prodotti originari della Cina

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ALLEGATO II

«ALLEGATO III

Elenco dei prodotti originari della Cina sottoposti a vigilanza comunitaria

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