Regolamento (CE) n. 675/96 della Commissione, del 15 aprile 1996, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1517/77 che fissa l' elenco dei diversi gruppi di varietà di luppolo coltivati nella Comunità
Gazzetta ufficiale n. L 094 del 16/04/1996 pag. 0003 - 0004
REGOLAMENTO (CE) N. 675/96 DELLA COMMISSIONE del 15 aprile 1996 recante modifica del regolamento (CEE) n. 1517/77 che fissa l'elenco dei diversi gruppi di varietà di luppolo coltivati nella Comunità LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 16 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo (1), modificato dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94 (2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 8, considerando che il regolamento (CEE) n. 1517/77 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2133/95 (4), suddivide le varietà di luppolo nei gruppi «luppolo aromatico», «luppolo amaro» e «altri», secondo le consuetudini commerciali esistenti sul mercato comunitario e sul mercato mondiale del luppolo, con particolare riguardo alla predominanza di sostanze amare o aromatiche; considerando che determinate varietà sperimentali hanno raggiunto una fase che ne permette la commercializzazione; che è quindi opportuno aggiungerle all'allegato del regolamento (CEE) n. 1517/77; che invece altre varietà non vengono più coltivate nella Comunità ed è quindi opportuno toglierle dallo stesso allegato; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il luppolo, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato del regolamento (CEE) n. 1517/77 è sostituito dall'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 1996. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 175 del 4. 8. 1971, pag. 1. (2) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105. (3) GU n. L 169 del 7. 7. 1977, pag. 13. (4) GU n. L 214 dell'8. 9. 1995, pag. 10. ALLEGATO «ALLEGATO >SPAZIO PER TABELLA>