Regolamento (CE) n. 670/96 della Commissione, del 12 aprile 1996, relativo al rilascio di titoli di importazione per le banane nel quadro del contingente tariffario per il secondo trimestre del 1996 (secondo periodo) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 092 del 13/04/1996 pag. 0017 - 0018
REGOLAMENTO (CE) N. 670/96 DELLA COMMISSIONE del 12 aprile 1996 relativo al rilascio di titoli di importazione per le banane nel quadro del contingente tariffario per il secondo trimestre del 1996 (secondo periodo) (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (2), visto il regolamento (CEE) n. 1442/93 della Commissione, del 10 giugno 1993, recante modalità di applicazione del regime d'importazione delle banane nella Comunità (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1164/95 (4), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3, visto il regolamento (CE) n. 478/95 della Commissione, del 1° marzo 1995, che stabilisce modalità complementari d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio riguardo al regime del contingente tariffario all'importazione di banane nella Comunità e che modifica il regolamento (CEE) n. 1442/93 (5), modificato dal regolamento (CE) n. 702/95 (6), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 485/96 della Commissione, del 19 marzo 1996, relativo al rilascio dei titoli di importazione per le banane nel quadro del contingente tariffario e alla presentazione di nuove domande per il secondo trimestre 1996 (7), sono fissati i quantitativi disponibili per la presentazione di nuove domande di titoli d'importazione nel quadro del contingente tariffario per il secondo trimestre del 1996; che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 478/95, devono essere fissati immediatamente i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli per l'origine indicata; considerando che l'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1442/93, come modificato dal regolamento (CE) n. 478/95, dispone che, se per un trimestre e per un'origine determinata, ossia, secondo i casi, per un paese o per un gruppo di paesi figuranti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 478/95, i quantitativi oggetto di domande di titoli d'importazione per l'una o/e l'altra categoria di operatori superano sensibilmente i quantitativi indicativi determinati, viene fissata una percentuale di riduzione da applicare alle domande; che tuttavia tale riduzione non si applica alle domande che riguardano un quantitativo inferiore o pari a 150 t; considerando che le quantità richieste nelle domande relative alla Colombia, categoria B superano la quantità disponibile; che è quindi necessario applicare un coefficiente di riduzione; che possono essere rilasciati titoli d'importazione per la quantità figurante in tutte le altre nuove domande; considerando che le disposizioni del presente regolamento devono aver effetto immediato in modo da consentire il rilascio dei titoli quanto prima, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per le nuove domande di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 478/95, nel quadro del contingente tariffario per l'importazione di banane sono rilasciati titoli d'importazione per il secondo trimestre del 1996: a) per il quantitativo indicato nella nuova domanda di titolo, previa applicazione del coefficiente di riduzione 0,705568 per l'origine Colombia, categoria B; b) per il quantitativo specificato nella domanda di titolo quando quest'ultima riguarda un quantitativo inferiore o pari a 150 t; c) per il quantitativo indicato nella domanda di titolo, se quest'ultima riguarda un'origine diversa da quella indicata alla precedente lettera a). Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 1996. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1. (2) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105. (3) GU n. L 142 del 12. 6. 1993, pag. 6. (4) GU n. L 117 del 24. 5. 1995, pag. 14. (5) GU n. L 49 del 4. 3. 1995, pag. 13. (6) GU n. L 71 del 31. 3. 1995, pag. 84. (7) GU n. L 70 del 20. 3. 1996, pag. 27.