31996R0600

Regolamento (CE) n. 600/96 del Consiglio, del 25 marzo 1996, che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cumarina originaria della Repubblica popolare cinese

Gazzetta ufficiale n. L 086 del 04/04/1996 pag. 0001 - 0007


REGOLAMENTO (CE) N. 600/96 DEL CONSIGLIO del 25 marzo 1996 che impone un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cumarina originaria della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3283/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), in particolare l'articolo 23,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (2), in particolare l'articolo 12,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. MISURE PROVVISORIE

(1) Con il regolamento (CE) n. 2352/95 (3), in appresso denominato «regolamento sul dazio provvisorio», la Commissione ha imposto un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di cumarina, classificata nel codice NC ex 2932 21 00 e originaria della Repubblica popolare cinese.

Con il regolamento (CE) n. 212/96 (4) il Consiglio ha prorogato la validità dei dazi per un periodo di due mesi, che scade il 9 aprile 1996.

B. FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO

(2) Dopo l'imposizione del dazio antidumping provvisorio le seguenti parti interessate hanno presentato osservazioni scritte:

- CEFIC, per conto dell'industria comunitaria,

- Tianjin No 1 Perfumery Factory, esportatore/produttore della Repubblica popolare cinese,

- British Essential Oil Association e gli importatori collegati (BEOA), per conto della maggior parte degli utilizzatori e degli importatori nella Comunità,

- Vereinigung der am Drogen- und Chemikalien-Groß- und Aussenhandel beteiligten Firmen (VDC), per conto dell'importatore Paul Kaders GmbH, Hamburg, Germania.

(3) I servizi della Commissione hanno esaminato le osservazioni scritte presentate dalle parti interessate e ne hanno tenuto debitamente conto.

C. PRODOTTO IN ESAME, PRODOTTO SIMILE E INDUSTRIA COMUNITARIA

(4) La VDC ha ripetuto che la cumarina cinese e quella prodotta dalla Rhône-Poulenc non possono essere considerate prodotti simili. In particolare è stato affermato che i prodotti cinesi e quelli comunitari erano ottenuti da diverse materie prime e con processi di produzione differenti e che pertanto il prodotto cinese era di qualità inferiore e non poteva essere utilizzato per tutte le applicazioni del prodotto comunitario.

A titolo provvisorio era stato tuttavia stabilito che i due prodotti sembravano quasi interamente intercambiabili e che le differenze qualitative non incidevano sulla definizione di prodotto simile. Le questioni inerenti al prodotto simile sono state esplicitamente trattate nei punti 11 e 12 del regolamento sul dazio provvisorio. Poiché la VDC ha riprodotto le argomentazioni presentate prima dell'imposizione del dazio provvisorio e non ha fornito nuovi elementi di prova, sono confermate le risultanze provvisorie.

(5) Non essendo state addotte nuove argomentazioni in merito al prodotto in esame, al prodotto simile e all'industria comunitaria, sono confermate le conclusioni di cui ai punti 9-13 del regolamento sul dazio provvisorio.

D. DUMPING

1. Valore normale

(6) Ai fini delle conclusioni provvisorie il valore normale è stato stabilito in base alla media dei prezzi franco fabbrica della cumarina venduta sul mercato degli Stati Uniti, che sono stati scelti come paese analogo.

(7) La VDC ha sostenuto che la Commissione non aveva esaurito tutte le possibilità di ottenere informazioni dall'India e che avrebbero dovuto essere utilizzate altre potenziali fonti di informazione. Il Consiglio rileva che i servizi della Commissione hanno interpellato le quattro società indiane che notoriamente producono cumarina. Dalle informazioni ricevute è tuttavia emerso che soltanto una società ha effettivamente prodotto cumarina nel periodo dell'inchiesta. Questa società, a richiesta dei servizi della Commissione, ha comunicato alcune informazioni generali, ma ha successivamente rifiutato di compilare il questionario. Inoltre, secondo quanto risultava dalle informazioni disponibili, i prezzi di vendita del produttore indiano sul mercato interno erano nettamente superiori a quelli della Rhône-Poulenc Inc., a causa dell'elevata protezione tariffaria vigente nel mercato indiano della cumarina. È stato stabilito che tale situazione persisterebbe anche se fosse applicato un adeguamento per la restituzione del dazio sulle materie prime utilizzate per la produzione di cumarina. Pertanto se fosse stata scelta l'India come paese analogo, secondo le informazioni disponibili sarebbe stato stabilito un valore normale superiore a quello ottenuto utilizzando gli Stati Uniti d'America. Sono pertanto confermate le conclusioni del punto 14 del regolamento sul dazio provvisorio.

(8) Per quanto riguarda la scelta del paese analogo, la VDC ha ripetuto che gli Stati Uniti d'America non erano un paese analogo adatto, a causa della posizione di monopolio di cui avrebbe fruito il produttore statunitense, che gli avrebbe permesso di imporre i prezzi; a sostegno della sua affermazione la VDC ha addotto l'aumento dei prezzi imposto dal produttore in questione nel novembre 1991.

Il Consiglio osserva che il produttore statunitense non si trova assolutamente in una situazione di monopolio, poiché, come risulta dal punto 15 del regolamento sul dazio provvisorio, nel periodo dell'inchiesta la Cina aveva una considerevole quota di mercato. Occorre inoltre precisare che nel corso del 1993 l'aumento del prezzo suddetto è stato completamente annullato dalla pressione esercitata nel mercato degli Stati Uniti dalle importazioni a basso prezzo dalla Repubblica popolare cinese.

(9) La VDC ha contestato la scelta degli Stati Uniti come paese analogo affermando, tra l'altro, che il paese di riferimento deve essere comparabile in termini di condizioni di produzione, metodi e standard. Il Consiglio osserva che le differenze relative ai processi di produzione tra la Rhône-Poulenc Inc. e i produttori cinesi sono già state esaminate ai fini delle conclusioni provvisorie. A questo proposito, come risulta dal punto 15, paragrafo 1 e 2 del regolamento sul dazio provvisorio. È stato concluso che non era giustificato alcun adeguamento.

Poiché non sono state presentate nuove argomentazioni a questo proposito, il Consiglio, conferma che la scelta degli Stati Uniti come paese analogo era opportuna e appropriata. Sono pertanto confermate le conclusioni del punto 15 del regolamento sul dazio provvisorio.

(10) La Tianjin No 1 Perfumery Factory ha sostenuto che, in seguito alle innovazioni introdotte nei processi produttivi, i suoi impianti avevano un rendimento superiore a quello delle altre società cinesi e della Rhône-Poulenc e che pertanto i suoi costi di produzione erano relativamente inferiori. Questa argomentazione non era sostenuta da alcun elemento di prova. Il Consiglio osserva tuttavia che, non avendo la Cina un sistema ad economia di mercato, i costi e i prezzi non sono determinati dalla libera azione delle forze di mercato, bensì dall'intervento dello Stato. Poiché la Tianjin No 1 Perfumery Factory è di proprietà dello Stato, che esercita un'influenza determinante sulla sua attività commerciale, non è possibile stabilire costi e prezzi attendibili per valutare il vantaggio comparato che il produttore in questione afferma di avere rispetto agli altri produttori cinesi di cumarina e alla Rhône-Poulenc. Di conseguenza, nel caso in esame non è possibile stabilire valori normali e dazi antidumping individuali.

(11) Ai fini delle risultanze definitive, il Consiglio conferma il valore normale unico per tutti i produttori cinesi stabilito in base ai prezzi di vendita sul mercato interno in un paese ad economia di mercato, nella fattispecie gli Stati Uniti, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2423/88, come risulta nei punti 16 e 17 del regolamento sul dazio provvisorio.

2. Prezzo all'esportazione

(12) Non sono state presentate nuove argomentazioni sulle risultanze relative alla determinazione dei prezzi all'esportazione esposte nel regolamento sul dazio provvisorio. Sono pertanto confermate le conclusioni dei punti 18 e 19.

3. Confronto

(13) La BEOA ha osservato che dal valore normale non sono stati detratti i costi di trasporto negli Stati Uniti d'America ai fini del confronto tra il valore normale e i prezzi all'esportazione, secondo il disposto dell'articolo 2, paragrafo 10 del regolamento (CEE) n. 2423/88 (in prosieguo: regolamento di base). Il Consiglio rileva che, ai fini di un equo confronto, il valore normale e i prezzi all'esportazione della Cina sono stati stabiliti a livello fob, rispettivamente alla frontiera degli USA e della Cina. Per quanto riguarda gli adeguamenti al valore normale calcolato per gli USA che sono stati chiesti dalla BEOA, per stabilire il valore normale al livello fob frontiera degli Stati Uniti i costi di trasporto avrebbero dovuto essere aggiunti al valore franco fabbrica e non dedotti. È stato tuttavia accertato che il costo del trasporto della cumarina tra gli impianti di produzione della Rhône-Poulenc Inc. e il porto di spedizione più vicino è inferiore allo 0,5 % del valore normale. In conformità dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera e) del regolamento di base, l'adeguamento è stato considerato irrilevante e quindi non è stato eseguito. A questo proposito sono confermate le conclusioni del punto 21 del regolamento sul dazio provvisorio.

(14) Per quanto riguarda la detrazione dal valore normale di un importo corrispondente alle differenze relative alle caratteristiche fisiche, il CEFIC ha sostenuto che tra la cumarina cinese e quella fabbricata dalla Rhône-Poulenc non esistevano differenze qualitative effettive. Secondo il CEFIC, le eventuali differenze si limitano alla percezione che del prodotto hanno alcuni utilizzatori, in particolare gli utilizzatori di cumarina per la preparazione di composti profumati, secondo i quali la cumarina della Rhône-Poulenc si presta meglio a tali applicazioni.

Nel corso dell'inchiesta la Commissione ha stabilito che il prodotto cinese non aveva una qualità stabile e doveva essere sistematicamente sottoposto a prove di controllo della qualità da parte degli acquirenti; inoltre in alcuni casi le partite spedite erano diverse dal campione accettato e quindi non adatte per l'applicazione per la quale erano state originariamente acquistate. Inoltre, come il CEFIC stesso ammette nelle sue osservazioni, quasi tutti i produttori di composti profumati manifestano una netta preferenza per il prodotto della Rhône-Poulenc; la cumarina cinese è quindi esclusa da diverse applicazioni nel settore specifico della produzione di profumi. Il Consiglio ritiene pertanto che i costi supplementari per il controllo della qualità e le partite respinte, nonché la gamma di utilizzazioni leggermente più limitata della cumarina cinese, giustifichino una detrazione per le differenze qualitative.

(15) Il CEFIC ha inoltre contestato il metodo impiegato dalla Commissione per stabilire l'adeguamento relativo alle differenze qualitative, descritto nel punto 22 del regolamento sul dazio provvisorio. Il CEFIC ha sostenuto tra l'altro che il calcolo della differenza esistente nel 1988 tra i prezzi di vendita della cumarina della Rhône-Poulenc SA e quelli della cumarina cinese era basato su un prezzo di vendita della Rhône-Poulenc SA con il quale si otteneva un margine di profitto sul giro di affari superiore al margine del 5 % utilizzato dai servizi della Commissione per calcolare la sottoquotazione nel periodo dell'inchiesta. Il CEFIC ha sostanzialmente affermato che il metodo della Commissione collegava il valore della differenza qualitativa al livello di profitto realizzato e ha quindi proposto che i prezzi di vendita della Rhône-Poulenc SA nel 1988 fossero adeguati con l'applicazione del margine di profitto del 5 % che era stato utilizzato per stabilire, relativamente al periodo dell'inchiesta, il livello di eliminazione del pregiudizio con il calcolo della sottoquotazione.

Il Consiglio precisa che non esiste alcun collegamento tra il metodo di calcolo della differenza qualitativa percepita dal consumatore e la determinazione del profitto necessario per ottenere il livello di eliminazione del pregiudizio. La differenza tra i prezzi di vendita nel 1988 sembrava rappresentare la differenza qualitativa percepita dagli operatori in un mercato della cumarina non ancora depresso dai bassi prezzi del prodotto cinese, in un periodo in cui la quota di mercato significativa degli esportatori cinesi, pari al 21,3 %, metteva in evidenza il fatto che il mercato era ancora relativamente competitivo. D'altra parte, gli utilizzatori e gli operatori acquistano la cumarina ad un livello di prezzo che corrisponde alla loro percezione della qualità del prodotto, indipendentemente dal costo di produzione del prodotto stesso, che comunque non è noto.

(16) Non essendo state presentate nuove argomentazioni sul confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, il Consiglio conferma le conclusioni esposte nei punti 20-22 del regolamento sul dazio provvisorio.

4. Margine di dumping

(17) È confermato il margine di dumping superiore al 50 % indicato nel punto 23 del regolamento sul dazio provvisorio.

E. PREGIUDIZIO

(18) È stato stabilito a titolo provvisorio che i prezzi della cumarina originaria della Repubblica popolare cinese sono stati costantemente inferiori ai prezzi della cumarina del produttore comunitario a partire dal 1990. Nel periodo dell'inchiesta il margine di sottoquotazione dei prezzi degli esportatori cinesi era pari al 28,7 % del prezzo della cumarina dell'industria comunitaria. La VDC ha sostenuto che la flessione dei prezzi delle importazioni di cumarina dalla Cina tra il 1990 e il periodo dell'inchiesta non poteva essere considerata come una sottoquotazione dei prezzi del produttore comunitario ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b) del regolamento di base, in quanto gli esportatori cinesi hanno semplicemente trasferito al consumatore il calo dei prezzi delle materie prime, in particolare dell'ortocresolo, che è utilizzato per la produzione di cumarina unicamente in Cina.

È stato osservato che i prezzi del prodotto cinese, che nel 1988 e nel 1989 erano praticamente allo stesso livello di quelli del prodotto comunitario, sono stati inferiori ai prezzi applicati dalla Rhône-Poulenc SA in tutto il periodo 1990-1994, indipendentemente dell'andamento dei prezzi delle materie prime. Per quanto riguarda in particolare l'ortocresolo, nel periodo in esame (1990-1994) i prezzi, pur essendo in diminuzione, erano sostanzialmente superiori a quelli applicati prima del 1990, quando non era stata riscontrata alcuna sottoquotazione. È stato quindi confermato che tra il 1990 e il periodo dell'inchiesta è stata riscontrata una significativa sottoquotazione dei prezzi, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b) del regolamento di base. Sono pertanto conformate le risultanze di cui al punto 29 del regolamento sul dazio provvisorio.

(19) Non sono state presentate nuove argomentazioni sul pregiudizio subito dall'industria comunitaria. Sono pertanto confermate le risultanze sul pregiudizio e la conclusione secondo la quale il produttore comunitario ha subito un pregiudizio grave ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento di base, come risulta nei punti 24-38 del regolamento sul dazio provvisorio, in considerazione, tra l'altro, della considerevole erosione delle quote di mercato e delle gravi perdite finanziarie subite dall'industria comunitaria nel periodo in esame.

F. CAUSA DEL PREGIUDIZIO

(20) Riguardo agli effetti delle importazioni oggetto di dumping, la VDC ha affermato che non esisteva alcun rapporto evidente tra le importazioni dalla Cina e il pregiudizio subito dal produttore comunitario. A sostegno di tale affermazione, la VDC ha rilevato che tra il 1991 e il 1992 le importazioni dalla Cina sono diminuite di 33 tonnellate, mentre nello stesso periodo le importazioni dagli Stati Uniti sono aumentate in misura corrispondente.

L'argomentazione non sembra tuttavia convincente. La VDC non ha infatti considerato che i due movimenti indicati sono fluttuazioni episodiche e limitate, in contrasto con il generale aumento delle importazioni dalla Cina nel periodo di riferimento quinquennale e con la stabilità delle importazioni dagli Stati Uniti. In termini assoluti, l'aumento di 132 tonnellate delle importazioni dalla Cina tra il 1990 e il periodo dell'inchiesta (1° aprile 1993 - 31 marzo 1994) e la sottoquotazione dei prezzi corrispondenti hanno incontestabilmente avuto effetti negativi sull'industria comunitaria. L'andamento delle importazioni dalla Cina deve essere valutato alla luce delle dimensioni del mercato comunitario, corrispondenti a qualche centinaia di tonnellate all'anno, nel quale inoltre l'industria comunitaria ha subito un calo delle vendite del 58,5 %. Sono pertanto confermate le risultanze di cui al punto 39 del regolamento sul dazio provvisorio.

(21) Riguardo all'effetto di altri fattori, la VDC ha affermato che la perdita della quota di mercato dell'industria comunitaria era dovuta principalmente alle importazioni da altri paesi terzi. A questo proposito, la VDC ha rilevato che le importazioni da altri paesi terzi sono passate da 38 tonnellate nel 1990 a 71 tonnellate nel periodo dell'inchiesta.

È stato osservato che soltanto le importazioni dalla Russia e dal Giappone, che erano state effettuate a bassi prezzi, comparabili a quelli delle importazioni dalla Cina, avrebbero potuto contribuire al pregiudizio subito dall'industria comunitaria. Tuttavia, in considerazione del volume limitato di tali importazioni, inferiore al 7 % di quello delle importazioni dalla Cina, si deve concludere che il brusco calo delle vendite e della quota di mercato dell'industria comunitaria è dovuto principalmente alle importazioni oggetto di dumping dalla Cina, realizzate in quantitativi considerevoli, la cui quota di mercato è aumentata del 32 % tra il 1990 e il periodo dell'inchiesta; a titolo di confronto, nello stesso periodo la quota di mercato delle importazioni dalla Russia è aumentata dell'1,8 % e quella delle importazioni dal Giappone del 3,7 %. Di conseguenza, il Consiglio ritiene che le importazioni a basso prezzo da altri paesi terzi possano aver contribuito al pregiudizio soltanto in misura marginale, essendo state realizzate in quantitativi nettamente inferiori a quelli delle importazioni dalla Cina. Sono pertanto confermate le conclusioni di cui al punto 43 del regolamento sul dazio provvisorio.

(22) Poiché non sono stati accertati ulteriori elementi relativi ad altre cause del pregiudizio e in mancanza di nuove argomentazioni, è stato considerato che le importazioni a basso prezzo di cumarina originaria della Repubblica popolare cinese, considerate isolatamente, hanno causato un grave pregiudizio all'industria comunitaria, in forma di costante erosione della quota di mercato e di depressione dei prezzi. Sono pertanto confermate le risultanze provvisorie sulla causa del pregiudizio esposte nei punti 40-42 e 44-46 del regolamento sul dazio provvisorio.

G. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

1. Interesse dell'industria comunitaria

(23) Secondo le osservazioni presentate dalla VDC, per valutare se le misure antidumping siano nell'interesse della Comunità occorre tener conto della situazione economica globale dell'industria comunitaria, il cui profitto consolidato è sensibilmente aumentato nella prima metà del 1995 rispetto allo stesso periodo del 1994.

Anche se effettivamente la situazione generale dell'industria comunitaria è migliorata dopo il periodo dell'inchiesta, non è stato dimostrato che sia migliorata la redditività della produzione di cumarina da parte della Rhône-Poulenc SA. Occorre inoltre precisare che, secondo la prassi tradizionalmente seguita dai servizi della Commissione, gli aspetti di un determinato caso sono esaminati unicamente rispetto al prodotto in questione, nella fattispecie alla cumarina. L'argomentazione della VDC non può quindi essere accettata.

(24) La VDC ha inoltre sostenuto che l'imposizione di un dazio antidumping inciderebbe sulle esportazioni comunitarie di ortocresolo in Cina, poiché l'80 % dell'ortocresolo utilizzato in Cina come materia prima per la produzione di cumarina è originario della Comunità. Questa affermazione non è stata documentata; occorre tuttavia rilevare che l'eventuale aumento delle esportazioni in Cina di ortocresolo fabbricato dai produttori comunitari potrebbe essere attribuito all'incremento delle esportazioni cinesi di cumarina nella Comunità, in seguito a pratiche commerciali sleali. È inoltre opportuno osservare che l'eventuale diminuzione delle esportazioni comunitarie di ortocresolo in Cina in seguito alla riduzione delle importazioni da questo paese sarebbe compensata dall'aumento della produzione comunitaria di fenolo per far fronte al previsto incremento della produzione di cumarina da parte dell'industria comunitaria.

2. Interesse degli utenti

(25) La VDC ed alcuni utilizzatori hanno inoltre sostenuto che il calo delle importazioni di cumarina dalla Cina in seguito all'imposizione di un dazio antidumping sarebbe causa di problemi per gli utilizzatori di cumarina cinese, che dovrebbero sostenere costi considerevoli per adeguare le proprie formule alla cumarina prodotta nella Comunità; gli importatori inoltre si troverebbero in difficoltà in quanto non potrebbero soddisfare la domanda del tipo di cumarina prodotta in Cina.

Il Consiglio osserva che né la VDC né gli utilizzatori hanno comunicato informazioni sull'incidenza dei costi della modifica delle formule sui costi di produzione dei composti profumati; va comunque rilevato che la cumarina cinese, se venisse imposto un dazio antidumping, sarebbe ancora disponibile sul mercato comunitario, ma ad un prezzo non determinato da pratiche di dumping pregiudizievoli. In tal caso gli utilizzatori non dovrebbero sostenere i costi della trasformazione dovuti al cambiamento di prodotto.

(26) La VDC ha espresso preoccupazione per il fatto che, a lungo termine, con l'imposizione di un dazio antidumping definitivo l'unico produttore comunitario di cumarina si troverebbe in una situazione di monopolio, tanto più che la società consociata del produttore negli Stati Uniti controllerebbe il mercato americano.

Si ricorda che il dazio antidumping non ha l'obiettivo di eliminare dal mercato comunitario le importazioni da un determinato paese terzo, bensì di eliminare le distorsioni degli scambi provocate dalle pratiche di dumping causa del pregiudizio e di ripristinare effettive condizioni di concorrenza. A questo proposito va osservato che il dazio è stato fissato ad un livello che non dovrebbe impedire alla cumarina cinese di rimanere competitiva sul mercato comunitario (cfr. punto 55 del regolamento sul dazio provvisorio).

È inoltre opportuno mettere in evidenza che nel periodo dell'inchiesta i produttori cinesi avevano una quota di mercato molto elevata e nettamente superiore a quella del produttore comunitario. Esiste quindi il rischio effettivo che, in assenza di misure, i produttori cinesi stessi conquistino una posizione di monopolio. La creazione di un monopolio di questo tipo sarebbe contraria anche agli interessi della Comunità. L'industria mondiale della cumarina è inoltre attualmente concentrata in due poli, rappresentati dal produttore comunitario con la consociata negli Stati Uniti e dalla produzione nella Repubblica popolare cinese; stanno tuttavia emergendo nuove regioni di produzione, come l'India. Appare quindi del tutto improbabile che il produttore comunitario si trovi in una situazione di monopolio in seguito all'imposizione di un dazio antidumping. Infine, riguardo all'asserita posizione dominante della Rhône-Poulenc Inc. sul mercato degli Stati Uniti, va rilevato che nel periodo dell'inchiesta gli esportatori della Repubblica popolare cinese avevano una quota considerevole del mercato americano. A questo proposito occorre inoltre ricordare che le esportazioni cinesi di cumarina negli Stati Uniti sono ora soggette a misure antidumping, che potrebbero provocare una deviazione delle esportazioni cinesi verso il mercato della Comunità.

(27) La BEOA ha nuovamente affermato che esiste una minaccia di abuso di posizione dominante da parte della Rhône-Poulenc SA rispetto alla sua politica di marketing, nell'ambito della quale sarebbe garantita la fornitura di un determinato quantitativo di cumarina unicamente agli utilizzatori che accettano di concludere un contratto di approvvigionamento quinquennale. Questa affermazione, che era già stata respinta nelle conclusioni provvisorie, non è stata ulteriormente documentata. Inoltre le autorità competenti non hanno ricevuto alcuna denuncia formale e, in base alle informazioni raccolte nel corso dell'inchiesta, è stato stabilito che la politica di marketing in questione non è mai stata applicata. Sono pertanto confermate le conclusioni di cui al punto 51 del regolamento sul dazio provvisorio.

3. Conclusioni

(28) Non sono state presentate nuove argomentazioni riguardo all'interesse della Comunità. Dopo aver esaminato tutte le argomentazioni presentate, il Consiglio ritiene che nel caso in esame non esistano motivi convincenti per non prendere misure antidumping. Si ritiene pertanto che sia nell'interesse della Comunità imporre un dazio antidumping, per i motivi esposti nei punti 47-54 del regolamento sul dazio provvisorio.

Tuttavia, in considerazione del fatto che l'industria mondiale della cumarina è attualmente concentrata in due poli, che praticamente si dividono tutto il mercato comunitario, appare opportuno sorvegliare l'andamento della situazione del mercato per il prodotto in questione dopo l'istituzione delle misure antidumping. Pertanto, qualora le condizioni del mercato suddetto lo giustifichino, la Commissione dovrebbe avviare un esame del presente regolamento.

H. DAZIO

(29) La BEOA ha sostenuto che la Commissione ha commesso un errore metodologico nel calcolo del margine di sottoquotazione per le transazioni effettuate direttamente tra l'esportatore cinese e gli utilizzatori nella Comunità, poiché al prezzo all'importazione CIF non è stato aggiunto un margine per il distributore. La BEOA ha affermato che in tal modo per le vendite in questione non è stata eliminata la differenza tra lo stadio commerciale, poiché il livello di eliminazione del pregiudizio stabilito per la Rhône-Poulenc SA comprendeva le spese generali, amministrative e di vendita e i profitti dei distributori, mentre per gli utilizzatori che acquistavano direttamente dagli esportatori cinesi non era stato tenuto conto di un margine corrispondente. A questo proposito va osservato che la Commissione ha stabilito il livello di eliminazione del pregiudizio tenendo conto di tutti i costi e dei profitti dei distributori della Rhône-Poulenc SA che hanno venduto direttamente agli utilizzatori. Ai prezzi all'importazione CIF nei confronti degli utilizzatori non deve quindi essere aggiunto alcun margine, poiché le transazioni si sono svolte allo stesso stadio commerciale. È stato inoltre stabilito che per tutti i distributori e importatori i prezzi medi all'importazione CIF rientrano in un ambito ristretto e in media sono sensibilmente inferiori a quelli accertati per gli utilizzatori. In particolare la differenza di prezzo corrisponde all'aumento applicato dagli importatori/distributori per la rivendita agli utilizzatori.

Questa situazione dimostra chiaramente che i produttori/esportatori della Repubblica popolare cinese differenziano i prezzi di vendita secondo lo stadio commerciale del cliente. Il Consiglio considera pertanto che il confronto è stato fatto allo stesso stadio commerciale e che l'aggiunta di un margine al prezzo all'importazione CIF per gli utilizzatori costituirebbe una duplice valutazione. La richiesta di adeguamento per tener conto della differenza relativa allo stadio commerciale è quindi respinta. È confermata la determinazione della sottoquotazione esposta nei punti 54-55 del regolamento sul dazio provvisorio.

(30) Le misure provvisorie erano costituite da un dazio antidumping in forma di importo specifico per tonnellata. L'importo del dazio era pari al livello di eliminazione del pregiudizio, che era inferiore al margine di dumping ed è stato stabilito con il metodo esposto nei punti 56-57 del regolamento sul dazio provvisorio. Poiché non sono state presentate nuove argomentazioni per contestare il metodo impiegato, sono confermate le risultanze pertinenti di cui ai punti 23 e 55. L'importo del dazio definitivo è quindi uguale a quello del dazio provvisorio.

I. RISCOSSIONE DEL DAZIO PROVVISORIO

(31) In considerazione del margine di dumping accertato e del pregiudizio causato all'industria comunitaria, si ritiene necessario che gli importi delle garanzie costituite a titolo di dazio antidumping provvisorio vengano definitivamente riscossi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cumarina di cui al codice NC ex 2932 21 00 (codice Taric: 2932 21 00 * 10) originaria della Repubblica popolare cinese.

2. L'importo del dazio applicabile è pari a 3 479 ECU per tonnellata.

3. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi delle garanzie costituite a titolo di dazio antidumping provvisorio ai sensi del regolamento (CE) n. 2352/95 sono definitivamente riscossi per intero.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 marzo 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

S. AGNELLI

(1) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1251/95 (GU n. L 122 del 2. 6. 1995, pag. 1).

(2) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 522/94 (GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 10).

(3) GU n. L 239 del 7. 10. 1995, pag. 4.

(4) GU n. L 28 del 6. 2. 1996, pag. 1.