31996R0588

Regolamento (CE) n. 588/96 della Commissione, del 2 aprile 1996, recante deroga al regolamento (CE) n. 1372/95 per quanto riguarda la data del rilascio dei titoli di esportazione nel settore del pollame nel corso della settimana dall' 8 al 14 aprile 1996

Gazzetta ufficiale n. L 084 del 03/04/1996 pag. 0021 - 0021


REGOLAMENTO (CE) N. 588/96 DELLA COMMISSIONE del 2 aprile 1996 recante deroga al regolamento (CE) n. 1372/95 per quanto riguarda la data del rilascio dei titoli di esportazione nel settore del pollame nel corso della settimana dall'8 al 14 aprile 1996

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2 e l'articolo 8, paragrafo 12,

considerando che il regolamento (CE) n. 1372/95 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 180/96 (4), ha stabilito le modalità di applicazione del regime dei titoli di esportazione nel settore del pollame;

considerando che il regolamento (CE) n. 1372/95 prevede il rilascio dei titoli di esportazione per i prodotti del settore del pollame il lunedì successivo alla settimana di presentazione delle domande di titolo, purché nel frattempo non siano state adottate dalla Commissione misure particolari; che nel corso della settimana dal 1° al 7 aprile 1996 vi saranno problemi di carattere amministrativo che rendono necessario rinviare a mercoledì 10 aprile 1996 il termine per il rilascio dei titoli chiesti nel corso di tale settimana;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1372/95, i titoli ivi contemplati chiesti nel corso della settimana dal 1° al 7 aprile 1996, sono rilasciati mercoledì 10 aprile 1996, purché nel frattempo la Commissione non abbia adottato alcuna delle misure particolari previste all'articolo 3, paragrafo 4 dello stesso regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.

(2) GU n. L 305 del 19. 12. 1995, pag. 49.

(3) GU n. L 133 del 17. 6. 1995, pag. 26.

(4) GU n. L 25 dell'1. 2. 1996, pag. 27.