31996R0586

Regolamento (CE) n. 586/96 della Commissione, del 1ºaprile 1996, che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune

Gazzetta ufficiale n. L 084 del 03/04/1996 pag. 0018 - 0018


REGOLAMENTO (CE) N. 586/96 DELLA COMMISSIONE del 1° aprile 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) 344/96 (2), in particolare l'articolo 9,

considerando che per assicurare l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata è necessario chiarire i termini «pullover» e «gilè» che figurano nella nota 3b) del capitolo 61 della nomenclatura combinata; che è necessario a tal fine completare la nota complementare 1 del capitolo 61 della nomenclatura combinata; che l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 deve essere modificato di conseguenza;

considerando che la sezione «nomenclatura tariffaria e statistica» del comitato del codice doganale non ha formulato pareri nel termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il secondo comma della nota complementare 1 del capitolo 61 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è sostituito dal seguente:

«A tal fine:

- la stoffa utilizzata può essere greggia, imbianchita, tinta, in filati di diversi colori o stampata,

- é considerato come componente di un «insieme» il pullover o il gilè che presenta bordi a coste che non sono presenti nel componente destinato a coprire la parte inferiore del corpo, a condizione che detti bordi a coste non siano aggiunti ma siano ottenuti direttamente nel corso dell'operazione di lavorazione a maglia.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° aprile 1996.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

(1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 49 del 28. 2. 1996, pag. 1.