Regolamento (CE) n. 586/96 della Commissione, del 1ºaprile 1996, che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune
Gazzetta ufficiale n. L 084 del 03/04/1996 pag. 0018 - 0018
REGOLAMENTO (CE) N. 586/96 DELLA COMMISSIONE del 1° aprile 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) 344/96 (2), in particolare l'articolo 9, considerando che per assicurare l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata è necessario chiarire i termini «pullover» e «gilè» che figurano nella nota 3b) del capitolo 61 della nomenclatura combinata; che è necessario a tal fine completare la nota complementare 1 del capitolo 61 della nomenclatura combinata; che l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 deve essere modificato di conseguenza; considerando che la sezione «nomenclatura tariffaria e statistica» del comitato del codice doganale non ha formulato pareri nel termine stabilito dal suo presidente, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il secondo comma della nota complementare 1 del capitolo 61 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è sostituito dal seguente: «A tal fine: - la stoffa utilizzata può essere greggia, imbianchita, tinta, in filati di diversi colori o stampata, - é considerato come componente di un «insieme» il pullover o il gilè che presenta bordi a coste che non sono presenti nel componente destinato a coprire la parte inferiore del corpo, a condizione che detti bordi a coste non siano aggiunti ma siano ottenuti direttamente nel corso dell'operazione di lavorazione a maglia.» Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1° aprile 1996. Per la Commissione Mario MONTI Membro della Commissione (1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 49 del 28. 2. 1996, pag. 1.