31996R0414

Regolamento (CE) n. 414/96 del Consiglio, del 4 marzo 1996, che istituisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca esercitate nelle acque del mar Baltico, dei Belt e dell'Øresund

Gazzetta ufficiale n. L 059 del 08/03/1996 pag. 0001 - 0002


REGOLAMENTO (CE) N. 414/96 DEL CONSIGLIO del 4 marzo 1996 che istituisce talune misure di controllo applicabili alle attività di pesca esercitate nelle acque del mar Baltico, dei Belt e dell'Øresund

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (4) si applica a tutte le attività di pesca e a tutte le attività connesse, esercitate sul territorio e nelle acque marittime sotto la sovranità o la giurisdizione degli Stati membri, ivi comprese le attività dei pescherecci comunitari che operano nelle acque dei paesi terzi o in alto mare, fatte salve le disposizioni contenute negli accordi di pesca conclusi dalla Comunità con paesi terzi o nelle convenzioni internazionali di cui la Comunità è parte;

considerando che, in forza della decisione 83/414/CEE del Consiglio (5), la Comunità è parte contraente della convenzione sulla pesca e sulla conservazione delle risorse biologiche nel mar Baltico e nei Belt, in appresso denominata «convenzione Baltica»;

considerando che la commissione internazionale del mar Baltico, in appresso denominata «Commissione Baltica», istituita dalla convenzione Baltica adotta le norme applicabili alle operazioni di pesca effettuate nel mar Baltico;

considerando che la Commissione Baltica ha adottato, nel corso della ventesima sessione svoltasi a Gdynia dal 12 al 16 settembre 1994, un certo numero di raccomandazioni relative alle misure di controllo applicabili nel mar Baltico;

considerando che, ai sensi dell'articolo XI, paragrafo 1 della convenzione Baltica, la Comunità è tenuta a trasporre tali raccomandazioni nella legislazione comunitaria, fatte salve le obiezioni presentate secondo la procedura prevista dall'articolo di cui sopra; che non vi sono obiezioni da sollevare;

considerando che è pertanto necessario stabilire alcune misure di controllo in base alle raccomandazioni formulate dalla Commissione Baltica, che si aggiungono alle misure di controllo stabilite dal regolamento (CEE) n. 2847/93,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Campo di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce alcune misure di controllo relative alla cattura e allo sbarco di risorse ittiche che si trovano nelle acque del mar Baltico, dei Belt e dell'Øresund, delimitate ad ovest da una linea che congiunge capo Hasenøre a punta Gniben, Korshage a Spodsbjerg e capo Gilbjerg a Kullen. Esso non si applica alle acque comprese entro le linee di base.

2. Il presente regolamento si applica:

- ai pescherecci comunitari che esercitano la loro attività nella zona geografica descritta al paragrafo 1,

- a tutti i pescherecci battenti bandiera di un paese terzo che esercitano la loro attività nelle acque marittime di questa zona soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri.

Articolo 2

Navi che praticano la pesca del merluzzo

1. Gli Stati membri comunicano annualmente alla Commissione, non più tardi di un mese prima dell'inizio delle operazioni di pesca, l'elenco di tutti i pescherecci comunitari che battono la loro bandiera o che sono immatricolati nei loro porti e la cui attività principale o accessoria consiste nella pesca de merluzzo nella zona descritta all'articolo 1, paragrafo 1 e comunicano inoltre immediatamente tutte le modifiche apportate a tale elenco nel corso dell'anno.

2. Nell'elenco in questione figurano, in particolare, i numeri interni delle navi di cui al paragrafo 1, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 109/94 della Commissione, del 19 gennaio 1994, relativo allo schedario comunitario delle navi da pesca (6).

3. Tale elenco, nonché tutte le relative modifiche che intervengono nel corso dell'anno, è fornito per via informatica e, di preferenza, per posta elettronica.

4. La Commissione trasmette annualmente alla Commissione baltica le informazioni di cui al paragrafo 1 entro i quindici giorni successivi al ricevimento delle comunicazioni degli Stati membri.

Articolo 3

Sono autorizzati a partecipare alle attività di pesca del merluzzo nella zona descritta all'articolo 1, paragrafo 1 unicamente i pescherecci che figurano nell'elenco di cui all'articolo 2.

Articolo 4

Dichiarazioni di sbarco

Le autorità competenti degli Stati membri notificano alle parti contraenti interessate della convenzione Baltica, almeno una volta al mese e per ogni peschereccio, gli sbarchi dei pescherecci battenti bandiera o immatricolati in un paese che è parte contraente della convenzione Baltica distinti per zona di pesca, zona di gestione e specie gestite dalla Commissione Baltica. Copia delle informazioni notificate è trasmessa alla Commissione.

Articolo 5

Entro la fine di ogni mese e riguardo alle catture effettuate nel mese precedente dai pescherecci comunitari, nonché per le catture sbarcate nella Comunità dai pescherecci di cui all'articolo 4, la Commissione comunica alla Commissione Baltica i dati aggregati ricevuti a norma dell'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2847/93 e i dati di cui all'articolo 4.

Articolo 6

Trasbordo del merluzzo

1. Alle navi è fatto divieto di trasbordare o ricevere quantitativi di merluzzo catturati nella zona descritta all'articolo 1, paragrafo 1.

2. Le autorità competenti di uno Stato membro possono tuttavia autorizzare trasbordi nei propri porti o nelle proprie acque interne.

3. A tal fine, il capitano di un peschereccio che intenda effettuare trasbordi chiede l'autorizzazione alle autorità competenti del luogo di trasbordo con almeno 24 ore di anticipo.

Articolo 7

Divieto di sbarco

1. Nei casi in cui la Commissione Baltica notifica alla Commissione l'esaurimento di un contingente attribuito ad un'altra parte contraente della convenzione Baltica, è vietato, a decorrere dalla data stabilita da tale parte contraente, ogni sbarco o trasbordo delle catture di uno stock o gruppo di stock soggetto a tale contingente da parte delle navi che battono la bandiera della parte contraente alla quale il contingente è stato attribuito.

2. La Commissione trasmette immediatamente agli Stati membri copia di tale notifica.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 4 marzo 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. BARATTA

(1) GU n. C 313 del 24. 11. 1995, pag. 24.

(2) Parere espresso il 16 febbraio 1996 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU n. C 39 del 12. 2. 1996, pag. 92.

(4) GU n. L 261 del 20. 10. 1993, pag. 1.

(5) GU n. L 237 del 26. 8. 1983, pag. 4.

(6) GU n. L 19 del 22. 1. 1994, pag. 5.