31996R0345

Regolamento (CE) n. 345/96 della Commissione, del 27 febbraio 1996, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1808/95 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari Comunitàri consolidati al GATT per taluni prodotti agricoli, industriali e della pesca e che definisce le modalità di rettifica e di adattamento dei suddetti contingenti

Gazzetta ufficiale n. L 049 del 28/02/1996 pag. 0003 - 0004


REGOLAMENTO (CE) N. 345/96 DELLA COMMISSIONE del 27 febbraio 1996 che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1808/95 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT per taluni prodotti agricoli, industriali e della pesca e che definisce le modalità di rettifica e di adattamento dei suddetti contingenti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1808/95 del Consiglio, del 24 luglio 1995, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari consolidati al GATT per taluni prodotti agricoli, industriali e della pesca e che definisce le modalità di rettifica e di adattamento dei suddetti contingenti (1), in particolare gli articoli 9 e 10,

considerando che con il regolamento (CE) n. 1808/95 sono stati aperti contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli, industriali e della pesca, nel quadro del GATT;

considerando che in seguito all'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, la Comunità ha condotto negoziati in virtù dell'articolo XXIV, paragrafo 6 dell'accordo generale sulle tariffe doganali e il commercio (GATT); che con il regolamento (CE) n. 3093/95 del Consiglio (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, la Comunità si è impegnata ad aprire contingenti tariffari comunitari a dazio ridotto o nullo per taluni prodotti della pesca o a modificare il volume contingentale del legno compensato, a decorrere dal 1° gennaio 1996; che è pertanto opportuno modificare l'allegato I del regolamento (CE) n. 1808/95 per aggiungervi i prodotti che figurano in allegato e sostituire il volume contingentale del contingente tariffario del numero d'ordine 09.0013 con quello figurante nell'allegato del presente regolamento;

considerando che è opportuno garantire l'accesso a parità di condizioni e ininterrotto di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti e l'applicazione, senza interruzione, dei tassi previsti per tale contingente a tutte le importazioni del prodotto in questione in tutti gli Stati membri, fino ad esaurimento dei contingenti;

considerando che è compito della Comunità decidere l'apertura di contingenti tariffari, in esecuzione dei suoi obblighi internazionali; che peraltro nulla osta a che, al fine di garantire un'efficiente gestione comune di detti contingenti, gli Stati membri siano autorizzati ad imputare ai volumi contingentali le quantità necessarie che corrispondono alle importazioni effettive; che tuttavia tale modalità di gestione richiede una stretta cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione la quale deve poter seguire, in particolare, il grado di esaurimento dei volumi contingentali e informarne gli Stati membri;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1808/95 sono aggiunti i contingenti tariffari che figurano nell'allegato del presente regolamento sotto i numeri d'ordine 09.0045, 09.0046, 09.0047 e 09.0048.

2. Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1808/95, il contingente tariffario del numero d'ordine 09.0013, è sostituito dal contingente tariffario figurante nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 1996.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

(1) GU n. L 176 del 27. 7. 1995, pag. 1.

(2) GU n. L 334 del 30. 12. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>