31996R0306

Regolamento (CE) n. 306/96 della Commissione, del 20 febbraio 1996, recante modalità di applicazione della decisione 95/582/CE del Consiglio per la gestione di un contingente di 1 177 tonnellate di alimenti per pesci, di cui al codice NC 2309 90 31, originari della Norvegia

Gazzetta ufficiale n. L 043 del 21/02/1996 pag. 0001 - 0002


REGOLAMENTO (CE) N. 306/96 DELLA COMMISSIONE del 20 febbraio 1996 recante modalità di applicazione della decisione 95/582/CE del Consiglio per la gestione di un contingente di 1 177 tonnellate di alimenti per pesci, di cui al codice NC 2309 90 31, originari della Norvegia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 95/582/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1995, relativa alla conclusione degli accordi sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia e la Confederazione elvetica, dall'altra, relativi a taluni prodotti agricoli (1), in particolare l'articolo 2,

considerando che, a seguito dell'accordo concluso tra la Comunità e la Norvegia, è necessario garantire l'accesso di tutti gli importatori della Comunità, a partire dal 1° gennaio 1995, al contingente tariffario annuo di 1 177 tonnellate di alimenti per pesci, originari della Norvegia, previsto nell'allegato II dell'accordo bilaterale con tale paese, nonché prevedere l'applicazione di un dazio doganale pari a zero per tonnellata fino ad esaurimento del contingente;

considerando che questo metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve essere in grado di seguire il graduale esaurimento del contingente tariffario e di informarne gli Stati membri;

considerando che è opportuno disporre che i titoli all'importazione dei suddetti prodotti, nell'ambito del contingente previsto, siano rilasciati dopo un periodo di riflessione, previa eventuale fissazione di una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti;

considerando che occorre in particolare accertarsi dell'origine dei prodotti, subordinando il rilascio dei titoli di importazione alla presentazione di prove di origine rilasciate o redatte in Norvegia;

considerando che è opportuno indicare i dati che devono figurare nelle domande e nei titoli, in deroga agli articoli 8 e 21 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2137/95 (3);

considerando che, ai fini di una gestione efficace del regime, è opportuno disporre che la cauzione relativa ai titoli di importazione sia pari a 25 ECU/t, in deroga all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 285/96 (5);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prodotti di cui al codice NC 2309 90 31, originari della Norvegia, che beneficiano di un contingente tariffario annuo, a dazio doganale zero, per un quantitativo di 1 177 tonnellate, in virtù del regime previsto dall'accordo bilaterale concluso tra la Comunità e la Norvegia, possono essere importati nella Comunità in conformità del presente regolamento.

Articolo 2

La domanda di titolo d'importazione è ricevibile solo se corredata dell'originale del documento comprovante l'origine dei prodotti considerati, ossia del certificato Eur.1 o di una dichiarazione sulla fattura, rilasciato o redatto in Norvegia conformemente all'allegato IV dell'accordo bilaterale succitato.

Articolo 3

1. Le domande di titolo d'importazione vengono presentate alle competenti autorità degli Stati membri entro le ore 13 (ora di Bruxelles) del primo giorno lavorativo della settimana. Le domande di titolo riguardano un quantitativo non inferiore a 5 tonnellate in peso del prodotto e non superiore a 200 tonnellate.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le domande di titolo d'importazione per telex o telefax, entro le ore 18 (ora di Bruxelles) del giorno in cui sono state presentate.

3. Entro il venerdì successivo alla data di presentazione delle domande di titolo, la Commissione comunica per telex e per telefax agli Stati membri in che misura viene dato seguito alle stesse.

4. Gli Stati membri rilasciano i titoli d'importazione non appena ricevono la comunicazione della Commissione. In deroga all'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88, il periodo di validità del titolo si calcola a partire dal giorno dell'effettivo rilascio.

5. In deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88, il quantitativo immesso in libera pratica non può superare quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. A tal fine, nella casella 19 del titolo viene iscritta la cifra «0».

Articolo 4

Per i prodotti da importare con il beneficio del dazio nullo, previsto all'articolo 1 del presente regolamento, la domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso recano:

a) nella casella 8, l'indicazione «Norvegia»;

il titolo obbliga ad importare da detto paese;

b) nella casella 24, una delle seguenti diciture:

- Derecho de aduana cero [artículo 1 del Reglamento (CE) n° 306/96]

- Toldsatsen 0 ECU/t (artikel 1 i forordning (EF) nr. 306/96)

- Zollfrei (Artikel 1 der Verordnung (EG) Nr. 306/96)

- Ôåëùíåéáêüò äáóìüò «ìçäÝí» [Üñèñï 1 ôïõ êáíïíéóìïý (ÅÊ) áñéè. 306/96]

- Zero duty (Article 1 of Regulation (EC) No 306/96)

- Droit de douane «zéro» [article 1er du règlement (CE) n° 306/96]

- Dazio doganale «0» [articolo 1 del regolamento (CE) n. 306/96]

- Nuldouanerechten (artikel 1 van Verordening (EG) nr. 306/96)

- Direito aduaneiro zero [artigo 1º do Regulamento (CE) nº 306/96]

- Arvotulli 0 ecu/t [asetus (EY) N:o 306/96, 1 artiklan]

- Tullsatsen 0 ecu/t (artikel 1 i förordning (EG) nr 306/96).

Articolo 5

In deroga all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1162/95, la cauzione relativa ai titoli d'importazione previsti dal presente regolamento è pari a 25 ECU/t.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 327 del 30. 12. 1995, pag. 17.

(2) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

(3) GU n. L 214 dell'8. 9. 1995, pag. 21.

(4) GU n. L 117 del 24. 5. 1995, pag. 2.

(5) GU n. L 37 del 15. 2. 1996, pag. 18.