Regolamento (CE) n. 285/96 della Commissione, del 14 febbraio 1996, che modifica il regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari di applicazione del regime di titoli di importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso
Gazzetta ufficiale n. L 037 del 15/02/1996 pag. 0018 - 0018
REGOLAMENTO (CE) N. 285/96 DELLA COMMISSIONE del 14 febbraio 1996 che modifica il regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari di applicazione del regime di titoli di importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1863/95 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 1 e l'articolo 17, paragrafo 1, considerando che il regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2917/95 (4), ha stabilito le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso; considerando che il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 95/96 (6), stabilisce, ai fini dell'applicazione dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1766/92, le misure da adottare in caso di turbative o di rischio di turbative del mercato comunitario, in particolare le condizioni alle quali si procede all'applicazione di tasse all'esportazione; considerando che la natura non commerciale delle azioni relative ad aiuti alimentari comunitari e nazionali, previsti nell'ambito quadro di convenzioni internazionali o di altri programmi complementari, nonché di altre azioni comunitarie di fornitura gratuita, induce ad escludere le esportazioni effettuate a tale scopo dal campo di applicazione della tassa all'esportazione applicabile alle esportazioni commerciali in caso di turbative nel settore dei cereali; che a tal fine è opportuno adattare il disposto dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1162/95, estendendone l'applicazione ai cereali e ai prodotti a base di cereali; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il testo dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1162/95 è sostituito dal seguente: « Articolo 5 Ai fini dell'applicazione dell'articolo 15, secondo comma del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione (*) e dell'articolo 17, paragrafo 10 del regolamento (CEE) n. 1418/76, nella casella 22 del titolo di esportazione è riportata ad una delle seguenti diciture: - Gravamen a la exportación no aplicable - Eksportafgift ikke anvendelig - Ausfuhrabgabe nicht anwendbar - Ìç åöáñìïæüìåíïò öüñïò êáôÜ ôçí åîáãùãÞ - Export tax not applicable - Taxe à l'exportation non applicable - Tassa all'esportazione non applicabile - Uitvoerbelasting niet van toepassing - Taxa de exportação não aplicável - Vientimaksua ei sovelleta - Exportavgift icke tillämplig. (*) GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7. » Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a partire dal 1° luglio 1995. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 1996. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21. (2) GU n. L 179 del 29. 7. 1995, pag. 1. (3) GU n. L 117 del 24. 5. 1995, pag. 2. (4) GU n. L 305 del 19. 12. 1995, pag. 53. (5) GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7. (6) GU n. L 18 del 24. 1. 1996, pag. 10.