Regolamento (CE) n. 268/96 della Commissione, del 13 febbraio 1996, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 121/94 e (CE) n. 1606/94, relativi all' importazione di taluni prodotti del settore cerealicolo in provenienza dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica di Ungheria, dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Bulgaria e dalla Repubblica di Romania
Gazzetta ufficiale n. L 036 del 14/02/1996 pag. 0006 - 0009
REGOLAMENTO (CE) N. 268/96 DELLA COMMISSIONE del 13 febbraio 1996 recante modifica dei regolamenti (CE) n. 121/94 e (CE) n. 1606/94, relativi all'importazione di taluni prodotti del settore cerealicolo in provenienza dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica di Ungheria, dalla Repubblica ceca, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Bulgaria e dalla Repubblica di Romania LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dagli accordi europei al fine di tener conto dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (1), in particolare l'articolo 8, considerando che il regolamento (CE) n. 121/94 della Commissione, del 25 gennaio 1994, relativo all'esonero dal prelievo all'importazione per alcuni prodotti del settore cerealicolo, previsto dagli accordi tra la Comunità europea e la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2416/95 (3), fissa in particolare i quantitativi originari della Repubblica ceca, della Repubblica slovacca e della Repubblica di Ungheria che possono beneficiare di un accesso preferenziale in virtù degli accordi europei conclusi con questi paesi; considerando che il regolamento (CE) n. 1606/94 della Commissione, del 1° luglio 1994, che modifica il regolamento (CE) n. 335/94, relativo all'esonero dal prelievo all'importazione per alcuni prodotti del settore cerealicolo, previsto dagli accordi tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria e la Romania (4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2252/95 (5), fissa in particolare i quantitativi di frumento duro originari della Bulgaria e della Romania che possono beneficiare di un accesso preferenziale in virtù degli accordi europei conclusi con questi paesi; considerando che, a seguito delle modifiche apportate dal regolamento (CE) n. 3066/95, è necessario adeguare i regolamenti (CE) n. 121/94 e (CE) n. 1606/94; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 121/94 è modificato nel seguente modo: 1) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente: « Articolo 1 I prodotti elencati nell'allegato del presente regolamento, originari delle repubbliche in questione, beneficiano dell'esonero parziale dal dazio all'importazione, entro i limiti quantitativi e secondo le aliquote di riduzione indicati nel medesimo allegato. All'atto dell'immissione in libera pratica sul mercato interno della Comunità, i prodotti devono essere scortati dall'originale del certificato EUR.1 rilasciato dalle competenti autorità del paese esportatore. » 2) L'allegato è sostituito dall'allegato I del presente regolamento. 3) L'ultimo comma dell'articolo 5 è sostituito dal testo seguente: « Il titolo d'importazione reca inoltre, nella casella 24, una delle seguenti diciture, a seconda dell'aliquota di dazio applicabile: - Derecho aplicable del 20 % - Told: 20 % - Anwendbarer Zollsatz 20 % - EöáñìïóôÝïò äáóìüò 20 % - Applicable duty 20 % - Droit applicable de 20 % - Dazio applicabile 20 % - Ôoe te passen heffing 20 % - Direito aplicável de 20 % - Sovellettava tulli 20 prosenttia - Tull: 20 %. Tuttavia, per il miglio di cui al codice NC 1008 20 00 importato dall'Ungheria, il titolo d'importazione reca la dicitura "65 ECU/t" e, per la scagliola di cui al codice NC 1008 30 00 importata dall'Ungheria, il titolo d'importazione reca la dicitura "esenzione dal dazio". » Articolo 2 Il regolamento (CE) n. 1606/94 è modificato nel seguente modo: 1) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente: « Articolo 1 I prodotti elencati nell'allegato del presente regolamento, originari della Repubblica di Bulgaria e della Repubblica di Romania, beneficiano dell'esonero parziale dal prelievo all'importazione, entro i limiti quantitativi e secondo le aliquote di riduzione indicati nel medesimo allegato. All'atto dell'immissione in libera pratica sul mercato interno della Comunità, i prodotti devono essere scortati dall'originale del certificato EUR.1 rilasciato dalle competenti autorità del paese esportatore. » 2) L'allegato è sostituito dall'allegato II del presente regolamento. 3) L'ultimo comma dell'articolo 5 è sostituito dal testo seguente: « Il titolo d'importazione reca inoltre, nella casella 24, una delle seguenti diciture, a seconda dell'aliquota di dazio applicabile: - Derecho aplicable del 20 % - Told: 20 % - Anwendbarer Zollsatz 20 % - EöáñìïóôÝïò äáóìüò 20 % - Applicable duty 20 % - Droit applicable de 20 % - Dazio applicabile 20 % - Toe te passen heffing 20 % - Direito aplicável de 20 % - Sovellettava tulli 20 prosenttia - Tull: 20 %. » Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1996. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 1996. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 328 del 30. 12. 1995, pag. 31. (2) GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 3. (3) GU n. L 248 del 14. 10. 1995, pag. 28. (4) GU n. L 168 del 2. 7. 1994, pag. 13. (5) GU n. L 230 del 27. 9. 1995, pag. 12. ALLEGATO I « ALLEGATO I. Prodotti originari della Repubblica di Ungheria >SPAZIO PER TABELLA> II. Prodotti originari della Repubblica ceca >SPAZIO PER TABELLA> III. Prodotti originari della Repubblica slovacca >SPAZIO PER TABELLA> IV. Prodotti originari della Repubblica di Polonia >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO II « ALLEGATO I. Prodotti originari della Repubblica di Bulgaria >SPAZIO PER TABELLA> II. Prodotti originari della Repubblica di Romania >SPAZIO PER TABELLA>