31996R0230

Regolamento (CE) n. 230/96 della Commissione, del 7 febbraio 1996, relativo alla proroga della validità delle licenze d'importazione rilasciate all'assegnazione dei contingenti quantitativi applicabili nel 1996 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese

Gazzetta ufficiale n. L 030 del 08/02/1996 pag. 0032 - 0032


REGOLAMENTO (CE) N. 230/96 DELLA COMMISSIONE del 7 febbraio 1996 relativo alla proroga della validità delle licenze d'importazione rilasciate all'assegnazione dei contingenti quantitativi applicabili nel 1996 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo all'instaurazione di una procedura comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi (1), modificato dal regolamento (CE) n. 138/96 (2), in particolare l'articolo 17, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CE) n. 1732/95 della Commissione (3) ha determinato le modalità di gestione dei contingenti quantitativi applicabili nel 1996 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese; che a norma dell'articolo 7 di tale regolamento la durata di validità delle licenze d'importazione relative a tali contingenti in linea di massima è di 9 mesi a decorrere dal 1° gennaio 1996, pur essendo possibile una proroga a determinate condizioni;

considerando che il regolamento (CE) n. 2319/95 della Commissione (4) ha determinato i quantitativi assegnati agli importatori a titolo di detti contingenti;

considerando che il regolamento (CE) n. 138/96, ha modificato l'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 520/94 per consentire che i quantitativi non utilizzati nel corso di un periodo contingentale siano ridistribuiti nel periodo contingentale seguente; che pertanto l'obiettivo di garantire l'utilizzazione ottimale dei contingenti d'ora in poi è compatibile con una durata di validità delle licenze d'importazione uguale all'intero periodo contingentale;

considerando che, viste le caratteristiche degli scambi commerciali relativi ai prodotti contingentali, appare opportuno prorogare fino al 31 dicembre 1996 la durata di validità delle licenze rilasciate ai sensi del regolamento (CE) n. 2319/95;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i contingenti istituito dall'articolo 22 del regolamento (CE) n. 520/94,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La durata della validità delle licenze d'importazione rilasciate dalle autorità competenti degli Stati membri ai sensi del regolamento (CE) n. 2319/95 è prorogata fino al 31 dicembre 1996.

Su richiesta di qualsiasi importatore, l'autorità competente che ha rilasciato la licenza indica sulla stessa l'ultimo giorno di validità così modificato. Questa indicazione è effettuata gratuitamente e autenticata dalle autorità competenti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 1996.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente

(1) GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 1.

(2) GU n. L 21 del 27. 1. 1996, pag. 6.

(3) GU n. L 165 del 15. 7. 1995, pag. 6.

(4) GU n. L 234 del 3. 10. 1995, pag. 16.