31996R0229

Regolamento (CE) n. 229/96 della Commissione, del 7 febbraio 1996, che modifica il regolamento (CE) n. 1222/94 che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo

Gazzetta ufficiale n. L 030 del 08/02/1996 pag. 0024 - 0031


REGOLAMENTO (CE) N. 229/96 DELLA COMMISSIONE del 7 febbraio 1996 che modifica il regolamento (CE) n. 1222/94 che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute alla trasformazione di prodotti agricoli (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, primo comma,

considerando che il regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2915/95 (3), ha subito modifiche sostanziali che non hanno però modificato l'allegato C; che quest'ultimo contiene ancora un errore introdotto dal regolamento (CE) n. 1651/94 della Commissione (4), modificato dal regolamento (CE) n. 2296/94 (5), che è opportuno correggere;

considerando inoltre che le birre senza alcol vengono prodotte in condizioni simili alle birre di cui al codice NC 2203; che è quindi opportuno includerle nell'allegato C e modificare opportunamente l'allegato B del regolamento (CE) n. 1222/94;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le questioni orizzontali relative agli scambi di prodotti agricoli trasformati non compresi nell'allegato II,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1222/94 è modificato come segue:

1) Nell'allegato B, la linea relativa al codice NC 2202 90 10 è sostituita dalla linea seguente:

>SPAZIO PER TABELLA>

2) L'allegato C viene sostituito dall'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 1996.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 318 del 20. 12. 1993, pag. 18.

(2) GU n. L 136 del 31. 5. 1994, pag. 5.

(3) GU n. L 305 del 19. 12. 1995, pag. 33.

(4) GU n. L 174 dell'8. 7. 1994, pag. 14.

(5) GU n. L 249 del 24. 9. 1994, pag. 9.

ALLEGATO

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>SPAZIO PER TABELLA>