31996R0192

Regolamento (CE) n. 192/96 della Commissione, del 31 gennaio 1996, che modifica l' allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

Gazzetta ufficiale n. L 026 del 02/02/1996 pag. 0005 - 0006


REGOLAMENTO (CE) N. 192/96 DELLA COMMISSIONE del 31 gennaio 1996 che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/57 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3009/95 della Commissione (2), in particolare l'articolo 9,

considerando che il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione dei prodotti del settore dello zucchero diversi dai melassi (3), modificato dal regolamento (CE) n. 2528/95 (4), ha fissato disposizioni concernenti il calcolo del dazio per taluni prodotti dei capitoli 17 e 21 per quanto riguarda la determinazione, ai fini del calcolo del dazio, del tenore di saccarosio, compreso il tenore in altri zuccheri convertiti in saccarosio, nonché i metodi di analisi da utilizzare a tal fine;

considerando che, al fine di assicurare l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata, sembra opportuno riprendere in quest'ultima le menzionate disposizioni del regolamento (CE) n. 1423/95; che è necessario introdurre appropriate note complementari nei capitoli 17 e 21 della nomenclatura combinata; che è opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87;

considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, sezione della nomenclatura tariffaria e statistica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificata come segue:

1) Al capitolo 17 sono inserite le seguenti note complementari:

« 2. Il dazio applicabile allo zucchero greggio delle sottovoci 1701 11 10 e 1701 12 10, per il quale il rendimento determinato in conformità dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 non è del 92 %, è calcolato come segue:

il tasso indicato viene moltiplicato per un coefficiente correttore ottenuto dividendo per 92 la percentuale del rendimento determinato conformemente alla disposizione precitata ».

« 4. Per il calcolo del dazio applicabile ai prodotti delle sottovoci 1702 20 10, 1702 60 90, 1702 90 60, 1702 90 71, 1702 90 80 e 1702 90 99, il tenore di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri convertiti in saccarosio, è determinato secondo i metodi previsti dall'articolo 5, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 1423/95. »

2) L'attuale nota complementare 3 del capitolo 17 diviene 5 e vi è aggiunto il seguente capoverso:

« Per il calcolo del dazio applicabile ai prodotti delle sottovoci di cui al capoverso precedente, il tenore di materia secca è determinato in conformità dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1423/95. »

3) Le note complementari 2, 4 e 5 del capitolo 17 divengono rispettivamente 3, 6 e 7.

4) Il seguente capoverso è aggiunto alla nota complementare 3 del capitolo 21:

« Per il calcolo del dazio applicabile ai prodotti della sottovoce 2106 90 30, il tenore di materia secca è determinato secondo il metodo previsto dall'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1423/95. »

5) La seguente nota complementare è inserita al capitolo 21:

« 4. Per il calcolo del dazio applicabile ai prodotti della sottovoce 2106 90 59, il tenore di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri convertiti in saccarosio, è determinato secondo il metodo previsto dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1423/95. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1996.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

(1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 319 del 30. 12. 1995, pag. 1.

(3) GU n. L 141 del 24. 6. 1995, pag. 16.

(4) GU n. L 258 del 28. 10. 1995, pag. 50.