31996R0167

Regolamento (CE) n. 167/96 del Consiglio, del 29 gennaio 1996, che proroga le misure previste dagli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1917/95 che stabilisce talune misure relative alle importazioni di prodotti agricoli trasformati provenienti dell'Islanda, dalla Norvegia e dalla Svizzera per tener conto dei risultati dei negoziati dell'Uruguay Round nel settore agricolo

Gazzetta ufficiale n. L 025 del 01/02/1996 pag. 0001 - 0001


REGOLAMENTO (CE) N. 167/96 DEL CONSIGLIO del 29 gennaio 1996 che proroga le misure previste dagli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1917/95 che stabilisce talune misure relative alle importazioni di prodotti agricoli trasformati provenienti dall'Islanda, dalla Norvegia e dalla Svizzera per tener conto dei risultati dei negoziati dell'Uruguay Round nel settore agricolo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CE) n. 1917/95 del Consiglio, del 24 luglio 1995, che stabilisce talune misure relative alle importazioni di prodotti agricoli trasformati provenienti dall'Islanda, dalla Norvegia e dalla Svizzera per tener conto dei risultati dei negoziati dell'Uruguay Round nel settore agricolo (1), ha fissato gli importi di base presi in considerazione nel calcolo degli elementi agricoli e i diritti addizionali applicabili dal 1° luglio al 31 dicembre 1995 all'importazione nella Comunità delle merci originarie della Norvegia, dell'Islanda e della Svizzera;

considerando che la conclusione dell'adeguamento dei protocolli esistenti non è possibile entro il 1° gennaio 1996; che è pertanto necessario prorogare per il primo semestre del 1996 le misure previste negli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1917/95,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le misure previste negli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1917/95 sono prorogate per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1996.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 29 gennaio 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

S. AGNELLI

(1) GU n. L 185 del 4. 8. 1995, pag. 1.