31996R0163

Regolamento (CE) n. 163/96 della Commissione, del 30 gennaio 1996, che modifica i regolamenti (CEE) n. 3478/92 e (CE) n. 1066/95 per quanto riguarda la fissazione di alcuni termini nel settore del tabacco greggio

Gazzetta ufficiale n. L 024 del 31/01/1996 pag. 0019 - 0020


REGOLAMENTO (CE) N. 163/96 DELLA COMMISSIONE del 30 gennaio 1996 che modifica i regolamenti (CEE) n. 3478/92 e (CE) n. 1066/95 per quanto riguarda la fissazione di alcuni termini nel settore del tabacco greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 711/95 (2), in particolare gli articoli 7 e 11,

considerando che, in assenza di una decisione del Consiglio sulla proposta della Commissione che stabilisce i limiti di garanzia per il raccolto 1996, gli Stati membri non sono in grado di rispettare i termini fissati dal regolamento (CEE) n. 3478/92 della Commissione, del 1° dicembre 1992, recante modalità di applicazione del regime di premi previsto nel settore del tabacco greggio (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2171/95 della Commissione (4), e dal regolamento (CE) n. 1066/95 della Commissione, del 12 maggio 1995, relativo alle modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in ordine al regime delle quote del tabacco greggio per i raccolti 1995, 1996 e 1997 (5); modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2171/95; che occorre pertanto modificare i termini suddetti per il raccolto 1996;

considerando che è necessario mettere in applicazione quanto prima le modifiche suddette;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3478/92 è modificato come segue:

1) Al paragrafo 1, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

« Per il raccolto 1996, gli Stati membri possono ammettere al beneficio del premio i contratti conclusi entro il 31 maggio e, nel caso dei contratti conclusi a seguito dell'assegnazione di quantitativi supplementari in virtù dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1066/95 della Commissione (*), anteriormente al 15 luglio.

(*) GU n. L 108 del 13. 5. 1995, pag. 5. »2) Al paragrafo 2, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

« Per il raccolto 1996, gli Stati membri possono ammettere al beneficio del premio i contratti presentati per la registrazione anteriormente all'8 giugno e, nel caso dei contratti conclusi a seguito dell'assegnazione di quantitativi supplementari in virtù dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3477/92, anteriormente al 31 luglio. »

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 1066/95 è modificato come segue:

1) All'articolo 3, il testo del quarto comma è sostituito dal seguente:

« Per il raccolto 1996, gli Stati membri sono autorizzati a prorogare il termine di cui al secondo comma fino al 15 marzo. »

2) All'articolo 11, paragrafo 3, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

« Per il raccolto 1996, gli Stati membri sono autorizzati a prorogare il termine di cui al primo comma fino al 30 giugno ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 70.

(2) GU n. L 73 dell'1. 4. 1995, pag. 13.

(3) GU n. L 351 del 2. 12. 1992, pag. 17.

(4) GU n. L 218 del 14. 9. 1995, pag. 6.

(5) GU n. L 108 del 13. 5. 1995, pag. 5.