31996R0137

Regolamento (CE) n. 137/96 del Consiglio, del 22 gennaio 1996, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di chamotte refrattarie originarie della Repubblica popolare cinese

Gazzetta ufficiale n. L 021 del 27/01/1996 pag. 0001 - 0005


REGOLAMENTO (CE) N. 137/96 DEL CONSIGLIO del 22 gennaio 1996 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di chamotte refrattarie originarie della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3283/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), in particolare l'articolo 23,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (2), in particolare l'articolo 12,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

MISURE PROVVISORIE

(1) Con il regolamento (CE) n. 1878/95 (in appresso denominato « regolamento sul dazio provvisorio » (3), la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di chamotte refrattarie (in appresso denominate « chamotte » oppure « prodotto in questione » originarie della Repubblica popolare cinese, di cui ai codici NC ex 2507 e ex 2508.

(2) Con il regolamento (CE) n. 2735/95 (4) il Consiglio ha prorogato la validità dei dazi per un periodo di due mesi.

SEGUITO DEL PROCEDIMENTO

(3) Dopo l'imposizione del dazio antidumping provvisorio il produttore comunitario denunziante, Argiles & Minéraux AGS e due società comunitarie che utilizzano il prodotto in questione hanno comunicato osservazioni scritte. Una società utilizzatrice ha chiesto e ottenuto di essere sentita dalla Commissione.

(4) La Commissione ha nuovamente chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive. Le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di un dazio antidumping definitivo e la riscossione degli importi delle garanzie costituite a titolo di dazi provvisori. È stato inoltre fissato un termine adeguato entro il quale le parti potevano presentare le loro osservazioni sulle informazioni così comunicate.

(5) Le osservazioni delle parti sono state esaminate e opportunamente prese in considerazione.

PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

(6) Dopo la pubblicazione del regolamento sul dazio provvisorio, una società appartenente all'industria comunitaria dei prodotti refrattari (industria utilizzatrice) ha sostenuto che le chamotte cinesi, benché paragonabili in termini di caratteristiche chimiche al prodotto fornito dal principale produttore comunitario oppure da un grande produttore degli Stati Uniti (che erano stati scelti come « paese analogo » ai fini della determinazione del valore normale, cfr. punti 11-14 del regolamento sul dazio provvisorio) non potevano essere paragonate a questi prodotti in termini di utilizzo finale a causa di una minore calcinazione delle chamotte cinesi. La società ha affermato, a sostegno della sua argomentazione, che i prodotti refrattari ottenuti dalle chamotte cinesi erano di qualità inferiore rispetto alla calcinazione a temperature elevate, ovvero a temperature pari o superiori a 1 450 °C. A sostegno delle sue affermazioni, la società ha presentato due studi da essa realizzati per esaminare l'utilizzazione a temperatura elevata del prodotto in questione di origini diverse. I due studi hanno concluso che le chamotte di origine cinese, come quelle di altre origini sottoposte alla prova, potevano essere utilizzate sino a temperature di 1 400 °C. Per le temperature pari o superiori a 1 450 °C potevano invece essere utilizzate, senza considerevoli svantaggi, unicamente le chamotte di origine israeliana oppure quelle prodotte da un produttore statunitense o dalla società denunziante. Inoltre, secondo i risultati di uno dei due studi, per un determinato tipo di applicazione ad elevata temperatura, era preferibile utilizzare le chamotte fabbricate dal produttore degli Stati Uniti invece degli altri prodotti sottoposti alla prova.

(7) Queste argomentazioni, che erano già state presentate prima della determinazione provvisoria (cfr. punti 9 e 10 del regolamento sul dazio provvisorio), sono state riproposte accompagnate da elementi di prova. Tuttavia, secondo quanto la Commissione ha stabilito nel corso dell'inchiesta, le chamotte di origini e di produttori diversi non possono essere, da un punto di vista tecnico, assolutamente identiche in termini di caratteristiche chimiche e fisiche, a causa delle differenze nella composizione chimica della materia prima e delle diverse tecniche di calcinazione. Le chamotte di determinate origini oppure fabbricate da determinati produttori possono quindi presentare vantaggi o svantaggi quando sono utilizzate per applicazioni specifiche. Occorre inoltre rilevare che esistono opinioni contraddittorie sulla qualità delle chamotte cinesi (cfr. punti 9 e 10 del regolamento sul dazio provvisorio). Nonostante tali differenze qualitative, tuttavia, questi prodotti sono in concorrenza su un unico mercato e, secondo quanto la Commissione ha stabilito, il prodotto in questione di origine cinese è utilizzato generalmente per le stesse applicazioni delle chamotte di altra origine e complessivamente ha le stesse caratteristiche chimiche e fisiche definite per il prodotto in esame.

(8) Sono quindi confermate le risultanze esposte nel punto 10 del regolamento sul dazio provvisorio, secondo le quali i prodotti importati dalla Repubblica popolare cinese, quelli prodotti nel paese analogo e i prodotti dell'industria comunitaria sono considerati prodotti simili.

DUMPING

Valore normale

(9) Una società comunitaria utilizzatrice ha sostenuto che le informazioni ottenute dal produttore del paese analogo non erano attendibili, poiché la società statunitense in questione era collegata al denunziante. La società non ha presentato ulteriori elementi di prova a sostegno della sua affermazione e in particolare non ha precisato per quali aspetti le informazioni sarebbero state inattendibili.

(10) Nell'inchiesta era stato stabilito che uno dei due produttori del paese analogo, che avevano collaborato al presente procedimento e che avevano comunicato le informazioni in base alle quali era stato determinato il valore normale, appartiene allo stesso gruppo del denunziante. I servizi della Commissione avevano ottenuto da questo produttore, tra l'altro, informazioni specifiche sui prezzi di vendita del prodotto in questione applicati a clienti indipendenti negli Stati Uniti. Ai fini della determinazione del valore normale sono state utilizzate queste informazioni e quelle comunicate da un altro produttore degli Stati Uniti che ha collaborato al presente procedimento e che non era collegato al denunziante. I dati relativi alle vendite comunicati dalla società in questione sono stati verificati dalla Commissione. È stato riscontrato che la società ha venduto quantitativi sostanziali del prodotto in questione sul mercato interno e che le vendite erano realizzate nel corso di normali operazioni commerciali. È stato accuratamente verificato se il collegamento tra le società avesse attinenza con i costi di produzione e, di conseguenza, con la redditività del produttore degli Stati Uniti. Non è risultato alcun elemento da cui si potesse dedurre che i costi di produzione, la redditività o le vendite a clienti indipendenti fossero influenzati dal rapporto esistente tra la società americana e il denunziante.

(11) Alla luce di quanto precede, è stato considerato che le informazioni in questione potevano essere utilizzate per determinare il valore normale; questa impostazione è stata confermata dalla sentenza del Tribunale di primo grado nella causa T-164/94, Ferchimex SA contro Consiglio (5).

(12) Pertanto, non essendo state presentate nuove argomentazioni relative al valore normale, sono confermate le risultanze dei punti 11-14 del regolamento sul dazio provvisorio.

Prezzo all'esportazione

(13) In mancanza di nuove argomentazioni, sono confermate le risultanze dei punti 15 e 16 del regolamento sul dazio provvisorio relative alla determinazione del prezzo all'esportazione.

Confronto

(14) Come è stato rilevato nel punto 3, una società comunitaria utilizzatrice ha sostenuto che il prodotto in questione di origine cinese era qualitativamente inferiore a quello fornito da un produttore di un paese analogo che ha collaborato al presente procedimento. La società utilizzatrice non ha presentato ulteriori elementi di prova riguardo all'incidenza dell'asserita inferiorità delle chamotte cinesi sui prezzi all'importazione.

(15) Nelle risultanze provvisorie (cfr. punto 17 del regolamento sul dazio provvisorio) la Commissione aveva stabilito che, ai fini del confronto, era opportuno applicare un adeguamento per tenere conto dell'inferiorità qualitativa inerente ad alcune caratteristiche fisiche delle chamotte cinesi. La Commissione ha stabilito che, in mancanza di altre informazioni attendibili, l'adeguamento poteva essere quantificato in funzione della differenza tra i prezzi delle chamotte aventi diversi tenori di allumina e vendute sul mercato del paese analogo nel periodo dell'inchiesta. Poiché l'argomentazione della società utilizzatrice non conteneva elementi tali da giustificare un adeguamento diverso da quello applicato ai fini delle risultanze provvisorie e in mancanza di nuove argomentazioni, è confermata la conclusione provvisoria.

(16) Alla luce di quanto precede e in mancanza di nuove argomentazioni, sono confermate le risultanze del punto 17 del regolamento sul dazio provvisorio relative al confronto.

Margine di dumping

(17) Poiché la determinazione del margine di dumping rimane invariata, sono confermate le risultanze del punto 18 del regolamento sul dazio provvisorio. Il margine di dumping, determinato a titolo definitivo, è pari al 28,4 % del prezzo franco frontiera comunitaria, prima del pagamento del dazio.

INDUSTRIA COMUNITARIA

(18) In mancanza di nuove argomentazioni, sono confermate le risultanze del punto 19 del regolamento sul dazio provvisorio relative alla definizione di industria comunitaria.

PREGIUDIZIO

(19) Non sono state presentate nuove argomentazioni sulle risultanze relative al pregiudizio di cui al punto 30 del regolamento sul dazio provvisorio. Tali risultanze sono pertanto confermate.

CAUSA DEL PREGIUDIZIO

(20) In mancanza di nuove argomentazioni, sono confermate le risultanze relative al nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria esposte nel punto 34 del regolamento sul dazio provvisorio.

INTERESSE DELLA COMUNITÀ

(21) Due società comunitarie utilizzatrici hanno sostenuto che l'istituzione di misure antidumping contro le importazioni di chamotte cinesi provocherebbe un aumento di prezzo di questo materiale di base che si ripercuoterebbe successivamente sul prezzo dei prodotti refrattari, pregiudicando quindi le vendite dell'industria interessata sul mercato comunitario, nel quale deve sostenere la concorrenza di fornitori di paesi terzi e sui mercati delle esportazioni. Il calo del fatturato e di conseguenza dei profitti dovrebbe essere compensato dalla diminuzione della forza lavoro dell'industria utilizzatrice; in tali circostanze i posti di lavoro perduti sarebbero più numerosi di quelli ancora conservati nell'industria delle chamotte. È stato inoltre sostenuto che l'imposizione di misure provocherebbe il deterioramento delle relazioni commerciali tra l'industria comunitaria e la Repubblica popolare cinese e che il danno potenziale per l'economia comunitaria nel suo complesso sarebbe più significativo degli effetti riparatori delle misure a favore dell'industria delle chamotte. Una società ha affermato che con l'aumento del prezzo delle chamotte cinesi, in seguito all'istituzione di misure antidumping, i produttori comunitari potrebbero esercitare un potere monopolistico.

L'argomentazione relativa all'effetto delle misure antidumping sulle vendite è stata ulteriormente documentata da una società utilizzatrice, la quale ha affermato che l'incidenza diretta di un potenziale aumento del prezzo delle chamotte cinesi, in seguito all'imposizione di un dazio antidumping basato su un prezzo minimo di 75 ECU per tonnellata (cif frontiera comunitaria) sui prezzi di vendita dei suoi prodotti si manifesterebbe con un aumento dell'1,4 %. Questa società utilizzatrice ha affermato che un dazio variabile basato su un prezzo minimo di 75 ECU provocherebbe un aumento di prezzo delle chamotte cinesi relativamente modesto, che, pur essendo inquietante, non danneggerebbe gravemente la sua attività commerciale. La società ha in tal modo confermato le risultanze esposte nel punto 38 del regolamento sul dazio provvisorio.

Alla luce di quanto precede la Commissione ha preso in considerazione i seguenti elementi.

(22) Le misure antidumping hanno l'obiettivo di porre rimedio a pratiche commerciali sleali che causano pregiudizio all'industria comunitaria. L'effetto di queste misure è quindi il ripristino di eque condizioni di concorrenza, che in quanto tali corrispondono all'interesse della Comunità. Nel presente procedimento l'inchiesta ha messo in evidenza che l'industria comunitaria ha subito un grave pregiudizio e che, senza misure di riparazione, sarebbe minacciata la sua sopravvivenza. D'altra parte l'istituzione di misure antidumping provocherà probabilmente un aumento del prezzo che potrebbe danneggiare l'industria che utilizza le chamotte come materia prima. In conclusione, vista la gravità del pregiudizio subito dall'industria comunitaria e in considerazione del fatto che un dazio variabile, basato su un prezzo minimo di 75 ECU per tonnellata (cif frontiera comunitaria), inciderebbe in misura limitata sui prezzi delle chamotte cinesi e non avrebbe effetti sostanziali sui prezzi di vendita dell'industria utilizzatrice, la Commissione ritiene che gli svantaggi per l'industria utilizzatrice non giustifichino la mancata difesa dell'industria comunitaria contro le importazioni oggetto di dumping di chamotte cinesi.

(23) La Comunità attua una politica volta a rafforzare i legami economici con la Repubblica popolare cinese. Si chiede tuttavia ai produttori e agli esportatori cinesi di operare sul mercato comunitario in conformità dei principi della correttezza commerciale. Non vi è quindi alcuna contraddizione tra questa politica e la difesa dell'industria comunitaria contro pratiche commerciali sleali. Occorre inoltre rilevare che le esportazioni di chamotte nella Comunità costituiscono una percentuale molto ridotta delle esportazioni complessive dalla Cina nella Comunità e il fatto che né i produttori ed esportatori cinesi, né le autorità della Repubblica popolare cinese abbiano collaborato al procedimento può indicare che le esportazioni di chamotte non rappresentano una questione essenziale per gli interlocutori cinesi. Non è quindi realistico ritenere che le misure antidumping istituite per ripristinare condizioni di correttezza commerciale in questo settore del mercato incidano in misura significativa sulle relazioni commerciali tra l'industria comunitaria e la Repubblica popolare cinese.

(24) Infine, l'argomentazione secondo la quale con l'istituzione di misure antidumping l'industria comunitaria si troverebbe in una posizione monopolistica è considerata infondata. Le misure avranno l'effetto di salvaguardare la concorrenza nel mercato comunitario, sul quale continueranno ad operare numerosi fornitori di chamotte, compresi i produttori comunitari e gli esportatori da altri paesi, quali gli Stati Uniti e la Repubblica ceca; inoltre, in considerazione del modesto aumento dei prezzi all'importazione delle chamotte cinesi in seguito all'istituzione delle misure, gli esportatori cinesi non saranno comunque esclusi dal mercato.

(25) In considerazione di quanto precede e in mancanza di altre argomentazioni, è confermato che l'istituzione di misure nei confronti delle importazioni di chamotte originarie della Cina è nell'interesse della Comunità.

DAZIO

(26) In mancanza di nuove argomentazioni, sono confermate le risultanze dei punti 36-38 del regolamento sul dazio provvisorio relative al livello e al tipo di misure da istituire. Devono quindi essere istituite misure antidumping definitive nei confronti delle importazioni nella Comunità di chamotte di origine cinese, in forma di dazio variabile basato su un prezzo minimo di 75 ECU per tonnellate, cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto.

RISCOSSIONE DEI DAZI PROVVISORI

(27) In considerazione dei margini di dumping accertati e del pregiudizio causato all'industria comunitaria, si ritiene necessario che gli importi delle garanzie costituite a titolo di dazio antidumping provvisorio vengano definitivamente riscossi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di chamotte refrattarie non lavorate (non macinate o in polvere) di cui ai codici NC ex 2507 ed ex 2508 (codici Taric: 2507 00 20 * 10, 2507 00 80 * 10, 2508 10 00 * 10, 2508 20 00 * 10, 2508 30 00 * 10, 2508 40 00 * 10, 2508 50 00 * 10, 2508 60 00 * 10, 2508 70 10 * 10 e 2508 70 90 * 10) e originarie della Repubblica popolare cinese.

2. L'importo del dazio è pari alla differenza tra il prezzo di 75 ECU per tonnellata e il prezzo netto franco frontiera comunitaria, per tonnellata, se quest'ultimo è inferiore.

3. Ai fini del calcolo del dazio da pagare, il prezzo minimo è convertito nella relativa valuta nazionale, al tasso di cambio determinato nello stesso modo di quello utilizzato per il calcolo del valore in dogana.

4. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1. Gli importi delle garanzie costituite a titolo del dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di chamotte refrattarie non lavorate originarie della Repubblica popolare cinese, a norma del regolamento (CE) n. 1878/95 sono riscossi definitivamente.

2. Le disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 4 si applicano anche alla riscossione definitiva degli importi delle garanzie costituite a titolo del dazio provvisorio.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 gennaio 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. DINI

(1) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1251/95 (GU n. L 122 del 2. 6. 1995, pag. 1).

(2) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 522/94 (GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 10).

(3) GU n. L 179 del 29. 7. 1995, pag. 56.

(4) GU n. L 285 del 29. 11. 1995, pag. 1.

(5) Sentenza del 28 settembre 1995, non ancora pubblicata nella Raccolta.