31996R0122

Regolamento (CE) n. 122/96 del Consiglio, del 22 gennaio 1996, relativo all'istituzione di un trattamento tariffario favorevole all'importazione di determinate merci nelle zone franche di Madera e delle Azzorre, data la loro particolare destinazione

Gazzetta ufficiale n. L 020 del 26/01/1996 pag. 0004 - 0006


REGOLAMENTO (CE) N. 122/96 DEL CONSIGLIO del 22 gennaio 1996 relativo all'istituzione di un trattamento tariffario favorevole all'importazione di determinate merci nelle zone franche di Madera e delle Azzorre, data la loro particolare destinazione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che con la decisione 91/315/CEE (1) il Consiglio ha istituito un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità di Madera e delle Azzorre (POSEIMA); che nel preambolo di tale programma si riconosce che le zone franche delle Azzorre e di Madera costituiscono uno strumento essenziale per lo sviluppo dei due arcipelaghi e che pertanto il programma prevede misure specifiche volte a stimolare l'attività nelle zone franche suddette;

considerando che la dichiarazione n. 26 sulle regioni ultraperiferiche della comunità, allegata all'atto finale del trattato sull'Unione europea, prevede la possibilità di adottare misure specifiche finalizzate allo sviluppo economico e sociale di tali regioni, se e finché ne esista un bisogno oggettivo;

considerando che la situazione dei settori produttivi negli arcipelaghi suddetti, descritta nella relazione della Commissione sull'attuazione del programma POSEIMA (1992/1993), richiede l'adozione di misure doganali supplementari;

considerando che il governo portoghese ha chiesto, con lettera del 7 febbraio 1994, la riduzione dei dazi doganali sulle materie prime sottoposte a lavorazione nella zona franca di Madera e successivamente immesse in libera pratica nel territorio della Comunità sotto forma di prodotti compensatori;

considerando che le zone franche di Madera e delle Azzorre costituiscono un elemento fondamentale della strategia di sviluppo economico e sociale messa in atto dalle due regioni; che l'espansione delle attività nelle zone franche avrà ripercussioni significative sullo sviluppo degli arcipelaghi, sia tramite la diversificazione della rete produttiva che mediante la creazione di posti di lavoro;

considerando che, tenuto conto delle analogie esistenti sul piano economico e su quello geografico tra Madera e le Azzorre, è opportuno prevedere misure a favore delle zone franche di entrambi gli arcipelaghi;

considerando che Madera e le Azzorre sono tra le regioni meno sviluppate della Comunità; che il prodotto nazionale lordo pro capite di tali arcipelaghi è inferiore di oltre il 50 % alla media del prodotto nazionale lordo pro capite della Comunità; che la loro bilancia commerciale è fortemente deficitaria a causa, inter alia, della disponibilità limitata di prodotti destinati all'esportazione; che, per le stesse ragioni, i loro prodotti hanno gravi difficoltà a trovare sbocchi sul mercato comunitario; che tale ostacolo rende necessarie una diversificazione e una riqualificazione della produzione;

considerando che l'approvvigionamento dei due arcipelaghi in materie prime sembra in grado di stimolare un'attività sostenuta di trasformazione, soddisfando in tal modo le esigenze di cui sopra; che, per agevolare l'accesso dei prodotti risultanti da tali trasformazioni sul mercato comunitario, è opportuno prevedere che l'importazione a Madera e nelle Azzorre delle materie prime non agricole destinate alla trasformazione possa beneficiare di un trattamento tariffario favorevole; che, tuttavia, per evitare un eventuale danno ai settori produttivi comunitari interessati, è opportuno assoggettare la concessione del trattamento tariffario suddetto a condizioni specifiche, ovvero stabilire che le operazioni di trasformazione avvengano all'interno delle zone franche e che corrispondano ad una trasformazione sostanziale delle merci;

considerando che, ai fini dell'ammissione delle merci al trattamento tariffario suddetto, è opportuno applicare le disposizioni comunitarie in materia di destinazioni particolari; che, inoltre, le disposizioni comunitarie in materia di origine delle merci sono le più appropriate per determinare il grado di trasformazione necessario; che dette disposizioni prevedono che le merci non possano essere consumate o utilizzate nelle zone franche;

considerando che la concessione del trattamento tariffario ha un carattere temporaneo legato al periodo necessario al rilancio delle zone franche di Madera e delle Azzorre; che detto beneficio tariffario dovrà nondimeno essere applicato per un periodo sufficientemente lungo per consentire agli operatori economici di programmare le loro attività e di effettuare investimenti adeguati; che tale obiettivo potrà essere raggiunto se la misura in questione avrà una validità di almeno 10 anni;

considerando che è opportuno esaminare la concessione del beneficio tariffario prodotto per prodotto in base alle richieste presentate dalle autorità portoghesi; che conviene che la Commissione, assistita dal comitato istituito a norma dell'articolo 247 del regolamento (CEE) n. 2913/92 (2), venga incaricata di esaminare tali domande e di accertarsi, inoltre, che il beneficio tariffario non venga concesso a scapito di altri settori di attività negli arcipelaghi in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I dazi doganali applicabili alle merci immesse in libera pratica nelle zone franche di Madera e delle Azzorre possono essere ridotti fino a un massimo del 100 % a condizione che:

- tali merci siano destinate ad essere oggetto di una trasformazione almeno uguale al livello richiesto dall'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio e dagli articoli da 35 a 46 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (3),

- tale trasformazione sia effettuata integralmente entro i limiti geografici delle zone franche di Madera e delle Azzorre.

2. Sono esclusi dal campo di applicazione della regolamentazione di cui al paragrafo 1 i prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 38 del trattato, enumerati nell'allegato II del trattato e i prodotti non compresi nel citato allegato II ottenuti da prodotti agricoli o che contengono tali prodotti. Questa esclusione non riguarda i prodotti del settore della pesca, con l'eccezione di quelli che beneficiano del regime comunitario di compensazione dei sovraccosti indotti dal carattere ultraperiferico di questi territori, stabilito nel quadro della decisione 91/315/CEE.

3. L'ammissione delle merci al trattamento tariffario favorevole avviene conformemente agli articoli da 291 a 304 del regolamento (CEE) n. 2454/93. Tuttavia, le autorizzazioni necessarie per la concessione del beneficio di tale trattamento sono concesse unicamente alle persone stabilite nella Comunità.

Articolo 2

L'elenco delle merci ammesse a fruire del beneficio del trattamento tariffario previsto dal presente regolamento, nonché i tassi di riduzione dei dazi doganali sono fissati dalla Commissione conformemente alla procedura prevista all'articolo 3, paragrafo 2, sulla base delle domande presentate dalle autorità portoghesi.

Le altre disposizioni di applicazione del presente regolamento sono adottate con la stessa procedura.

Articolo 3

1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito a norma dell'articolo 247 del regolamento (CEE) n. 2913/92.

2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto di misure da adottare. Il comitato emette un parere sul progetto entro un termine fissato dal presidente in funzione dell'urgenza della questione. Il parere è emesso alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio è chiamato a prendere su proposta della Commissione. Ai fini della votazione in sede di comitato, i voti dei rappresentanti degli Stati membri sono soggetti alla ponderazione stabilita dall'articolo suddetto. Il presidente non partecipa alla votazione.

Le misure adottate dalla Commissione sono applicabili immediatamente. Tuttavia, se le misure non sono conformi al parere del comitato, la Commissione le comunica tempestivamente al Consiglio. In tal caso, la Commissione posticipa di tre mesi a decorrere dalla data della comunicazione l'applicazione delle misure da essa stabilite.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine previsto al comma precedente.

3. Il comitato può esaminare qualsiasi questione relativa all'applicazione del presente regolamento su proposta del presidente, sia per iniziativa dello stesso che su richiesta di uno Stato membro.

Articolo 4

Le merci immesse in libera pratica e ammesse al beneficio del trattamento tariffario previsto dal presente regolamento rimangono sotto sorveglianza doganale secondo le modalità di cui all'articolo 82 del regolamento (CEE) n. 2913/92.

Articolo 5

Ogni anno entro il 30 gennaio, le autorità portoghesi competenti comunicano alla Commissione il volume delle importazioni ammesse a beneficiare del trattamento tariffario previsto dal presente regolamento nel corso dell'anno precedente.

Articolo 6

Qualora le importazioni di prodotti che beneficiano del trattamento tariffario previsto dal presente regolamento si effettuano in quantità o a prezzi tali da arrecare o minacciare di arrecare un grave pregiudizio ai produttori comunitari di prodotti simili o di prodotti in diretta concorrenza, i dazi applicabili ai prodotti in questione possono essere parzialmente o integralmente ristabiliti, secondo la procedura prevista all'articolo 3, paragrafo 2. Tali misure possono essere adottate anche in caso di grave pregiudizio, o di minaccia di grave pregiudizio, limitato ad una sola regione della Comunità.

Articolo 7

Il trattamento tariffario previsto dal presente regolamento si applica fino al 31 dicembre 2005.

La Commissione, previa consultazione delle autorità portoghesi competenti, esamina, nel corso del 2000, gli effetti della misura sull'economia dei due arcipelaghi. In base ai risultati dell'esame, la Commissione presenta eventualmente al Consiglio proposte adeguate per il rimanente periodo.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 gennaio 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. DINI

(1) GU n. L 171 del 29. 6. 1991, pag. 10.

(2) Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU) n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1). Regolamento modificato dall'atto di adesione del 1994.

(3) GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, p. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1762/95 (GU n. L 171 del 21. 7. 1995, pag. 8).