31996R0078

Regolamento (CE) n. 78/96 della Commissione, del 19 gennaio 1996, che modifica il regolamento (CEE) n. 2742/90 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2204/90 del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 015 del 20/01/1996 pag. 0015 - 0015


REGOLAMENTO (CE) N. 78/96 DELLA COMMISSIONE del 19 gennaio 1996 che modifica il regolamento (CEE) n. 2742/90 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2204/90 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2204/90 del Consiglio, del 24 luglio 1990, recante norme generali complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari relativamente ai formaggi (1), in particolare l'articolo 1, secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma,

considerando che l'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2742/90 della Commissione (2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1802/95 (3), stabilisce la somma dovuta per i quantitativi di caseina e di caseinati utilizzati senza autorizzazione, sulla base dei prezzi delle caseine e dei caseinati rilevati sui mercati nel corso del primo semestre del 1992; che la tendenza ascendente di tali prezzi nel corso del 1995 rende necessaria una riduzione di tale somma;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2742/90, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

« 1. La somma dovuta a norma dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2204/90 è pari a 183 ECU per 100 kg di caseine e caseinati, tenuto conto dei prezzi di mercato delle caseine e dei caseinati rilevati nel secondo semestre del 1995. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 7.

(2) GU n. L 264 del 27. 9. 1990, pag. 20.

(3) GU n. L 174 del 26. 7. 1995, pag. 27.