31996L0095

Direttiva 96/95/CE del Consiglio del 20 dicembre 1996 che modifica, in relazione al livello dell'aliquota normale dell'imposta sul valore aggiunto, la direttiva 77/388/CEE sul sistema comune di imposta sul valore aggiunto

Gazzetta ufficiale n. L 338 del 28/12/1996 pag. 0089 - 0090


DIRETTIVA 96/95/CE DEL CONSIGLIO del 20 dicembre 1996 che modifica, in relazione al livello dell'aliquota normale dell'imposta sul valore aggiunto, la direttiva 77/388/CEE sul sistema comune di imposta sul valore aggiunto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 99,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che l'articolo 12, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 77/388/CEE (3) stabilisce che sulla base della relazione sul funzionamento del regime transitorio e delle proposte sul regime definitivo presentate dalla Commissione a norma dell'articolo 28, terdecies, il Consiglio, deliberando all'unanimità anteriormente al 31 dicembre 1995, fissa il livello dell'aliquota minima dell'imposta sul valore aggiunto da applicare dopo il 31 dicembre 1996 in materia di aliquota normale; che l'aliquota normale è fissato da ciascuno Stato membro in percentuale della base imponibile ed è la stessa per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi; che a decorrere dal 1° gennaio 1993 e fino al 31 dicembre 1996 questa percentuale non può essere inferiore al 15 %;

considerando che l'esperienza ha dimostrato che nel sistema attuale di imposizione le aliquote normali dell'imposta sul valore aggiunto in vigore nei vari Stati membri, unitamente alle protezioni inserite nel sistema stesso, hanno garantito il funzionamento soddisfacente del regime transitorio di imposta sul valore aggiunto; che pare di conseguenza appropriato, in relazione all'aliquota normale, mantenere il livello attuale dell'aliquota minima per un ulteriore periodo di due anni;

considerando che il regime transitorio del sistema comune di imposta sul valore aggiunto non dovrebbe mettere a repentaglio successivi nuovi accordi; che l'introduzione di tali nuovi accordi basati, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1 della direttiva 77/388/CEE, sul principio dell'imposizione nello Stato membro di origine, potrebbe richiedere un certo livello di ravvicinamento delle aliquote normali dell'imposta sul valore aggiunto nella Comunità; che, di conseguenza, il livello dell'aliquota normale da applicarsi dopo un periodo di due anni dovrebbe essere decisa all'unanimità dal Consiglio su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

All'articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 77/388/CEE il testo della lettera a) è sostituito dal testo seguente:

«a) L'aliquota normale dell'imposta sul valore aggiunto è fissata da ciascuno Stato membro in una percentuale della base imponibile che è identica per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi. Dal 1° gennaio 1997 e fino al 31 dicembre 1998 tale percentuale non deve essere inferiore al 15 %.

Sulla base di una proposta della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, il Consiglio fissa all'unanimità il livello delle aliquote normali da applicare dopo il 31 dicembre 1998.

Gli Stati membri possono anche applicare una o due aliquote ridotte. Le aliquote sono fissate in una percentuale della base imponibile che non può essere inferiore al 5 % e sono applicate unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi delle categorie di cui all'allegato H.»

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1° gennaio 1997. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva si applica dal 1° gennaio 1997.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

S. BARRETT

(1) GU n. C 277 del 23. 9. 1996, pag. 25.

(2) GU n. C 204 del 15. 7. 1996, pag. 94.

(3) GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/42/CE (GU n. L 170 del 9. 7. 1996, pag. 34).