Direttiva 96/94/CE della Commissione del 18 dicembre 1996 che fissa un secondo elenco di valori limite indicativi in applicazione della direttiva 80/1107/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 338 del 28/12/1996 pag. 0086 - 0088
DIRETTIVA 96/94/CE DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 1996 che fissa un secondo elenco di valori limite indicativi in applicazione della direttiva 80/1107/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 80/1107/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1980, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro (1), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4, primo comma, visto il parere del comitato consultivo per la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute sul lavoro, considerando che i valori limite indicativi costituiscono un elemento importante del sistema generale di valori limite volto a garantire la tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro; considerando che un primo elenco di valori limite indicativi è stato stabilito dalla direttiva 91/322/CEE della Commissione (2); considerando che un secondo elenco di valori limite indicativi può essere compilato a livello comunitario in base alla valutazione dei dati scientifici disponibili più recenti relativi agli effetti sull'igiene del lavoro e alla disponibilità delle tecniche di misurazione; considerando che nel predisporre la presente direttiva la Commissione è stata assistita dal comitato scientifico istituito in forza della decisione 95/320/CE (3); che tale comitato è stato incaricato di valutare i dati scientifici disponibili; considerando che per talune sostanze è necessario fissare valori limite a breve termine per la valutazione degli effetti derivanti da esposizioni di breve durata; considerando che per taluni agenti è inoltre necessario esaminare le possibilità di penetrazione cutanea, al fine di garantire il migliore livello di protezione possibile; considerando che i valori limite indicativi devono essere soggetti a un continuo esame e che dovranno essere rivisti qualora non siano più validi alla luce dei dati scientifici più recenti; considerando che la presente direttiva costituisce un elemento concreto nell'ambito della realizzazione della dimensione sociale del mercato interno; considerando che gli Stati membri devono applicare la presente direttiva quando adottano disposizioni per la protezione dei lavoratori a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 80/1107/CEE; considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 9 della direttiva 80/1107/CEE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Il secondo elenco di valori limite indicativi, di cui gli Stati membri devono tener conto, in particolare, quando fissano i valori limite di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettera b) della direttiva 80/1107/CEE, è riportato nell'allegato della presente direttiva. Articolo 2 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva: - entro il 1° giugno 1998 qualora abbiano adottato provvedimenti per la protezione dei lavoratori a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 80/1107/CEE o - alla data in cui adottano tali provvedimenti. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 3 La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1996. Per la Commissione Pádraig FLYNN Membro della Commissione (1) GU n. L 327 del 3. 12. 1980, pag. 8. (2) GU n. L 177 del 5. 7. 1991, pag. 22. (3) GU n. L 188 del 9. 8. 1995, pag. 14. ALLEGATO VALORI LIMITE INDICATIVI DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE >SPAZIO PER TABELLA>