31996L0085

Direttiva 96/85/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 che modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti

Gazzetta ufficiale n. L 086 del 28/03/1997 pag. 0004 - 0004


DIRETTIVA 96/85/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1996 che modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato (4),

considerando che le alghe Eucheuma trasformate costituiscono un nuovo additivo alimentare il cui impiego è giustificato sul piano tecnologico;

considerando che è necessario integrare l'elenco degli additivi alimentari autorizzati contenuto nella direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti (5), allo scopo di permettere l'impiego di tale additivo;

considerando che il comitato scientifico dell'alimentazione umana è stato consultato;

considerando che i requisiti di purezza verranno adottati secondo la procedura di cui all'articolo 11 della direttiva 89/107/CEE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nella tabella che figura nell'allegato I della direttiva 95/2/CE è aggiunto il seguente additivo alimentare dopo il n. E 407:

>SPAZIO PER TABELLA>

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro tre mesi dalla sua pubblicazione al fine di consentire la commercializzazione e l'impiego di prodotti conformi alla presente direttiva.

Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1996.

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

K. HÄNSCH

Per il Consiglio

Il Presidente

S. BARRETT

(1) GU n. L 40 dell'11. 2. 1989, pag. 27. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/34/CE (GU n. L 237 del 10. 9. 1994, pag. 1).

(2) GU n. C 163 del 29. 6. 1995, pag. 12 e GU n. C 208 del 19. 7. 1996, pag. 15.

(3) GU n. C 18 del 22. 1. 1996, pag. 20.

(4) Parere del Parlamento europeo del 28 marzo 1996 (GU n. C 117 del 22. 4. 1996, pag. 36), posizione comune del Consiglio del 25 giugno 1996 (GU n. C 315 del 24. 10. 1996, pag. 9) e decisione del Parlamento europeo del 23 ottobre 1996 (GU n. C 347 del 18. 11. 1996). Decisione del Consiglio del 9 dicembre 1996.

(5) GU n. L 61 del 18. 3. 1995, pag. 1.