31996L0072

Direttiva 96/72/CE del Consiglio del 18 novembre 1996 che modifica le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE del Consiglio relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi-seme di patate, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi

Gazzetta ufficiale n. L 304 del 27/11/1996 pag. 0010 - 0011


DIRETTIVA 96/72/CE DEL CONSIGLIO del 18 novembre 1996 che modifica le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE del Consiglio relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi-seme di patate, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che l'articolo G del trattato sull'Unione europea ha sostituito l'espressione «Comunità economica europea» con l'espressione «Comunità europea»; che all'abbreviazione «CEE» andrebbe pertanto sostituita l'abbreviazione «CE»;

considerando che l'abbreviazione «CEE» figura in alcune disposizioni delle direttive 66/400/CEE (4), 66/401/CEE (5), 66/402/CEE (6), 66/403/CEE (7), 69/208/CEE (8) e 70/458/CEE (9) del Consiglio relative alla commercializzazione delle sementi di barbabietole, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei tuberi-seme di patate, delle sementi di piante oleaginose e da fibra e delle sementi di ortaggi, in particolare per quanto concerne gli imballaggi e l'etichettatura; che in dette disposizioni è pertanto opportuno sostituire all'abbreviazione «CEE» l'abbreviazione «CE»;

considerando tuttavia che le etichette vengono in genere ordinate con largo anticipo in grandi quantitativi e che per un periodo di transizione l'uso di quelle ancora recanti l'abbreviazione «CEE» andrebbe pertanto autorizzato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Le direttive 66/400/CEE, 66/401/CEE, 66/402/CEE, 66/403/CEE, 69/208/CEE e 70/458/CEE sono modificate come segue.

1) Nella direttiva 66/400/CEE, l'abbreviazione «CEE» è sostituita dall'abbreviazione «CE»:

- all'articolo 2, paragrafo 1, lettera G,

- all'articolo 10, paragrafi 1, 2 e 3,

- all'articolo 11, paragrafo 1,

- all'articolo 11 bis, paragrafi 1 e 2,

- all'articolo 11 ter,

- all'articolo 14, paragrafo 1, secondo trattino,

- all'allegato III, parte A.I, punto 1 e parte B, titolo e punto 1.

2) Nella direttiva 66/401/CEE, l'abbreviazione «CEE» è sostituita dall'abbreviazione «CE»:

- all'articolo 2, paragrafo 1, lettera F e lettera G,

- all'articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3,

- all'articolo 10, paragrafo 1,

- all'articolo 10 bis, paragrafi 1 e 2,

- all'articolo 10 ter,

- all'articolo 13, paragrafo 3,

- all'articolo 14, paragrafo 1, terzo trattino,

- all'allegato IV, parte A.I, lettera a), punto 1, e lettera b), punto 1,

- all'allegato IV, parte B, titolo, lettera a), punto 1, lettera b), punto 1 e lettera c), punti 1, 3, 4, 5, 6 e 7.

3) Nella direttiva 66/402/CEE, l'abbreviazione «CEE» è sostituita dall'abbreviazione «CE» all'allegato IV, parte A, lettera a), punto 1.

4) Nella direttiva 66/403/CEE, l'abbreviazione «CEE» è sostituita dall'abbreviazione «CE» all'allegato III, parte A, punto 1.

5) Nella direttiva 69/208/CEE, l'abbreviazione «CEE» è sostituita dall'abbreviazione «CE» all'allegato IV, parte A, lettera a), punto 1 e lettera b), punto 1.

6) Nella direttiva 70/458/CEE, l'abbreviazione «CEE» è sostituita dall'abbreviazione «CE»:

- all'articolo 25, paragrafo 1,

- all'allegato IV, parte A, lettera a), punto 1 e parte B, lettera a), punto 1.

Articolo 2

Le scorte residue di etichette recanti l'abbreviazione «CEE» possono continuare ad essere utilizzate sino al 31 dicembre 2001.

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° luglio 1997. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 18 novembre 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

I. YATES

(1) GU n. C 157 dell'1. 6. 1996, pag. 15.

(2) GU n. C 166 del 10. 6. 1996, pag. 243.

(3) Parere espresso il 25 settembre 1996 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(4) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2290/66. Direttiva modificata da ultimo dal trattato di adesione del 1994.

(5) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2298/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/18/CE della Commissione (GU n. L 76 del 26. 3. 1996, pag. 21).

(6) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/6/CE della Commissione (GU n. L 67 del 25. 3. 1995, pag. 30).

(7) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2320/66. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 96/16/CE della Commissione (GU n. L 6 del 9. 1. 1996, pag. 19).

(8) GU n. L 169 del 10. 7. 1969, pag. 3. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/18/CE della Commissione (GU n. L 76 del 26. 3. 1996, pag. 21).

(9) GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 7. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/18/CE della Commissione (GU n. L 76 del 26. 3. 1996, pag. 21).