31996L0055

Direttiva 96/55/CE della Commissione del 4 settembre 1996 che adegua per la seconda volta al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (solventi clorurati) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 231 del 12/09/1996 pag. 0020 - 0021


DIRETTIVA 96/55/CE DELLA COMMISSIONE del 4 settembre 1996 che adegua per la seconda volta al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (solventi clorurati) (Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 94/60/CE (2), in particolare l'articolo 2 bis, introdotto dalla direttiva 89/678/CEE del Consiglio (3),

considerando che alcuni solventi clorurati sono dannosi per la salute e l'ambiente e che non devono essere immessi sul mercato per la vendita al grande pubblico sotto forma di sostanze e preparati;

considerando che la direttiva 94/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante quattordicesima modifica della direttiva 76/769/CEE, specifica otto solventi clorurati che non si possono utilizzare in sostanze o preparati immessi sul mercato per la vendita al pubblico;

considerando che è ora emerso che tali solventi clorurati potrebbero essere dannosi per la salute e l'ambiente anche se utilizzati in luogo di solventi attualmente usati in applicazioni diffusive, quali la pulizia di superfici o tessuti;

considerando che l'uso degli otto solventi clorurati in questione deve essere vietato anche nelle sostanze e preparati immessi sul mercato per tali applicazioni diffusive;

considerando che le restrizioni dell'uso dei solventi clorurati fissate dalla presente direttiva tengono conto delle conoscenze e delle tecniche attuali relative a più sicure alternative;

considerando che la presente direttiva si basa su un'analisi preliminare dei rischi connessi ai solventi clorurati e su una valutazione dei vantaggi e svantaggi delle restrizioni; che un analisi generale dei rischi dell'uso di cloroformio per l'uomo e l'ambiente è in preparazione in conformità con il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio (4) ed il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione (5);

considerando che la presente direttiva lascia impregiudicate le norme comunitarie sui requisiti minimi per la protezione dei lavoratori previste dalla direttiva 89/391/CEE del Consiglio (6) e dalle direttive specifiche basate su quest'ultima, in particolare la direttiva 90/394/CEE del Consiglio (7);

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore delle sostanze e preparati pericolosi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 76/769/CEE è adeguato al progresso tecnico conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1997 e ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 30 giugno 1998.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 4 settembre 1996.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 201.

(2) GU n. L 365 del 31. 12. 1994, pag. 1.

(3) GU n. L 398 del 30. 12. 1989, pag. 24.

(4) GU n. L 84 del 5. 4. 1993, pag. 1.

(5) GU n. L 161 del 29. 6. 1994, pag. 3.

(6) GU n. L 183 del 29. 6. 1989, pag. 1.

(7) GU n. L 196 del 26. 7. 1990, pag. 1.

ALLEGATO

Nell'allegato I della direttiva 76/769/CEE, i punti da 33 a 40 (compresi) sono modificati come segue:

>SPAZIO PER TABELLA>