Direttiva 96/32/CE del Consiglio del 21 maggio 1996 che modifica l'allegato II della direttiva 76/895/CEE che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli nonché l'allegato II della direttiva 90/642/CEE che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, e che prevede la stesura di un elenco di percentuali massime
Gazzetta ufficiale n. L 144 del 18/06/1996 pag. 0012 - 0034
DIRETTIVA 96/32/CE DEL CONSIGLIO del 21 maggio 1996 che modifica l'allegato II della direttiva 76/895/CEE che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli nonché l'allegato II della direttiva 90/642/CEE che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, e che prevede la stesura di un elenco di percentuali massime IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 76/895/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 5, vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (2), in particolare l'articolo 1, vista la proposta della Commissione, considerando che, per stabilire a livello comunitario le quantità massime obbligatorie di residui di antiparassitari, occorre trasferire le disposizioni della direttiva 76/895/CEE nella direttiva 90/642/CEE per quanto riguarda gli antiparassitari quali il clormequat, il diazinon, il dicofol, l'endosulfan, il fentin e il propuxor; che talune di tali disposizioni devono essere modificate a seguito dei progressi delle conoscenze scientifiche e tecniche; considerando che la Commissione è stata incaricata, conformemente alla direttiva 90/642/CEE, di elaborare l'elenco dei residui di antiparassitari e delle relative quantità massime da sottoporre all'approvazione del Consiglio; considerando che la direttiva 90/642/CEE prevede la fissazione di un elenco delle quantità massime di residui di taluni antiparassitari, ivi incluse quelle relative al diserbante glifosate nei e sui semi di soia (3) e al fungicida fenarimol nelle e sulle banane (4); che è opportuno modificare le quantità massime di residui di antiparassitari per quanto riguarda i semi di soia e le banane in modo corrispondente alle utilizzazioni autorizzate in taluni paesi terzi; che le nuove quantità previste sono accettabili dal punto dell'assunzione di queste sostanze con la dieta alimentare; che tali quantità dovrebbero agevolare gli scambi internazionali; considerando che la direttiva 90/642/CEE prevede la fissazione di quantità massime di residui di antiparassitari per quanto riguarda l'iprodione nel e sul rabarbaro nonché il benomil nel e sul rabarbaro e nelle e sulle zucchine; che sono disponibili nuovi dati sui residui per le combinazioni dei suddetti antiparassitari/prodotti; che sulla base di tali dati è ora opportuno modificare le quantità massime di residui di antiparassitari per quanto riguarda il rabarbaro e le zucchine; che le nuove quantità previste sono accettabile dal punto dell'assunzione di queste sostanze con la dieta alimentare; considerando che, a seguito di certe pratiche agricole, residui di antiparassitari possono essere presenti in prodotti di origine vegetale, inclusi gli ortofrutticoli; che è necessario tener conto dei dati relativi agli impieghi autorizzati degli antiparassitari e alle sperimentazioni controllate; considerando che, onde meglio valutare l'assunzione di residui di antiparassitari con gli alimenti, è prudente fissare contestualmente, ove possibile, le quantità massime di residui dei singoli antiparassitari nei principali componenti della dieta; che tali quantità corrispondono alle quantità minime da utilizzare per una lotta antiparassitaria adeguata, applicate in modo tale che l'entità dei residui sia la minima possibile e sia accettabile dal punto di vista tossicologico; considerando che è opportuno fissare le quantità massime dei residui di taluni antiparassitari nei prodotti di origine vegetale, in particolare del disuolfoton, fenbutatin ossido, mecarbam, forate, propizamide, triazofos e triforine; che non è tuttavia possibile stabilire quantità massime per i residui di tutte le combinazioni antiparassitario/prodotto poiché i relativi dati sono insufficienti; considerando che tuttavia non si dispone di dati sufficienti, secondo gli standard attuali, per stabilire le quantità massime di residue per talune combinazioni antiparassitario/prodotto; che in tali casi pare adeguato prevedere un periodo di tempo non superiore a quattro anni per produrre i dati necessari; che di conseguenza dovranno essere fissate quantità massime sulla base di tali dati entro il 30 aprile 2000; che la mancata presentazione di dati soddisfacenti comporta di norma la fissazione di quantità corrispondenti ai pertinenti limiti di determinazione analitica; che entro un anno dalla data di adozione della presente direttiva devono essere fornite sufficienti garanzie di impegno a produrre i dati necessari; considerando che le quantità massime di residui fissate nella presente direttiva dovranno essere rivedute nell'ambito del riesame delle sostanze attive previsto nel programma di lavoro stabilito all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (5), HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 L'allegato II della direttiva 76/895/CEE è modificata come segue: 1) Sono soppresse le voci relative ai residui dei seguenti antiparassitari: clormequat diazinon dicofol endosulfan fentin propoxur 2) Sono introdotte le voci seguenti: >SPAZIO PER TABELLA> 3) Le voci di cui al paragrafo 2 sono soppresse entro e non oltre il 30 aprile 2000. Articolo 2 1. L'allegato II della direttiva 90/642/CEE del Consiglio è modificato come segue: GLIFOSATE Nella colonna corrispondente all'antiparassitario «glifosate» è aggiunto il valore «20,0» in corrispondenza del prodotto - «Semi di soia» nel gruppo «4. Semi oleaginosi»; FENARIMOL Nella colonna dell'antiparassitario «fenarimol» è aggiunto il valore «0,3» in corrispondenza del prodotto - «banane» nel gruppo «1. vi) Frutte varie»; IPRODIONE Nella colonna dell'antiparassitario «iprodione» è aggiunto il valore «0,2» in corrispondenza del prodotto - «Rabarbaro» nel gruppo «2. vii) Ortaggi a stelo»; BENOMIL Nella colonna dell'antiparassitario «benomil» è aggiunto il valore «2,0» in corrispondenza del prodotto - «Rabarbaro» nel gruppo «2. vii) Ortaggi a stelo»; Nella colonna dell'antiparassitario «benomil» è aggiunto il valore «0,3» in corrispondenza del prodotto - «Zucchine» nel gruppo «2. iii) Ortaggi a frutto». 2. Qualora le quantità massime di residui non vengano adottate entro il 30 aprile 2000 per le combinazioni di antiparassitario/prodotto di cui all'articolo 1, punto 2, si applicherà la quantità massima di 0,05 (6*) per ciascuna delle combinazioni di antiparassitario/prodotto di cui al suddetto articolo. Articolo 3 Nell'allegato II della direttiva 90/642/CEE sono aggiunti i residui di antiparassitari che seguono: >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> Articolo 4 Gli Stati membri mettono in vigore, entro il 30 aprile 1997, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. Articolo 5 La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 6 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 21 maggio 1996. Per il Consiglio Il Presidente M. PINTO (1) GU n. L 340 del 9. 12. 1976, pag. 26. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994. (2) GU n. L 350 del 14. 12. 1990, pag. 71. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/61/CE (GU n. L 292 del 7. 12. 1995, pag. 27). (3) GU n. L 211 del 23. 8. 1993, pag. 6. (4) GU n. L 189 del 23. 7. 1994, pag. 70. (5) GU n. L 230 del 19. 8. 1991, pag. 1. (6*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica. (7*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica. (8x) Cfr. articolo 1 e articolo 2, paragrafo 2. (9a) 0,05 (7*) (10b) 0,02 (8*) (11c) 0,1 (9*) (12d) 0,01 (10*)