Direttiva 96/14/Euratom, CECA, CE della Commissione, del 12 marzo 1996, che modifica alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità
Gazzetta ufficiale n. L 068 del 19/03/1996 pag. 0024 - 0028
DIRETTIVA 96/14/CE DELLA COMMISSIONE del 12 marzo 1996 che modifica alcuni allegati della direttiva 77/93/CEE del Consiglio, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), modificata da ultimo dalla direttiva 95/66/CE della Commissione (2), in particolare l'articolo 13, secondo comma, terzo e quarto trattino, considerando che occorre modificare alcune disposizioni recanti misure protettive in Grecia contro Phytophthora cinnamomi Rands e lo scolito Ips typographus Heer, in Spagna contro gli scoliti Dendroctonus micans Kugelan, Ips amitinus Eichhof, Ips cembrae Heer, Ips duplicatus Sahlberg e Ips typographus Heer e in Italia contro Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Collins and Jones, perché non è più opportuno mantenere le disposizioni vigenti fissate dalla suddetta direttiva; considerando che occorre altresì modificare alcune disposizioni recanti misure protettive contro Dendroctonus micans Kugelan, Ips amitinus Eichhof, Ips cembrae Heer, Ips duplicatus Sahlberg, Ips sexdentatus Boerner, Ips typographus Heer e Pissodes spp. (europei) per le rispettive zone protette riconosciute relativamente a ciascun tipo di organismo nocivo, per tener conto dei problemi esistenti in relazione alle pertinenti piante ospite dei suddetti organismi; considerando che occorre analogamente modificare alcune disposizioni recanti misure protettive in Spagna contro Anthonomus grandis (Boh.) per tener conto dei problemi esistenti in relazione alle pertinenti zone di produzione di Gossypium spp. e in relazione al rischio di diffusione di detto organismo nel cotone non sgranato; che è altresì opportuno modificare alcune disposizioni recanti misure protettive in Spagna e in Portogallo contro Sternochetus mangiferae Fabricius, per tener conto dei problemi esistenti in relazione alle pertinenti zone di produzione di Mangifera spp.; considerando che vanno migliorate alcune disposizioni recanti misure protettive in una regione della Francia, la Bretagna, contro Beet necrotic yellow vein virus; considerando che è necessario chiarire le misure di protezione contro Erwinia amylovora (Burr.) Winsl (et al.) adottate per talune zone in Francia; considerando che è necessario modificare in conformità i pertinenti allegati della direttiva 77/93/CEE; considerando che tali modifiche sono conformi alle richieste formulate dagli Stati membri interessati; considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La direttiva 77/93/CEE è modificata secondo quanto indicato nell'allegato della presente direttiva. Articolo 2 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva con effetto a decorrere dal 1° aprile 1996. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione le disposizioni essenziali del diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri. Articolo 3 La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 1996. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20. (2) GU n. L 308 del 21. 12. 1995, pag. 77. ALLEGATO 1) Nell'allegato I, parte B, lettera d), il testo del punto 1 è sostituito dal seguente: >SPAZIO PER TABELLA> 2) Nell'allegato II, parte B, lettera a), il testo del punto 1 è sostituito dal seguente: >SPAZIO PER TABELLA> 3) Nell'allegato II, parte B, lettera a), il testo del punto 3 è sostituito dal seguente: >SPAZIO PER TABELLA> 4) Nell'allegato II, parte B, lettera a), il testo del punto 6 è sostituito dal seguente: >SPAZIO PER TABELLA> 5) Nell'allegato II, parte B, lettera a), il testo del punto 8 è sostituito dal seguente: >SPAZIO PER TABELLA> 6) Nell'allegato II, parte B, lettera a), il testo del punto 9 è sostituito dal seguente: >SPAZIO PER TABELLA> 7) Nell'allegato II, parte B, lettera b), punto 1, la colonna di destra è modificata come segue: «EL, E, P». 8) Nell'allegato II, parte B, lettera c), il punto 4 è soppresso. 9) Nell'allegato III, parte B, punto 1, il testo della colonna di destra è modificato come segue: «E, F [Champagne-Ardennes, Alsace (escluso il dipartimento del Bas-Rhin), Lorraine, Franche-Comté, Rhône-Alpes (escluso il dipartimento del Rhône), Bourgogne, Auvergne (escluso il dipartimento del Puy-de-Dôme), Provence-Alpes-Côte d'Azur, Corse, Languedoc-Roussillon], IRL, I, P, UK (N-IRL, Isola di Man e Isole della Manica), A, FI». 10) Nell'allegato IV, parte B, punti 1 e 14.1, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente: «EL, IRL, UK (*) (*) (Scozia, Irlanda del Nord, Jersey, Inghilterra: le seguenti contee: Bedfordshire, Berkshire, Buckinghamshire, Cambridgeshire, Cleveland, Cornwall, Cumbria, Devon, Dorset, Durham, East Sussex, Essex, Greater London, Hampshire, Hertfordshire, Humberside, Kent, Lincolnshire, Norfolk, Northamptonshire, Northumberland, Nottinghamshire, Oxfordshire, Somerset, South Yorkshire, Suffolk, Surrey, Tyne and Wear, West Sussex, West Yorkshire, Isola di Wight, Isola di Man, Isole di Scilly e le seguenti parti di contee: Avon: la zona della contea a sud del limite meridionale dell'autostrada M4; Cheshire: la zona della contea ad est del limite orientale del Peak District National Park e la zona della contea a nord del limite settentrionale della strada A52 (T) per Derby e la zona della contea a nord del limite settentrionale della strada A6 (T); Gloucestershire: la zona della contea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman road; Greater Manchester: la zona della contea ad est del limite orientale del Peak District National Park; Leicestershire: la zona della contea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman road e la zona della contea ad est del limite orientale della strada B411A e la zona della contea ad est del limite orientale dell'autostrada M1; North Yorkshire: l'intera contea ad eccezione del distretto di Craven; Staffordshire: la zona della contea ad est del limite orientale della strada A52 (T); Warwickshire: la zona della contea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman road; Wiltshire: la zona della contea a sud del limite meridionale dell'autostrada M4 fino all'intersezione di quest'ultima con la Fosse Way Roman road e la zona della contea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman road).» 11) Nell'allegato IV, parte B, punti 2 e 14.4, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente: «EL, IRL, UK». 12) Nell'allegato IV, parte B, punti 3 e 14.6, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente: «IRL, UK». 13) Nell'allegato IV, parte B, punti 4 e 14.2, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente: «EL, F (Corscia), IRL, UK». 14) Nell'allegato IV, parte B, punti 5 e 14.3, il testo della colonna di destra è sostituito dal seguente: «EL, IRL, UK (N-IRL, Isola di Man)». 15) Nell'allegato IV, parte B, punto 7, il testo della colonna di sinistra è sostituito dal seguente: «Vegetali di Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. e Pseudotsuga Carr., di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi» e la colonna di destra è modificata come segue: «IRL, UK (*) (*) (Scozia, Irlanda del Nord, Jersey, Inghilterra: le seguenti contee: Bedfordshire, Berkshire, Buckinghamshire, Cambridgeshire, Cleveland, Cornwall, Cumbria, Devon, Dorset, Durham, East Sussex, Essex, Greater London, Hampshire, Hertfordshire, Humberside, Kent, Lincolnshire, Norfolk, Northamptonshire, Northumberland, Nottinghamshire, Oxfordshire, Somerset, South Yorkshire, Suffolk, Surrey, Tyne and Wear, West Sussex, West Yorkshire, Isola di Wight, Isola di Man, Isole di Scilly e le seguenti parti di contee: Avon: la zona della contea a sud del limite meridionale dell'autostrada M4; Cheshire: la zona della contea ad est del limite orientale del Peak District National Park e la zona della contea a nord del limite settentrionale della strada A52 (T) per Derby e la zona della contea a nord del limite settentrionale della strada A6 (T); Gloucestershire: la zona della contea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman road; Greater Manchester: la zona della contea ad est del limite orientale del Peak District National Park; Leicestershire: la zona della contea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman road e la zona della contea ad est del limite orientale della strada B411A e la zona della contea ad est del limite orientale dell'autostrada M1; North Yorkshire: l'intera contea ad eccezione del distretto di Craven; Staffordshire: la zona della contea ad est del limite orientale della strada A52 (T); Warwickshire: la zona della contea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman road; Wiltshire: la zona della contea a sud del limite meridionale dell'autostrada M4 fino all'intersezione di quest'ultima con la Fosse Way Roman road e la zona della contea ad est del limite orientale della Fosse Way Roman road).» 16) Nell'allegato IV, parte B, punto 8, il testo della colonna di sinistra è sostituito dal seguente: «Vegetali di Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. e Pinus L., di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi» e la colonna di destra è modificata come segue: «EL, IRL, UK». 17) Nell'allegato IV, parte B, punto 9, il testo della colonna di sinistra è sostituito dal seguente: «Vegetali di Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. e Pseudotsuga Carr., di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi» e la colonna di destra è modificata come segue: «IRL, UK». 18) Nell'allegato IV, parte B, punto 10, il testo della colonna di sinistra è sotituito dal seguente: «Vegetali di Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. e Pinus L., di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi» e la colonna di destra è modificata come segue: «EL, F (Corsica), IRL, UK». 19) Nell'allegato IV, parte B, punto 11, il testo della colonna di sinistra è sostituito dal seguente: «Vegetali di Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. e Pseudotsuga Carr., di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi» e la colonna di destra è modificata come segue: «EL, IRL, UK (N-IRL, Isola di Man)». 20) Nell'allegato IV, parte B, punto 12, il testo della colonna di sinistra è sostituito dal seguente: «Vegetali di Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. e Pinus L., di altezza superiore a 3 m, ad eccezione dei frutti e delle sementi». 21) Nell'allegato IV, parte B, punto 13, il testo della colonna di sinistra è sostituito dal seguente: «Vegetali di Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr. e Pinus L., ad eccezione dei frutti e delle sementi», 22) Nell'allegato IV, parte B, 20.1, 20.2, 22, 23, 25.1, 25.2, 26, 27.1, 27.2 e 30, la colonna di destra è modificata come segue: «DK, F (Bretagna), FI, IRL, P (Azzorre), S, UK». 23) Nell'allegato IV, parte B, punto 21, lettera a), il testo della colonna centrale è sostituito dal seguente: «che i vegetali sono originari delle zone protette di E, F [Champagne-Ardennes, Alsace (escluso il dipartimento del Bas-Rhin), Lorraine, Franche-Comté, Rhône-Alpes (escluso il dipartimento del Rhône), Bourgogne, Auvergne (escluso il dipartimento del Puy-de-Dôme), Provence-Alpes-Côte d'Azur, Corse, Languedoc-Roussillon], IRL, I, P, UK (N-IRL, Isola di Man e Isole della Manica), A, FI». 24) Nell'allegato IV, la parte B, è aggiunto il nuovo punto 28.1 seguente: >SPAZIO PER TABELLA> 25) Nell'allegato IV, parte B, punto 29, la colonna di destra è modificata come segue: «E (Granada e Malaga), P (Alentejo, Algarve e Madera)». 26) Nell'allegato V, parte A, sezione II, il testo del punto 1.1 è sostituito dal seguente: «1.1. Vegetali di Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L. e Pseudotsuga Carr.» 27) Nell'allegato V, parte A, sezione II, punto 1.3, sono soppressi i termini «Persea americana P. Mill.» dopo i termini «Mespilus L.» 28) Nell'allegato V, parte A, sezione II, il testo del punto 1.9 è sostituito dal seguente: «1.9. Frutti (capsule) di Gossypium spp. e cotone non sgranato». 29) Nell'allegato V, parte A, sezione II, è soppresso il punto 2.1 e il punto 2.2 diventa 2.1. 30) Nell'allegato V, parte B, sezione II, il testo del punto 6 è sostituito dal seguente: «6. Sementi e frutti (capsule) di Gossypium spp. e cotone non sgranato». 31) Nell'allegato V, parte B, sezione II, il testo del punto 8 è sostituito dal seguente: «Parti di vegetali di Eucalyptus L'Hérit».