31996G1212(01)

Risoluzione del Consiglio del 29 novembre 1996 sui provvedimenti da adottare per fronteggiare il problema del turismo della droga all'interno dell'Unione europea

Gazzetta ufficiale n. C 375 del 12/12/1996 pag. 0003 - 0003


RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO del 29 novembre 1996 sui provvedimenti da adottare per fronteggiare il problema del turismo della droga all'interno dell'Unione europea (96/C 375/02)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo K.1,

considerando che la lotta contro la tossicodipendenza e la cooperazione a tale fine sono questioni di interesse comune per gli Stati membri;

considerando che il programma globale di azione per la lotta contro la droga, concordato dal Consiglio europeo di Madrid il 15 e 16 dicembre 1995, ha sottolineato la necessità di affrontare il problema del turismo della droga negli Stati membri;

consapevole che il turismo della droga è un problema in continua evoluzione all'interno dell'Unione europea;

prendendo in considerazione le cause dell'abuso di droga e la necessità di prevenirlo;

consapevole che il turismo della droga è un fenomeno rilevante soltanto in alcuni Stati membri e che l'entità del problema riscontrato da tali Stati varia notevolmente;

desideroso di incoraggiare e garantire un alto livello di collegamento tra gli Stati membri interessati per agevolare una risposta valida ed efficace al problema del turismo della droga;

desideroso di assicurare che esiste la risposta organizzativa più efficace per fronteggiare il problema;

prendendo atto che in alcuni Stati membri già esistono accordi bilaterali o multilaterali per affrontare il problema,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RISOLUZIONE:

1. Per fronteggiare il problema del turismo della droga con maggiore efficacia nell'Unione europea il Consiglio invita gli Stati membri interessati:

a) a migliorare e ad accelerare lo scambio di informazioni,

b) a coordinare le azioni operative,

c) a migliorare reciprocamente le procedure di applicazione del diritto nazionale in materia di turismo della droga.

2. Dato che l'entità del problema del turismo della droga varia nei singoli Stati membri e varia quindi la necessità di misure specifiche per affrontarlo, il Consiglio invita ciascuno Stato membro interessato, se del caso,

a) a migliorare e ad accelerare lo scambio di informazioni ricorrendo ai mezzi esistenti a livello centrale, regionale e locale ovvero, se del caso, creandoli. Questo comporterà eventualmente la partecipazione di un nucleo centrale di repressione e prevenzione per intensificare il coordinamento relativamente al problema del turismo della droga in ciascuno Stato membro interessato e per mantenere i contatti con i corrispondenti nuclei centrali degli altri Stati membri. Si applicherebbe al riguardo il diritto nazionale di ciascuno Stato membro,

b) a effettuare scambi di personale e/o a ricorrere ai funzionari di collegamento disponibili,

c) a consultarsi sulle azioni programmate da entrambi i lati dei confini, coinvolgendo eventualmente gli Stati membri di transito,

d) a rendere il trasferimento dei procedimenti penali il più flessibile ed agevole possibile, in modo da potersi avvalere efficacemente di questa procedura, se disponibile per uno Stato membro, per trattare numerosi reati di minor entità.

3. II Consiglio invita l'Unità droga Europol a rivolgere particolare attenzione nella relazione annuale in materia di droga agli aspetti più gravi del fenomeno del turismo della droga, onde permettere al Consiglio, una volta ricevuta la relazione, di aggiornare, eventualmente, il documento dell'Unione europea sul turismo della droga e la valutazione dei provvedimenti per combattere questo fenomeno.