31996F0750

96/750/GAI/ Azione Comune del 17 dicembre 1996 adottata sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa al ravvicinamento delle legislazioni e delle prassi degli Stati membri dell'Unione europea ai fini della lotta contro la tossicodipendenza e della prevenzione e lotta contro il traffico illecito di droga

Gazzetta ufficiale n. L 342 del 31/12/1996 pag. 0006 - 0008


AZIONE COMUNE del 17 dicembre 1996 adottata sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa al ravvicinamento delle legislazioni e delle prassi degli Stati membri dell'Unione europea ai fini della lotta contro la tossicodipendenza e della prevenzione e lotta contro il traffico illecito di droga (96/750/GAI)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo K.1, punto 4, e l'articolo K.3, paragrafo 2, lettera b),

vista l'iniziativa della Francia,

rammentando che il Consiglio europeo di Cannes, del 26 e 27 giugno 1995, ha approvato i lavori relativi al piano d'azione europeo (1995-1999) in materia di lotta contro la droga ed ha riconosciuto la necessità di un'impostazione integrata in questo settore;

rammentando che il Consiglio europeo di Madrid, del 15 e 16 dicembre 1995, ha approvato la relazione del gruppo di esperti in materia di droga e che una parte delle 66 proposte in essa contenute è già stata tradotta in azioni puntuali, operative e coordinate all'interno dell'Unione europea, in base al mandato conferito dal Consiglio europeo;

rammentando che il Consiglio europeo ha invitato le Presidenze italiana ed irlandese ad elaborare, previa consultazione degli Stati membri, della Commissione, dell'Unità Droga Europol e dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze, un programma di attività che tenga conto di detta relazione e la cui realizzazione sarà valutata dal Consiglio europeo di Dublino il 13 e 14 dicembre 1996;

considerando che il Consiglio europeo di Firenze, del 21 e 22 giugno 1996, ha sottolineato la vitale importanza di una cooperazione rafforzata tra gli Stati membri per lottare contro la droga;

considerando che lo stesso Consiglio ha ribadito che occorre portare rapidamente a compimento lo studio sull'armonizzazione delle normative degli Stati membri e la sua incidenza sulla riduzione del consumo e del traffico illecito di stupefacenti;

prendendo atto della relazione sull'armonizzazione delle legislazioni nazionali in materia di droga chiesta dai Consigli europei di Madrid e Firenze;

rammentando la priorità attribuita dalla Presidenza irlandese alla lotta contro la droga e le iniziative adottate in base a mandati dei Consigli europei di Madrid e Firenze per darvi un contenuto concreto, in particolare la risoluzione del Consiglio sulle condanne per reati gravi in materia di traffico illecito di droga;

considerando che gli Stati membri ottemperano ai loro obblighi a norma delle convenzioni delle Nazioni Unite del 1961, 1971 e 1988 e che essi esamineranno i mezzi per rendere più efficace il rispetto di dette convenzioni, in particolare aiutando i paesi terzi a mettere in atto i loro obblighi;

considerando che gli Stati membri riaffermano la loro determinazione comune a eliminare il traffico illecito di droga per proteggere le loro società dagli effetti devastanti di tale traffico, nonché dalle altre cause profonde del problema dell'abuso di stupefacenti, in particolare la domanda illecita di stupefacenti e gli enormi guadagni derivanti da tale traffico, e che un ravvicinamento delle legislazioni e delle prassi, destinato a rendere più efficace la cooperazione, costituirebbe un contributo positivo al conseguimento di tale obiettivo;

prendendo atto del «Promemoria su un modello sociale europeo» presentato dalla Francia al Consiglio europeo di Torino, del 29 marzo 1996, in cui si raccomanda l'armonizzazione delle legislazioni nazionali in materia di lotta contro la droga;

considerando i pericoli connessi con lo sviluppo delle droghe di sintesi;

considerando che la relazione del Consiglio e della Commissione relativa all'armonizzazione, che rappresenta una risposta ai suddetti mandati, ha riconosciuto che le droghe di sintesi potrebbero costituire un settore prioritario per l'applicazione di detta relazione;

considerando che, in mancanza di legislazioni armonizzate, il ricorso a prassi compatibili consentirebbe di rafforzare la cooperazione europea nella lotta contro la tossicodipendenza, nella prevenzione e nella lotta contro il traffico illecito di stupefacenti;

considerando che un livello elevato di cooperazione europea ed internazionale tra le forze di polizia, i servizi doganali e le autorità giudiziarie contribuirebbe a potenziare l'efficacia della lotta contro il traffico di stupefacenti;

considerando che la lotta contro il traffico di stupefacenti deve essere associata ad una politica attiva in materia di prevenzione, cura e reinserimento dei tossicodipendenti;

prendendo atto del programma di azione comunitaria in materia di prevenzione della tossicodipendenza, e in particolare delle quindici azioni prioritarie ivi previste;

considerando che nessuna disposizione della presente azione comune osta al principio generale secondo cui uno Stato membro può mantenere o rafforzare la sua politica nazionale in materia di lotta contro la droga nel suo territorio;

fatte salve le competenze della Comunità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

Gli Stati membri si impegnano a cooperare a fondo nel campo della lotta contro la tossicodipendenza e si adoperano per ravvicinare le loro legislazioni in modo da renderle compatibili tra loro qualora ciò sia necessario per prevenire e contrastare il traffico illecito di droga nell'Unione europea.

Articolo 2

Gli Stati membri si adoperano per rendere più compatibili tra loro le prassi seguite dalle forze di polizia, dai servizi doganali e dalle autorità giudiziarie rispettivi e permettere in tal modo il rafforzamento della cooperazione europea per prevenire e contrastare il traffico illecito di droga nell'Unione europea.

Articolo 3

Gli Stati membri si impegnano a lottare contro i flussi illeciti intracomunitari di prodotti stupefacenti e di sostanze psicotrope, ivi compreso il «turismo della droga».

Articolo 4

Gli Stati membri provvedono affinché nell'ambito dei rispettivi ordinamenti giuridici le sanzioni applicabili ai reati gravi in materia di traffico di droga rientrino tra le pene più severe tra quelle comminate per reati di analoga gravità.

Articolo 5

Gli Stati membri si impegnano a elaborare legislazioni convergenti qualora ciò sia necessario per colmare i ritardi o le lacune normative in materia di droghe di sintesi. In particolare essi favoriscono la creazione di un sistema di informazione rapido che consenta di identificare tali droghe come sostanze da vietare non appena essa compaiono in uno Stato membro.

Articolo 6

Fatte salve le competenze della Comunità, gli Stati membri si impegnano ad adottare le misure necessarie al fine di rafforzare concretamente la cooperazione operativa tra le forze di polizia, i servizi doganali e le autorità giudiziarie in materia di lotta contro la tossicodipendenza e di prevenzione e lotta contro il traffico illecito di droga.

Articolo 7

Gli Stati membri vigilano affinché possano essere rispettati in modo rigoroso ed effettivo gli obblighi loro derivanti dalle convenzioni delle Nazioni Unite sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope del 1961, del 1971 e del 1988.

Articolo 8

Gli Stati membri si impegnano ad adottare le misure più opportune per lottare contro la coltivazione illecita delle piante contenenti principi attivi con proprietà stupefacenti.

Articolo 9

Gli Stati membri si impegnano, nel rispetto dei rispettivi principi costituzionali e dei fondamenti dei rispettivi ordinamenti giuridici, a qualificare come reato, qualora l'atto sia stato compiuto intenzionalmente, il fatto di incitare o indurre pubblicamente dei terzi, con qualsiasi mezzo, all'uso o alla produzione illecita di prodotti stupefacenti. Essi vigilano in particolare sull'uso dei server informatici e in particolare di Internet.

Articolo 10

La presente azione comune non osta a che uno Stato membro, nel rispetto dei suoi impegni internazionali, mantenga o introduca nel suo territorio le eventuali misure supplementari che ritenga adeguate per combattere la tossicodipendenza e prevenire e contrastare il traffico illecito di droga.

Articolo 11

I governi degli Stati membri si impegnano a prendere tutte le misure opportune per mettere in applicazione la presente azione comune sin dall'adozione.

La Presidenza invia annualmente al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente azione comune.

Articolo 12

La presente azione comune entra in vigore il giorno della sua adozione.

Articolo 13

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

I. YATES