96/622/GAI: Posizione Comune del 25 ottobre 1996 definita dal Consiglio in base all'articolo K.3, paragrafo 2, lettera a) del trattato sull'Unione europea, relativa alle missioni di assistenza e di informazione effettuate prima della frontiera
Gazzetta ufficiale n. L 281 del 31/10/1996 pag. 0001 - 0002
POSIZIONE COMUNE del 25 ottobre 1996 definita dal Consiglio in base all'articolo K.3, paragrafo 2, lettera a) del trattato sull'Unione europea, relativa alle missioni di assistenza e di informazione effettuate prima della frontiera (96/622/GAI) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo K.3, paragrafo 2, lettera a), considerando che i controlli effettuati all'imbarco dei voli a destinazione degli Stati membri dell'Unione europea costituiscono uno strumento utile di lotta contro l'immigrazione clandestina dei cittadini di paesi terzi la quale, in virtù dell'articolo K.1, punto 3, lettera c) del trattato, è considerata una questione d'interesse comune; considerando che l'invio negli aeroporti di partenza di agenti degli Stati membri specializzati in tali controlli, allo scopo di assistere gli agenti locali incaricati dei controlli per conto delle autorità locali o delle compagnie aeree, costituisce un mezzo per contribuire al miglioramento di tali controlli; che anche l'organizzazione di missioni di informazione destinate al personale delle compagnie aeree rappresenta un tale mezzo; considerando che tali questioni possono essere disciplinate in modo più efficace con una posizione comune; che è pertanto necessario stabilirne le condizioni, DEFINISCE LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE: Articolo 1 Missioni di assistenza 1. L'organizzazione comune di missioni di assistenza negli aeroporti dei paesi terzi è attuata nell'ambito del Consiglio valendosi appieno delle possibilità di cooperazione offerte. 2. Le missioni di assistenza hanno come scopo di assistere gli agenti locali incaricati dei controlli per conto delle autorità locali o delle compagnie aeree. 3. Le missioni di assistenza si effettuano d'intesa con le autorità competenti del paese terzo interessato. 4. Le missioni di assistenza possono essere di durata variabile. A tal fine, è redatto un elenco degli aeroporti nei quali le missioni comuni potranno effettuarsi a titolo temporaneo o permanente. Articolo 2 Missioni di informazione 1. L'organizzazione comune di missioni di informazione del personale delle compagnie aeree è assicurata nell'ambito del Consiglio. 2. Le missioni comuni di informazione hanno segnatamente lo scopo di descrivere i documenti e visti richiesti dagli Stati membri nonché le modalità di verifica della loro regolarità. 3. A tal fine sono compilati: - un elenco degli aeroporti nei quali potranno effettuarsi le missioni comuni di informazione; - un programma semestrale delle missioni comuni di informazione; - una raccolta delle informazioni utili alle compagnie aeree; - una raccolta dei documenti di viaggio e dei visti utili alle compagnie aeree. 4. Le missioni si effettuano d'intesa con le autorità competenti e le compagnie aeree interessate. Articolo 3 Disposizioni comuni 1. Le missioni comuni di assistenza o di informazione sono effettuate da agenti specializzati, designati dagli Stati membri e raggruppati nell'ambito di missioni comuni. 2. Gli Stati membri si informano reciprocamente del desiderio di partecipare ad una missione rientrante nell'ambito della presente posizione comune. 3. Qualora le spese in cui incorrono gli agenti designati da uno Stato membro non siano sostenute dal paese terzo e/o dalla compagnia aerea interessati, esse sono sostenute dallo Stato membro in questione. 4. Le ambasciate degli Stati membri presenti nei paesi in cui è effettuata la missione sono informate dalla presidenza del Consiglio in tempo utile per poter prestare la loro eventuale assistenza. 5. Gli Stati membri s'informano reciprocamente, nell'ambito del Consiglio, delle missioni di assistenza o di informazione da essi svolte al di fuori del quadro della presente posizione comune. 6. Ogni anno il segretariato generale del Consiglio elabora una relazione sulle attività svolte a titolo della presente posizione comune. 7. Fatti salvi i necessari adeguamenti, le missioni previste dalla presente posizione comune possono anche effettuarsi nei porti marittimi. 8. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie all'applicazione della presente posizione comune lasciando impregiudicata la cooperazione instaurata a livello bilaterale o nell'ambito di altri organismi; a tal proposito, gli Stati membri procederanno ad un coordinamento quanto più ampio possibile. Articolo 4 La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale. Fatto a Lussemburgo, addì 25 ottobre 1996. Per il Consiglio Il Presidente E. KENNY