31996F0277

96/277/GAI: Azione comune, del 22 aprile 1996, adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, relativa ad un quadro di scambio di magistrati di collegamento diretto a migliorare la cooperazione giudiziaria fra gli Stati membri dell'Unione europea

Gazzetta ufficiale n. L 105 del 27/04/1996 pag. 0001 - 0002


AZIONE COMUNE del 22 aprile 1996 adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, relativa ad un quadro di scambio di magistrati di collegamento diretto a migliorare la cooperazione giudiziaria fra gli Stati membri dell'Unione europea (96/277/GAI)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto l'articolo K.3, paragrafo 2, lettera b) del trattato sull'Unione europea,

vista l'iniziativa della Repubblica italiana,

considerando che gli Stati membri ritengono di comune interesse l'adozione di misure tendenti a migliorare la cooperazione giudiziaria, sia penale che civile;

considerando che, a tale fine, lo scambio di magistrati o di funzionari di collegamento fra gli Stati membri che lo desiderino costituisce una misura utile e auspicabile;

considerando che tale scambio di magistrati o di funzionari di collegamento potrà accrescere la rapidità e l'efficacia della cooperazione giudiziaria, facilitando allo stesso tempo una migliore comprensione reciproca dei sistemi giuridici e giudiziari degli Stati membri;

considerando che una cooperazione giudiziaria più efficace in materia penale potrà altresì contribuire a combattere efficacemente il crimine transnazionale in tutte le sue forme, in particolare in connessione con le attività della criminalità organizzata e del terrorismo, nonché, gli atti di frode, specie quelli commessi a danno degli interessi finanziari dell'Unione;

considerando che la presente azione comune non pregiudica le norme di procedura esistenti in materia di cooperazione giudiziaria né gli scambi di informazione tra gli Stati membri e la Commissione che si basano su altri strumenti;

valutando positivamente le iniziative già intraprese da parte di alcuni Stati membri che hanno inviato o accolto magistrati o funzionari di collegamento presso le autorità competenti in materia di cooperazione giudiziaria nonché le iniziative in corso tendenti all'attuazione di una rete effettiva di punti di contatto giudiziari nel campo della lotta alla criminalità organizzata internazionale;

avendo considerato la necessità di definire un quadro giuridico chiaro e utile alle iniziative già in corso, al fine di accrescerne l'efficacia e favorirne il coordinamento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

Scambio di magistrati di collegamento

1. Con la presente azione comune, è creato un quadro di invio o scambio di magistrati o di funzionari particolarmente esperti nel campo delle procedure riguardanti la cooperazione giudiziaria, denominati «magistrati di collegamento», fra gli Stati membri, in base ad accordi bilaterali o multilaterali.

2. Gli Stati membri convengono che, qualora decidano di procedere d'accordo con un altro Stato membro all'invio o allo scambio di magistrati di collegamento faranno riferimento agli orientamenti previsti dalla presente azione comune.

3. La creazione di un quadro di scambio di magistrati di collegamento ha come scopo principale di accrescere la rapidità e l'efficacia della cooperazione giudiziaria, nonché di contribuire allo scambio di informazioni sui sistemi giuridici e giudiziari degli Stati membri e sul loro funzionamento.

Articolo 2

Funzioni dei magistrati di collegamento

1. Le funzioni dei magistrati di collegamento comprendono di norma qualsiasi attività intesa a facilitare nonché accelerare, in particolare tramite l'istituzione di contatti diretti con i servizi competenti e con le autorità giudiziarie dello Stato di destinazione, tutte le forme di cooperazione giudiziaria in campo penale e, se del caso, civile.

2. Le funzioni dei magistrati di collegamento possono altresì includere, in base agli accordi conclusi tra lo Stato membro di invio e lo Stato membro di destinazione, qualsiasi attività intesa a garantire le funzioni di scambio di informazioni e di dati statistici dirette a facilitare la conoscenza reciproca dei rispettivi sistemi giuridici e delle banche di dati giuridici degli Stati interessati, nonché i rapporti esistenti fra le professioni giuridiche specifiche di ciascuno di tali Stati.

Articolo 3

Scambio d'informazioni

Gli Stati membri di scambiano informazioni in seno al Consiglio riguardanti le iniziative già in corso e quelle intraprese per l'attuazione della presente azione comune. Gli Stati membri interessati comunicano annualmente al segretariato generale del Consiglio le informazioni relative agli scambi di magistrati di collegamento ai quali procedono.

Articolo 4

Disposizioni finali

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 aprile 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

S. AGNELLI