96/741/PESC: Posizione Comune del 17 dicembre 1996 definita dal Consiglio in base all'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea, relativa alle deroghe all'embargo nei confronti dell'Iraq
Gazzetta ufficiale n. L 337 del 27/12/1996 pag. 0005 - 0005
POSIZIONE COMUNE del 17 dicembre 1996 definita dal Consiglio in base all'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea, relativa alle deroghe all'embargo nei confronti dell'Iraq (96/741/CE) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo J.2, viste le risoluzioni 660, 661, 666, 670 (1990) e 687 (1991) adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, vista la risoluzione 986 (1995) adottata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU il 14 aprile 1995 e il memorandum d'intesa tra l'Iraq e il segretario generale delle Nazioni Unite del 20 maggio 1996 sull'attuazione di tale risoluzione, HA DEFINITO LA SEGUENTE POSIZIONE COMUNE: Articolo 1 Nell'ambito dell'embargo deciso nei confronti dell'Iraq in base alle disposizioni delle risoluzioni 660, 661, 666, 670 (1990) e 687 (1991) adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, sono consentite deroghe a norma delle disposizioni della risoluzione 986 (1995) adottata dal Consiglio di sicurezza dell'ONU il 14 aprile 1995, a norma del memorandum d'intesa del 20 maggio 1996 tra l'Iraq e il segretario generale delle Nazioni Unite previsto al paragrafo 13 di questa e secondo le procedure stabilite dal comitato istituito dalla risoluzione 661 (1990). Articolo 2 La presente posizione comune entra in vigore alla data di adozione. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale. Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1996. Per il Consiglio Il Presidente I. YATES