96/407/PESC: Posizione comune del 25 giugno 1996 definita dal Consiglio in base all'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea, relativa a Timor orientale
Gazzetta ufficiale n. L 168 del 06/07/1996 pag. 0002 - 0002
POSIZIONE COMUNE del 25 giugno 1996 definita dal Consiglio in base all'articolo J.2 del trattato sull'Unione europea, relativa a Timor orientale (96/407/PESC) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce l'Unione europea, in particolare l'articolo J.2, HA DEFINITO LA SEGUENTE POSIZIONE COMUNE: Articolo 1 L'Unione europea, nel ricordare le sue precedenti dichiarazioni sulla situazione a Timor orientale, intende perseguire i seguenti obiettivi: 1) contribuire ad ottenere mediante il dialogo una soluzione giusta, globale e accettabile a livello internazionale per il problema di Timor orientale, che rispetti pienamente i diritti del popolo di Timor, in base al diritto internazionale; 2) migliorare la situazione a Timor orientale in materia di rispetto dei diritti dell'uomo sul territorio. Articolo 2 Per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 1, l'Unione europea: 1) appoggia tutte le iniziative adottate nel quadro delle Nazioni Unite che possano contribuire alla soluzione del problema; 2) appoggia in particolare le conversazioni in corso sotto l'egida del segretario generale delle Nazioni Unite per contribuire a ottenere la soluzione di cui all'articolo 1, punto 1, il cui effettivo progresso continua ad essere intralciato da seri ostacoli; 3) incoraggia il proseguimento delle riunioni intratimoresi nel contesto di questo processo di dialogo sotto gli auspici delle Nazioni Unite; 4) invita il governo indonesiano di adottare misure effettive che determinino un significativo miglioramento della situazione a Timor orientale in materia di diritti dell'uomo, in particolare mediante l'attuazione integrale delle pertinenti decisioni adottate in proposito dalla Commissione dei Diritti dell'Uomo delle Nazioni Unite; 5) appoggia ogni opportuna azione intesa a rafforzare il rispetto dei diritti dell'uomo a Timor orientale e a migliorare in modo sostanziale la situazione del suo popolo, con i mezzi di cui dispone l'Unione europea e con il sostegno all'attività delle ONG. Articolo 3 Il seguito della presente posizione comune è assicurato dal Consiglio. Articolo 4 La presente posizione comune si applica a decorrere dalla data di adozione. Articolo 5 La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale. Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 1996. Per il Consiglio Il Presidente M. PINTO