96/406/PESC: Azione comune del 10 giugno 1996 adottata dal Consiglio, in base all'articolo J.3 del trattato sull'Unione europea, concernente l'azione dell'Unione a sostegno del processo elettorale in Bosnia-Erzegovina
Gazzetta ufficiale n. L 168 del 06/07/1996 pag. 0001 - 0001
AZIONE COMUNE del 10 giugno 1996 adottata dal Consiglio, in base all'articolo J.3 del trattato sull'Unione europea, concernente l'azione dell'Unione a sostegno del processo elettorale in Bosnia-Erzegovina (96/406/PESC) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli J.3 e J.11, viste le conclusioni del Consiglio europeo di Madrid del 15 e 16 dicembre 1995, viste le conclusioni del Consiglio del 13 maggio 1996, ADOTTA LA PRESENTE AZIONE COMUNE: Articolo 1 La presente azione comune ha come obiettivo il sostegno dell'Unione europea alle attività svolte dall'OSCE, in virtù degli accordi di pace di Parigi e riguardanti le elezioni in Bosnia-Erzegovina. Essa rientra nell'ambito definito dall'OSCE ai fini della preparazione, supervisione e osservazione del processo elettorale. La presente azione comune constituisce un rafforzamento del sostegno già apportato alle attività dell'OSCE da parte dell'Unione europea, tramite l'ECMM (Missione di vigilanza della Comunità europea), mediante l'azione della Comunità in quanto tale e degli Stati membri a titolo nazionale. L'ECMM dà il suo pieno contributo alla missione dell'OSCE per l'obiettivo prioritario costituito dalle operazioni elettorali. Articolo 2 Il sostegno di cui all'articolo 1 si traduce nell'apporto di un contingente di supervisori dell'Unione nel quadro delle attività di supervisione delle elezioni svolte sotto l'egida dell'OSCE. Articolo 3 1. Per far fronte alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi dell'azione comune è imputato un importo di 3 milioni di ecu al bilancio generale delle Comunità europee per l'anno 1996. 2. I supervisori dell'Unione europea partecipano, nel quadro della missione dell'OSCE, alla supervisione dell'intero processo elettorale, per un periodo di quattro settimane. Le loro attività di supervisione sono finanziate attingendo all'importo di cui al paragrafo 1. Le spese connesse alla partecipazione dei supervisori dell'Unione europea vengono imputate al suddetto importo (a titolo indicativo: diaria, spese di soggiorno, tenuta di servizio, spese di formazione, trasporti nella regione e viaggio di andata e ritorno al e dal luogo di destinazione nonché spese di assicurazione). 3. La gestione delle spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 ha luogo nel rispetto delle procedure e norme comunitarie applicabili in materia di bilancio. Articolo 4 Il Consiglio riesaminerà, se del caso, la presente azione comune al fine di fornire un appoggio dell'Unione europea alle attività di osservazione delle elezioni svolte sotto l'egida dell'OSCE. Articolo 5 Il Consiglio farà un bilancio dell'attuazione della presente azione comune. Articolo 6 La presente azione comune entra in vigore lo stesso giorno in cui viene adottata. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale. Fatto a Lussemburgo, addì 10 giugno 1996. Per il Consiglio Il Presidente L. DINI